ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03694

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 301 del 02/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/10/2014
Stato iter:
08/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/10/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2014

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

SVOLTO IL 08/10/2014

CONCLUSO IL 08/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03694
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Giovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013, ed in vigore dal 16 aprile 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato la nuova disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, che aveva demandato ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo dei relativi patentini;
   il suddetto provvedimento implicitamente supera la previgente regolamentazione di settore, dettata dalla circolare n. 4/2001 dell'AAMS, e tiene conto dell'esigenza che il nuovo regime risulti compatibile con la tutela della concorrenza, considerando la necessità di contemperare le garanzie all'utenza di una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute; lo stesso regolamento conferma quanto già previsto dalla legge n. 1293, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, ovverosia che la vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini e che le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali; inoltre, rispetto alla precedente programmazione di settore, quella del nuovo regolamento si caratterizza per avere maggiore forza in caso di ricorsi da parte di eventuali controinteressati, dal momento che le amministrazioni competenti, nell'istituzione delle rivendite, risponderanno a regole poste con un decreto di ordine tecnico cui ha fatto rinvio la legge, piuttosto che ad una mera circolare;
   riguardo ai criteri che governano il rinnovo alla scadenza del biennio di validità dei cosiddetti «patentini tabacchi», l'articolo 9 del regolamento subordina il loro rinnovo alla rispondenza di un parametro della redditività o produttività minima, prevenendo in particolare che è concesso a condizione che il titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore ad euro 24.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; pari ad euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti; pari ad euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; pari ad euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti; pari ad euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti;
   in alcune regioni italiane le suddette fasce di prelievo rapportate al numero di abitanti escluderebbero la quasi totalità di frazioni e piccoli comuni, dove peraltro le rivendite di tabacchi, oltre a rappresentare l'unico punto di ritrovo svolgono anche un'importante funzione di presidio sociale –:
   poiché lo stesso regolamento prevede che l'istituzione di nuove rivendite deve tener conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta da nodi stradali e centri di aggregazione urbana, tali da rendere palesi carenze dell'offerta, se, soprattutto riguardo a quest'ultima esigenza, ed anche al fine di non generare danno erariale, non ritenga di dover cambiare le modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto patentino, fissando nuovi parametri di redditività che non impediscano l'apertura di nuove rivendite nei piccoli centri urbani o, peggio, che scongiurino la chiusura di quelle già esistenti. (5-03694)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03694

