ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03897

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 29/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
30/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/10/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/10/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/10/2014

SVOLTO IL 30/10/2014

CONCLUSO IL 30/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03897
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le cartelle di pagamento contengono, oltre al dettaglio dei tributi da pagare, anche una voce fissa denominata «diritto di notifica», pari a 5,88 euro a carico del contribuente;
   tale voce consiste nel rimborso delle spese di notifica, ossia quelle postali sostenute dal soggetto notificante (l'agente della riscossione);
   ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila e tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze; nei casi in cui il ruolo viene annullato per effetto di un provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità, tali spese sono a carico dell'ente creditore;
   con decreto ministeriale 27 febbraio 2004 l'importo delle spese di notifica è stato rideterminato in 5,56 euro, mentre con il successivo decreto ministeriale 13 giugno 2007 l'importo è stato elevato a 5,88 euro;
   ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 38, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, la notifica può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dagli elenchi consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione;
   secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato a una raccomandata postale con avviso di ricevimento;
   i primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri indirizzi email, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania;
   con un comunicato stampa del 26 agosto 2014, Equitalia ha informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la posta elettronica certificata si estende anche alle persone fisiche titolari di partita IVA (ditte individuali);
   risulterebbe che anche nel caso di invio di cartelle di pagamento mediante PEC siano posti a carico del contribuente pure i diritti di notifica –:
   se tale notizia corrisponda al vero e, in caso positivo, se non ritenga opportuno evitare di addebitare le spese di notifica nel caso in cui essa di eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. (5-03897)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03897

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante, considerando che le cartelle di pagamento contengono, oltre al dettaglio dei tributi da pagare, anche una voce fissa denominata «diritto di notifica», pari a 5,88 euro a carico del contribuente e che tale voce consisterebbe nel rimborso delle spese di notifica «ossia quelle postali sostenute dal soggetto notificante (l'agente della riscossione)», chiede di sapere se, nel caso di invio delle cartelle in parola mediante posta elettronica certificata (PEC), il suddetto diritto venga comunque applicato e, nell'ipotesi affermativa, non si ritenga opportuno evitare di addebitare le spese di notifica.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la cartella può essere indifferentemente notificata:
   a) dagli ufficiali della riscossione;
   b) da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge;
   c) previa eventuale convenzione con il comune, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
   d) mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
   e) con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

  A norma dell'articolo 17, comma 7-ter del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, a prescindere dalle modalità con cui la notifica viene eseguita: «Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze».
  Con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, l'importo di riferimento è stato rideterminato nell'attuale misura di euro 5,88.
  Giova osservare che nelle premesse del decreto si legge testualmente: «Considerato che il compenso spettante per le attività di notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni, rideterminato nella misura di euro 5,88 con il citato decreto, appare congruo anche per la copertura dei costi derivanti dall'attività di notifica delle cartelle di pagamento effettuata dagli agenti della riscossione; ... omissis».
  Appare, pertanto, evidente come si sia inteso ristorare le amministrazioni non già delle mere spese vive sostenute per effettuare la notifica della singola cartella, bensì dei costi complessivi delle attività di notifica delle cartelle di pagamento, inclusi quelli riferibili all'intero processo di gestione della notifica stessa, gravanti sulle medesime, liquidando un importo forfettariamente determinato.
  Occorre, al riguardo, tener conto che il perfezionamento della notificazione può richiedere più di un tentativo, da effettuarsi, per il relativo buon fine, anche con modalità tra loro alternative, con conseguente incremento dei costi predetti.
  È, comunque, all'attenzione del Governo la necessità di implementare l'utilizzazione delle nuove tecnologie nei processi di notificazione delle cartelle di pagamento in modo da conseguire, oltre ad una accresciuta efficienza e rapidità dei procedimenti, una indubbia maggiore economicità con conseguente riduzione dei costi complessivi a beneficio anche dei contribuenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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