ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03828

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 314 del 21/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 21/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/10/2014
Stato iter:
26/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/07/2016
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/10/2014

SOLLECITO IL 29/01/2015

DISCUSSIONE IL 26/07/2016

SVOLTO IL 26/07/2016

CONCLUSO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03828
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Martedì 21 ottobre 2014, seduta n. 314

   BINETTI. — Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005 n. 229, ed il successivo decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, contengono le procedure finalizzate al riconoscimento e alla successiva corresponsione dell'indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide;
   si devono purtroppo registrare alcune erronee valutazioni delle richieste effettuate da alcuni soggetti che avrebbero avuto pieno diritto a veder accolte subito le loro richieste dalle rispettive commissioni medico-ospedaliere;
   alcune persone che hanno effettuato la visita non sono state riconosciute come soggetti danneggiati, perché colpite «solo» monolateralmente;
   una circolare del Ministero della salute datata 29 luglio 2010, basata su un parere dell'Istituto superiore di sanità del 1o luglio 2010 chiariva che la focomelia da talidomide era sempre bilaterale, mentre il 24 settembre 2010 il Ministero della difesa – dipartimento sanità – ha emesso una propria circolare inviata alle commissioni medico ospedaliere con delle linee guida concernenti l'indennizzo a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide in cui non si tiene conto della bilateralità e si restringono a 3 le condizioni per cui essere/non essere riconosciuti come soggetti colpiti da talidomide;
   nella stessa circolare il Ministero della difesa invitava le proprie commissioni medico-ospedaliere a richiamare chi era già stato visitato e trattato con criteri diversi, ma la maggior parte dei soggetti interessati non sono stati richiamati per controllo;
   a quanto risulta all'interrogante, in alcuni casi i referti radiografici non sarebbero stati interpretati correttamente e, rifacendosi alla circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2010, basata sul parere dell'Istituto superiore di sanità del 1o luglio 2010, si sarebbe ritenuto che la patologia in questione non fosse compatibile con l'assunzione della talidomide, perché interessava solo la porzione distale degli arti inferiori, mentre un semplice esame obiettivo avrebbe facilmente dimostrato il contrario;
   in altri casi, il Ministero della salute non ha ritenuto di effettuare rettifiche rispetto ad una prima notifica negativa, in quanto il procedimento instaurato con la prima domanda era già concluso;
   sempre a quanto consta all'interrogante, un altro soggetto non avrebbe avuto il riconoscimento della sindrome da talidomide, perché, sul certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili della propria ASL vi era scritto che era affetto da «disformismo congenito degli arti superiori» e la commissione medico-ospedaliera competente, facendosi fuorviare da quanto scritto su tale certificato, non sarebbe stata in grado di riconoscere un soggetto chiaramente e visibilmente colpito da ectromelia o meglio, da focomelia bilaterale;
   in tutta Italia sono state presentate circa 250/300 richieste di indennizzo ed è chiaramente documentabile che i soggetti esclusi avessero le medesime certificazioni sanitarie di numerosi altri soggetti che hanno già ottenuto da altre commissioni medico-ospedaliere il riconoscimento della sindrome da talidomide;
   il punto centrale è che nei casi citati le commissioni medico-ospedaliere competenti hanno compiuto errori di valutazione e, a giudizio dell'interrogante, disatteso le direttive impartite con le circolari del 24 settembre 2011 e del 28 febbraio 2011 dal proprio comando logistico;
   di fatto con una sorta di cortocircuito burocratico le persone escluse non possono presentare una seconda domanda perché nel loro caso non è stata acquisita nuova documentazione da presentare;
   sarebbe opportuna, invece, una revisione delle iniziali valutazioni errate, che hanno condizionato tutto l’iter successivo delle richieste –:
   quali soluzioni si intendano attuare per offrire soluzioni idonee a persone che hanno il diritto di veder riconosciuti i propri diritti in tempi ragionevoli, considerando la gravità delle conseguenze scaturite dall'errore iniziale di cui sono stati doppiamente vittime i soggetti interessati, prima perché colpiti dalla talidomide e poi perché incorsi in una iniziale valutazione erronea. (5-03828)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 26 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03828

  L'interrogazione dell'onorevole Binetti affronta una tematica ben nota a questa Commissione, che ha condotto, con il dovuto scrupolo e con il dovuto approfondito il dibattito, non solo politico ma anche tecnico, i lavori in sede referente del disegno di legge volto a modificare l'arco temporale di nascita ai fini dell'indennizzo in questione, poi trasmesso al Senato.
  È appena il caso di ricordare che in sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, a seguito di una iniziativa parlamentare, è stato approvato l'articolo 21-ter.
  Tale nuova disposizione, come è noto, riconosce l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia anche ai soggetti nati nel 1958 e nel 1966, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.
  Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2 ottobre 2009, n. 163.
  La norma, inoltre, rinvia al Ministro della salute e al Ministro del lavoro l'adozione di un regolamento per l'indicazione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni in questione, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti in questione, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  Alla copertura degli oneri valutati in 3.960.000 euro annui, si provvede mediante risorse del Ministero delle finanze e del Ministero della salute.
  Non è un caso che ho ritenuto di ripercorrere, seppur sinteticamente, i contenuti delle nuove disposizioni, perché auspico che in sede di attuazione della norma e di predisposizione del riferito regolamento possano essere adeguatamente affrontati, per una corretta soluzione, i diversi profili di criticità sollevati con la presente interrogazione.
  Da ultimo, ritengo corretto ricordare che le commissioni medico-ospedaliere non sono sottoposte funzionalmente al Ministero della salute.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

indennizzo

malattia congenita