ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03848

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
29/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/10/2014
Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2014
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/10/2014
Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2014

SVOLTO IL 29/10/2014

CONCLUSO IL 29/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03848
presentato da
TRIPIEDI Davide
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, RIZZETTO, CIPRINI, VILLAROSA, BALDASSARRE, DI BATTISTA, DE ROSA, VACCA, CECCONI, BECHIS, BRESCIA, SIBILIA, CRISTIAN IANNUZZI, DAGA e CASTELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   nella puntata del 21 settembre 2013 della trasmissione «Presa Diretta» di Rai 3, veniva trattato il tema del trasporto pubblico comparando il sistema di alcune tra le città francesi più virtuose a quello di alcune tra le città italiane con palesi e profondi disservizi, tra cui la città di Roma;
   in uno dei servizi trasmessi all'interno della stessa puntata, hanno espresso il loro parere anche gli autisti d'autobus Ilario Ilari e Valentino Tomasone, entrambi sindacalisti USB e dipendenti della Trotta Bus Service, società facente parte del Consorzio Roma Tpl Scarl, secondo gestore del trasporto pubblico locale che opera principalmente per l'esercizio delle linee periferiche e gestore del 20 per cento circa del servizio di trasporto su bus del territorio romano;
   secondo quanto dichiarato dagli stessi due autisti romani, da 990 giorni il Consorzio Roma Tpl Scarl avrebbe dovuto rigenerare l'intero parco macchine ma ad oggi non ha ancora provveduto a compiere tale adempimento, essendo peraltro diverse vetture funzionanti dall'anno 2000. I due hanno inoltre evidenziato che quotidianamente si verificano guasti ai mezzi e che, nonostante le segnalazioni fatte, le vetture non vengono riparate perché non sono disponibili i pezzi di ricambio. Le loro dichiarazioni sono state supportate dalle numerose immagini trasmesse e dai commenti tutti negativamente critici di colleghi e addetti ai lavori e dei passeggeri che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico;
   l'azienda interessata, la Trotta Bus Service, dopo la trasmissione in oggetto, ha sospeso in via cautelativa i due lavoratori dal servizio, perpetrando palesemente un abuso nei confronti dei due lavoratori in violazione dei principi sanciti, in particolare, dagli articoli 3 e 21 della Costituzione che da un lato impongono il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e dall'altro tutelano la piena libertà di manifestazione del pensiero, nonché della legislazione vigente che disciplina i rapporti di lavoro e più nello specifico le sanzioni addebitabili a carico dei lavoratori dipendenti. Nelle lettere inviate ai lavoratori si contesta la loro presenza in trasmissione senza alcuna autorizzazione da parte aziendale e l'aver rilasciato al giornalista inviato «dichiarazioni inerenti il parco automezzi aziendale circolante e la relativa manutenzione delle vetture altamente lesive dell'immagine dell'azienda»;
   in data 25 settembre 2014, il Consorzio Roma Tpl ha proseguito, in sua difesa, con una lettera inviata all'attenzione del dottor Riccardo Iacona, conduttore della trasmissione Presa Diretta, poi pubblicata nel social network Facebook e reperibile all’hastag «#iostoconilarioevalentino». Nella lettera si afferma, tra le altre cose, che «a fronte di 440 mezzi previsti dal contratto col Comune ne sono stati rinnovati 380» e che «è falso il dato riportato sull'età media del parco circolante (14 anni)» perché l'età media delle vetture in servizio «è di 25 mesi. Un record per l'Italia.»;
   sempre in data 25 settembre 2014, anche il conduttore della trasmissione di Rai3, Riccardo Iacona, ha commentato l'accaduto tramite il profilo di Presa Diretta sul social network «Facebook», facendo notare che «non spetta ai giornalisti di Presa Diretta entrare nel merito del contenzioso aperto da TPL nei confronti di Ilario Ilari e Valentino Tomasone» ma che è giusto ricordare che «Valentino Tomasone ha semplicemente detto la verità sul mezzo che ha descritto e che anche Ilario Ilari non ha detto il falso quando ha ricordato che i mezzi andavano integralmente sostituiti nei tempi stabiliti nel contratto con il comune» e che lo stesso Iacona, riferendosi al momento in cui è stato girato il servizio, «di questi autobus nuovi ne ha visti pochi quella mattina alla stazione di Laurentina» e che invece «ne ha visti tanti vecchi e malridotti.»;
   successivamente alla sospensione dei due lavoratori, in segno di protesta e solidarietà, diversi lavoratori del settore del trasporto pubblico di Roma hanno occupato la sede dell'assessorato alla mobilità del comune di Roma –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative di carattere normativo per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori, così come sancito dall'articolo 3 della Costituzione, per tutelare il diritto di opinione anche sul posto di lavoro, così come sancito dall'articolo 21 della Costituzione che riconosce, tutela e garantisce la piena e incomprimibile libertà di espressione e manifestazione del pensiero e il diritto all'informazione di tutti i cittadini, senza dover per questo rischiare la sospensione o il licenziamento, nonché per rafforzare la tutela dei lavoratori a fronte della minaccia di ritorsioni nei loro confronti con specifico riferimento al licenziamento disciplinare. (5-03848)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03848

  Con l'atto di sindacato ispettivo presentato dagli onorevoli Tripiedi e altri, si chiede di conoscere se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda assumere iniziative di carattere normativo per tutelare il diritto di opinione e la libertà di manifestazione del pensiero anche sul posto di lavoro, nonché per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e ritorsione nei confronti dei lavoratori, con specifico riferimento alla sospensione o al licenziamento discriminatorio.
  A tale riguardo, non si ravvisa la necessità di adottare iniziative di carattere normativo, poiché si ritiene che siano già presenti nell'ordinamento norme che tutelano i lavoratori nell'espletamento della propria libertà di espressione e di pensiero, prevenendo e contrastando ogni tipo di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.
  Ed infatti, per quanto concerne la tutela della libertà di opinione sul posto di lavoro, viene in rilievo, anzitutto, la previsione dell'articolo 1 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che recita: «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge».
  Inoltre, l'articolo 8 della legge citata (attualmente richiamato dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) dispone: «È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore». La previsione in esame è presidiata dalle sanzioni penali previste dall'articolo 38 della medesima legge (attualmente richiamato dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003).
  Ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori avverso comportamenti discriminatori sono contenute nell'articolo 15 («Atti discriminatori») della citata legge n. 300 del 1970, in virtù del quale «è nullo qualsiasi patto od atto diretto a [...] licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale» o per altri motivi.
  Va ricordato, poi, che ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970 – anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «legge Fornero») – il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ovvero perché derivante da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile (ad esempio, uno scopo ritorsivo) ordina al datore di lavoro, «imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro».
  Occorre, infine, richiamare il decreto legislativo n. 216 del 2003, il quale reca disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, in attuazione della direttiva 2000/78/CE.
  In particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo fornisce le nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta». Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti discriminatori di cui all'articolo 2 citato sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, il quale prevede un rito veloce, volto ad agevolare la tutela della vittima. A tale riguardo, viene previsto, ad esempio, dal comma 4 dell'articolo 28 citato, che «quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la discriminazione

diritto del lavoro

trasporto pubblico