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante, muovendo dall'esperienza applicativa del regolamento ministeriale n. 38 del 2013, che denoterebbe come in piccoli comuni o frazioni abitative risulti difficile l'attivazione di cosiddetto patentini per la vendita di prodotti da fumo, attesa la rigidità della soglia parametrica utile, legata alla redditività dell'esercizio che ne aspira l'acquisizione in funzione del dato dimensionale del comune interessato, chiede se non si ritenga di modificare tale soglia parametrica, abbassandola.
  L'effetto applicativo delle attuali soglie, anche di valore più basso, sarebbe invero quello che in centri urbani piccoli non si riuscirebbe ad attivare nuovi patentini ovvero si correrebbe il rischio di veder chiudere quelli esistenti.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Vale, introduttivamente, una breve premessa di utile inquadramento della questione.
  In primo luogo occorre ricordare che, fin dai tempi della legge fondamentale di settore (legge n. 1293 del 1957) e del suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958), la rete dei cosiddetto patentini costituisce un mero ed esclusivo complemento di quella delle rivendite di tabacchi. In altri termini, il cosiddetto patentino non costituisce un surrogato della rivendita (nel senso che possa essere ammesso in sostituzione o alternativa all'attivazione di una rivendita) sibbene un punto di vendita (del resto parziale, giacché nel cosiddetto patentino non si vende l'intera gamma dei prodotti che si possono trovare in una rivendita) aggiuntivo ed integrativo della rete delle rivendite, lì dove si dimostri in concreto che la domanda sia superiore all'offerta soddisfatta dalle rivendite presenti e, del resto, non ricorrano i presupposti per l'apertura di nuove ed ulteriori rivendite.
  In parole povere, la presenza di un cosiddetto patentino in tanto si giustifica in quanto ricorra una «esigenza di servizio» pubblico, intesa quale esigenza di dover soddisfare una domanda (di prodotti da fumo) di per sé superiore all'offerta già soddisfatta dalle rivendite presenti, qualora di queste ultime non sia possibile istituirne di nuove.
  In quest'antica e tradizionale ottica si spiega dunque perché, da sempre, per l'attivazione o il rinnovo di un cosiddetto patentino sia sempre stata pretesa la dimostrazione che, presso un dato esercizio pubblico (dove il cosiddetto patentino andrebbe attivato o rinnovato), esista un «movimento» di clienti/consumatori che – oltre ad altri prodotti – chiedano anche la vendita di un certo quantitativo minimo di prodotti da fumo (quello la cui domanda, appunto, non riesce ad essere soddisfatta dalla sola rete distributiva costituita dalle rivendite).
  Prima del regolamento n. 38 del 2013 l'accertamento effettivo della sussistenza dei requisiti per l'attivazione o il rinnovo di un cosiddetto patentino era basato su requisiti non stabiliti con fonte normativa (bensì meramente amministrativa) e, soprattutto, alquanto elastici e tolleranti.
  Basti pensare al tradizionale metodo di rilevazione del flusso di clientela in un dato esercizio basato sul mero numero di scontrini emessi, senza alcuna pretesa di dinamica valutazione della qualità e quantità dei prodotti effettivamente venduti in relazione agli scontrini emessi.
  La tradizione aveva condotto – nei fatti – ad una realtà spesso diversa dalle intenzioni (del legislatore). Spesso, infatti, si è potuto riscontrare che i cosiddetti patentini sono stati chiesti (e dunque rilasciati ovvero rinnovati) più in funzione del «sostegno» all'attività commerciale di un dato esercizio pubblico, esercitata dal «traino» di vendite indotto dalla richiesta e vendita di prodotti da fumo, che non, all'opposto, da un'effettiva insistenza di attività commerciale diversa dalla vendita di tabacchi, suscettibile di far emergere una domanda di prodotti da fumo effettivamente non già soddisfatta dalla rete esistente di rivendite di tabacchi.
  In ogni caso, per tradizione, lo stato delle cose ha denotato che la formazione e l'allargamento della rete di vendita di prodotti da fumo (integrata, come detto, dalla rete complementare dei cosiddetti patentini) si è andata sviluppando più secondo logiche meramente mercantili che non in funzione di logiche maggiormente attente ad un reale rapporto fra effettive domande ed offerte di prodotti da fumo, tra l'altro mitigata complessivamente da un occhio attento a contenere la proliferazione dei punti di vendita di prodotti da fumo, e ciò per esigenze legate a strategie di lotta al tabagismo.
  Il regolamento n. 38 del 2013 ha costituito occasione per invertire possibilmente questo trend storico. Non a caso il regolamento è stato il frutto di una stretta concertazione di merito fra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute, proprio per condividere soluzioni che fossero in grado di coniugare l'esigenza di soddisfare la domanda di prodotti da fumo sul territorio con la controesigenza, però, di non indulgere in acritiche e generalizzate tendenze incrementative della rete distributiva, costituita sia dalle rivendite sia dai cosiddetti patentini.
  Ciò spiega, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del regolamento, dedicati rispettivamente al tema dei rilasci e dei rinnovi dei cosiddetti patentini.
  Per i primi, l'articolo 8, comma 3, lettera d), pretende che il richiedente, per la prima volta, un cosiddetto patentino sia in grado di dimostrare il proprio reddito negli ultimi due periodi d'imposta. Con questo si vuole che un esercizio commerciale già esista e prosperi sufficientemente (rispetto alla qual cosa il cosiddetto patentino deve poter costituire un di più commerciale per quell'esercizio) e non, al contrario, come spesso desiderato dai richiedenti, che l'attivazione di un cosiddetto patentino funga da innesco per il decollo di altre attività commerciali.
  Per i rinnovi, l'articolo 9, comma 3, lettera a), del regolamento pretende che, per conseguirli, l'esercente possa dimostrare almeno un valore complessivo medio annuo di vendite di prodotti da fumo pari o superiore ad euro 24.000 per i comuni (tra cui ricadono, dunque, quelli più piccoli) con popolazione fino a 10.000 abitanti.
  In sede di prima attivazione di un cosiddetto patentino, il titolare dell'esercizio che lo desidera deve dimostrare che l'esercizio effettivamente esista già e produca una sufficiente redditività (in altri termini, che sia frequentato da una dose di pubblico, che acquista, idonea a far ragionevolmente prospettare una futura sufficiente richiesta e vendita di prodotti da fumo, ossia, in altri termini, una possibile domanda di tabacchi già non soddisfatta dall'offerta data dalla rete esistente delle rivendite).
  L'analisi, in queste circostanze, è gestita evidentemente in una logica prognostica.
  In occasione del primo rinnovo (e di quelli successivi) del cosiddetto patentino, invece, il regolamento pone una soglia minima di vendite rigida e non palesemente inefficace, nell'ottica di non favorire una prescindente dilatazione della rete dei punti di offerta di tabacchi. E questo, come detto, con occhio attento alle esigenze della salute e di evitare che la rete pubblica di offerta di tabacchi funga da innesco alla ovvero da alimentazione della pratica del fumo. Pratica, questa, politicamente e socialmente ormai non più accettata con leggerezza, a partire dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità.
  Premesso ciò, l'onorevole interrogante rileva una rarefazione della rete di offerta di prodotti da fumo sul territorio, per sopravveniente difficoltà di attivazione o rinnovo di cosiddetti patentini – osservando che «le rivendite di tabacchi, oltre a rappresentare l'unico punto di ritrovo, svolgono anche un'importante funzione di presidio sociale». Per questo auspica, sostanzialmente, il ritorno ad un allentamento dei criteri di attivazione e rinnovo, quanto meno, dei cosiddetti patentini.
  L'Agenzia rileva che, al riguardo, occorre tener conto delle forti interferenze tematiche con le attribuzioni proprie del Ministero della salute.
  La valutazione, peraltro, implica anche l'analisi di un altro punto di vista.
  Per modificare i contenuti di ciò che è stato il regolamento n. 38 del 2013 occorre invero, oggi, un intervento a livello di fonte primaria, tenuto conto della ormai intervenuta legificazione del regolamento ad opera dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, come inseritovi dall'articolo 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

monopolio

norme giuridiche sulla concorrenza

tabagismo