Legislatura: 17Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Primo firmatario: BARUFFI DAVIDE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 DELL'ARINGA CARLO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014 ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2014
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 29/10/2014 Resoconto BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 29/10/2014 Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 29/10/2014 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 29/10/2014
SVOLTO IL 29/10/2014
CONCLUSO IL 29/10/2014
BARUFFI, GNECCHI, INCERTI, MAESTRI, BOCCUZZI, GIACOBBE, CASELLATO, DELL'ARINGA, ALBANELLA, ZAPPULLA, GIORGIO PICCOLO, GRIBAUDO, GREGORI e ROTTA. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che, al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla medesima legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan);
il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che dagli esiti del monitoraggio sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla medesima legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali;
i commi da 37 a 43 del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012 hanno apportato significative modifiche alla disciplina legislativa dei licenziamenti individuali, intervenendo in particolare sulle tutele assicurate ai lavoratori in caso di licenziamenti illegittimi;
al fine di sviluppare una discussione seria ed approfondita su possibili ulteriori interventi di riforma della disciplina dei licenziamenti individuali e sulla tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo risulta essenziale acquisire dati aggiornati e completi in ordine all'andamento dei licenziamenti individuali successivamente all'entrata in vigore della «riforma Fornero» e alle relative procedure di conciliazione o di contenzioso –:
quali siano i dati relativi all'andamento dei licenziamenti individuali rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della «riforma Fornero», alle procedure di contenzioso, nonché alle procedure di conciliazione introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, con particolare riferimento ai dati concernenti i licenziamenti individuali verificatisi annualmente, opportunamente disaggregati tra le diverse fattispecie previste dalla normativa vigente all'epoca del licenziamento, il numero delle procedure di conciliazione, introdotte dalla legge n. 92 del 2012, e il loro esito, nonché il numero dei ricorsi in sede giurisdizionale per licenziamenti illegittimi presentati annualmente prima e dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92, la loro suddivisione tra le diverse tipologie di licenziamento, la loro durata e i loro esiti. (5-03847)
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo degli onorevoli Baruffi ed altri con il quale si chiede di conoscere i dati relativi all'andamento dei licenziamenti individuali, delle procedure di conciliazione prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta riforma Fomero) e dei relativi procedimenti contenziosi, faccio presente che al fine di monitorare l'effettiva implementazione della riforma sull'efficienza del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2012 ha previsto l'istituzione di un Sistema di monitoraggio e valutazione della riforma che consente l'analisi delle tendenze in atto sul mercato del lavoro, nonché degli effetti provocati dalla riforma e dai successivi aggiustamenti sulle normative vigenti. Tale sistema di monitoraggio coordinato dal Ministero che rappresento si avvale di un Comitato tecnico e un Comitato scientifico attualmente in fase di rinnovo.
Con specifico riferimento ai quesiti formulati nel presente atto parlamentare, fornisco – nelle 6 tabelle che metto a disposizione della Commissione – i dati oggetto dell'interrogazione.
Per quanto riguarda il primo quesito, la tabella 1 mostra in particolare i dati relativi:
ai licenziamenti individuali verificatisi annualmente e disaggregati tra le diverse fattispecie, ovvero per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo, e prima e dopo la cosiddetta riforma Fornero. Dai dati risulta che nell'anno 2013 i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono stati circa 720 mila a fronte dei circa 830 mila del 2012, i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo sono stati circa 20 mila nel 2013 a fronte dei 25 mila nel 2012 e i licenziamenti per giusta causa sono stati circa 73 mila a fronte dei circa 86 mila del 2012.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la tabella 2 mostra in particolare i dati relativi al numero delle procedure di conciliazione preventiva che la cosiddetta riforma Fornero ha reso obbligatoria nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati da imprese con più di 15 dipendenti. Prima della riforma Fornero le richieste di procedura di conciliazione erano poco meno di 2.000. Successivamente, e dunque già a partire dal secondo semestre 2012, tali procedure di conciliazione sono divenute circa 10 mila per semestre – 8.500 nell'ultimo semestre del 2014 –, con esiti positivi intorno al 50 per cento circa.
Per quanto riguarda il terzo quesito, le tabelle 3, 4 e 5 – fornite dal Ministero della giustizia – mostrano in particolare i dati relativi ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamento definiti nei 2012 e 2013, distinti per tipo di licenziamento ed esito, ed i procedimenti in materia di licenziamento iscritti presso le Corti d'appello ed i tribunali ordinari nel 2013 e nel primo semestre 2014.
Rimandando per il resto alla lettura dei dati mi limito a segnalare che nel 2013 più della metà delle controversie in materia di licenziamento risulta definito in via conciliativa.
Nella tabella 6, invece, sono riportati i dati relativi alla durata media in giorni della fase sommaria dei procedimenti Fornero celebrati presso i tribunali di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nel periodo settembre 2012-aprile 2014.
Rimandando anche a questo proposito alla lettura dei dati, segnalo che nel complesso il tempo di definizione dei procedimenti risulta abbastanza contenuto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):licenziamento
licenziamento abusivo
procedura di conciliazione