ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 22/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
29/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/10/2014
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2014
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/10/2014
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2014

SVOLTO IL 29/10/2014

CONCLUSO IL 29/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03850
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   PRATAVIERA e MOLTENI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la società MAGLIERIE MANUFAT di Inverigo (CO), operante nel settore della maglierie e specificatamente nella produzione di biancheria intima ed abbigliamento intimo, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 130 del 2013 del tribunale di Como, depositata il 4 novembre 2013, ed in data 31 dicembre 2013 il Giudice Delegato ha autorizzato il Curatore Fallimentare ad attivare la procedura per la presentazione della domanda di CIGS;
   in data 16 gennaio 2014 è stato sottoscritto un accordo sindacale con le quali le parti, per attenuare le conseguenze sul piano sociale della procedura concorsuale, hanno concordato sul ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale dell'attività in regime di procedura concorsuale per fallimento ex articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, per l'unità operativa di Inverigo (CO), per 12 mesi a decorrere dal 4 novembre 2013, per tutto il personale in forza pari ad un numero di 60 dipendenti (56 operai e 4 impiegati) su un organico aziendale di 60 unità;
   il predetto accordo prevedeva l'esclusione della rotazione del personale ed il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria;
   in data 17 marzo 2014 la rappresentante della regione Lombardia, alla luce della documentazione agli atti e del predetto accordo sindacale, dichiarava esperito e concluso l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge n. 164 del 1975 ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, relativo alla richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per procedura concorsuale per fallimento;
   in data 21 marzo 2014, la curatela avviava la procedura di mobilità ex articoli 3, 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ed una settimana dopo, il 28 marzo scorso, presso la sede dell'Unindustria di Como, si sono incontrate le parti per esperire la procedura prevista dalla citata legge 223 del 1991 per la messa in mobilità, convenendo sul licenziamento del personale volontario fino al termine della cassa integrazione guadagni straordinaria e solo al termine di quest'ultima 3/1172014/ il licenziamento del personale restante;
   da metà luglio scorso c’è stato uno scambio di richieste di documentazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il curatore ed il 2 ottobre 2014 si è tenuto presso lo stesso Ministero un incontro con le organizzazioni sindacali, la curatela e Confindustria, dal quale sembra sia emersa una posizione di indeterminatezza del Ministero circa l'approvazione della cassa integrazione guadagni straordinaria perché ritiene la documentazione insufficiente;
   la tensione tra i lavoratori è alle stelle: son quasi trascorsi i 12 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria senza che gli stessi abbiano percepito alcuna corresponsione di salario; molti di loro, peraltro, in attesa del decreto di approvazione della cassa integrazione guadagni straordinaria hanno richiesto anticipi agli istituti di credito che a breve dovranno restituire –:
   quali siano le perplessità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che impediscono dopo 11 mesi il provvedimento di approvazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui in premessa e se e quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda adottare con urgenza per ovviare alle tempistiche di erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito da parte dell'Inps, posto che la mancanza di un sostegno al reddito per molti mesi crea forti disagi al limite della tollerabilità ai lavoratori ed alle rispettive famiglie. (5-03850)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03850

  Gli onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – chiedono di conoscere le motivazioni che impediscono l'adozione del provvedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori della società Maglierie Manufat Srl di Inverigo (CO).
  A tal proposito rappresento che lo scorso 3 aprile la Società, a seguito della sentenza del Tribunale di Como che ne ha dichiarato il fallimento, ha presentato istanza di concessione di CIGS per il periodo 4 novembre 2013/3 novembre 2014 in favore di tutti i sessanta dipendenti occupati.
  Nel corso dell'esame istruttorio, i competenti uffici del Ministero che rappresento, non avendo riscontrato nella documentazione prodotta dal curatore fallimentare né l'esistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività lavorativa né prospettive di salvaguardia anche parziale dei livelli di occupazione, hanno comunicato alla Società lo scorso 17 settembre i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
  Ricordo, infatti, che l'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 stabilisce che, nei casi di dichiarazione di fallimento, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Faccio presente, inoltre, che il curatore fallimentare, in occasione dell'incontro svoltosi presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 2 ottobre, ha assicurato la produzione di documentazione idonea a superare i predetti motivi ostativi.
  Tale documentazione, pervenuta ai competenti uffici lo scorso 17 ottobre è attualmente in corso di valutazione.
  In conclusione, nel precisare che il ritardo lamentato nel presente atto parlamentare non è ascrivibile agli uffici del Ministero del lavoro, voglio comunque rassicurare i lavoratori, che attendono da tempo l'erogazione dello strumento di tutela al reddito, che l'attività istruttoria avviata dai competenti uffici del Ministero che rappresento sarà, oltre che accurata, completata tempestivamente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

fallimento

licenziamento