ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03899

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 29/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 29/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
30/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/10/2014
Resoconto PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/10/2014
Resoconto PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/10/2014

SVOLTO IL 30/10/2014

CONCLUSO IL 30/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03899
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   BUSIN e PRATAVIERA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   da qualche anno oramai i comuni italiani registrano un continuo aumento del tasso di morosità nel pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuto, sia ai ripetuti interventi normativi in merito alle basi di calcolo delle imposte, che hanno comportato ritardi dovuti alla continua necessità di adeguamento da parte delle amministrazioni locali, sia agli effetti della grave crisi economica che ha investito il nostro Paese, per cui molti cittadini, rientranti nelle categorie di disoccupati, cassintegrati, a tempo parziale e simili, non riescono a pagare le tasse;
   questo trend di aumento della morosità produce, evidentemente, degli effetti negativi sulla efficienza nella fornitura del servizio prestato ai contribuenti, ma, sopratutto, ripercussioni sociali, non trascurabili, intercorrenti sul rapporto tra i contribuenti morosi e i contribuenti virtuosi, che devono farsi carico di oneri fiscali aggiuntivi affinché possano essere erogati dall'ente locale servizi indispensabili all'intera comunità, quindi anche ai morosi, prevedendo continui aumenti dei contributi dovuti, cui non corrisponde però un miglioramento del servizio;
   generalmente i contribuenti non paganti appartengono alla classe dei cittadini meno abbienti, come sopra accennato, impossibilitati a pagare per motivazioni economiche dovute a disoccupazione o insufficienza di mezzi, ma anche cittadini extracomunitari o comunitari, sopratutto dell'Europa dell'Est, che lasciano le proprie residenze senza darne comunicazione né all'ufficio anagrafe, né all'ufficio tributi, con effettiva difficoltà o addirittura impossibilità di poter recuperare le somme a loro debito;
   a titolo di esempio, il comune di Fossalta di Piave, a fronte di una elevata morosità iniziale, intesa come tasso dei mancati pagamenti a ridosso delle scadenze ordinarie, riesce ad abbattere suddetta percentuale solo parzialmente, attraverso faticosi accordi bonari, rateizzazioni, ecc., tentando di recuperare il resto soltanto dopo alcuni anni, attraverso l'iscrizione ordinaria a ruolo dell'amministrazione locale e l'eventuale rateizzazione del debito, ma nel frattempo il comune deve affrontare la spesa per garantire il servizio, sopperendo al potenziale disequilibrio finanziario creatosi con i notevoli problemi evidenziati;
   per quel che riguarda invece i cittadini di Paesi extracomunitari o di Paesi europei dell'Est che lasciano il nostro Paese, il contributo non viene mai recuperato, a causa dell'emigrazione di quest'ultimi verso nuovi domicili ignoti all'amministrazione locale;
   conseguentemente, l'insoluto ormai permanentemente strutturale, dovuto al recupero differito e anche al mancato recupero, crea un vuoto di copertura finanziaria dei servizi, a cui si fa spesso fronte con altre risorse ricavate dalla restante fiscalità;
   nel citato comune del veneziano, di tale passivo, in costante aumento e quasi sempre relativo a più anni, se ne fanno esclusivamente carico i contribuenti virtuosi, a cui viene chiesto un ulteriore esborso per finanziare un fondo recupero crediti costituito appositamente per fronteggiare i mancati pagamenti;
   essendo già stata prevista per legge la possibilità, per i cittadini condannati che ne hanno facoltà secondo le disposizioni di legge, di scontare una pena sostitutiva prestando la propria opera a favore degli Enti pubblici richiedenti, o anche la possibilità di impiegare nei lavori socialmente utili i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con o senza indennità economica, non è invece prevista un'analoga normativa per i cittadini morosi che potrebbero pagare il contributo in oggetto, sulla base di presupposti di impossibilità economiche ben definite, non attraverso una corresponsione pecuniaria, bensì attraverso una prestazione lavorativa equivalente;
   sarebbe poi opportuno prevedere, analogamente al regime vigente nei condomini, la responsabilità in solido del proprietario affittuario, abbinata ad una misura ostativa che impedisca l'iscrizione all'anagrafe comunale, obbligatoria per permanenze superiori a tre mesi, da parte di quei cittadini stranieri, comunitari e non, nei confronti dei quali si riscontrino delle sanzioni amministrative evase;
   sarebbe infine opportuno promuovere l'avvio di trattative, a livello europeo, finalizzate alla conclusione di accordi che prevedano il pagamento in ultima istanza da parte dello Stato di appartenenza del cittadino moroso che non denuncia il proprio cambio di residenza –:
   se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intraprendere iniziative al fine di adottare provvedimenti normativi adeguati che possano garantire la certa esigibilità del contributo sui rifiuti solidi da parte dei cittadini morosi, prevedendo forme alternative di corresponsione e responsabilità in solido di altri soggetti diversi dal moroso del debito dovuto all'ente locale creditore, secondo le proposte indicate nelle premesse.
(5-03899)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03899

  Con il documento di sindacato in esame, l'onorevole interrogante intende conoscere quali iniziative possono essere intraprese al fine di rendere certa l'esigibilità del tributo sui rifiuti da parte dei cittadini morosi, in particolare dei cittadini stranieri.
  A tal fine, l'onorevole interrogante propone l'adozione di una serie di misure, in particolare quelle dirette a prevedere la responsabilità:
   in solido del proprietario dell'immobile, abbinata alla preclusione dell'iscrizione all'anagrafe comunale per la permanenza in Italia per un periodo superiore ai tre mesi;
   dello Stato di appartenenza del cittadino moroso in relazione al pagamento del tributo evaso.

  In proposito, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione, si rappresenta quanto segue.
  Occorre, in primo luogo, precisare che non appare, in ogni caso possibile, addossare allo Stato estero o al proprietario dell'immobile l'onere del versamento di un tributo che è direttamente collegato alla fruizione del servizio reso dal comune. Tale misura, oltre a deresponsabilizzare ulteriormente il fruitore del servizio, sarebbe difficilmente inquadrabile nell'ordinamento costituzionale, in quanto non sarebbe rispondente al principio della capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione.
  Vale la pena, inoltre, di ricordare che nell'ordinamento interno è presente, oltre ai rimedi ordinari, anche quello che consente all'ente locale di esplicare azioni esecutive in ciascuno Stato membro della UE nei confronti dei cittadini stranieri che versano nelle anzidette condizioni e che non si trovano più in Italia.
  Si fa riferimento, tra gli altri, ai seguenti strumenti normativi contenuti nella Direttiva 16 marzo 2010, n. 24, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – che costituisce l'unica base per il recupero dei crediti e l'adozione di misure cautelari in ambito comunitario – nel relativo Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 e nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della citata Direttiva 2010/24/UE.
  All'articolo 1 della citata Direttiva viene fissato l'ambito applicativo entro cui può essere esperita la procedura, tra cui i tributi di spettanza degli Stati e delle sue ripartizioni territoriali o amministrative.
  La TARI, dunque, in quanto tributo di competenza dei comuni, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina della mutua assistenza per il recupero crediti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

prestazione di servizi

societa' di servizi