ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03618

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 23/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/09/2014
Stato iter:
24/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/09/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2014
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/09/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/09/2014
Resoconto CAPEZZONE DANIELE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/09/2014
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2014

SVOLTO IL 24/09/2014

CONCLUSO IL 24/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03618
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 23 settembre 2014, seduta n. 296

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il 16 ottobre 2014 scade il termine per assolvere il pagamento della prima rata della TASI;
   il decreto-legge n. 16 del 2014 attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite del 10,6 per mille fissato per la sola IMU al 31 dicembre 2013 (vale a dire con una aliquota massima pari all'11,4 per mille in caso di aliquota ordinaria ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili); la facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU; le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille (rispetto all'originario limite del 2,5 per mille fissato dalla legge di stabilità per il 2014); tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi;
   quasi tutte le simulazioni pubblicate in questi ultimi giorni sui mass-media rivelano che il passaggio dall'IMU alla Tasi danneggerà le abitazioni principali con le rendite catastali più basse a vantaggio di quelle con le rendite più elevate, secondo il principio di invarianza di gettito che governa il regime giuridico dell'imposta ed invocato dal suddetto decreto-legge n. 16 del 2014, più noto come «Salva Roma ter»;
   nella misura in cui la rendita catastale delle abitazioni riflette la ricchezza e il reddito dei loro proprietari, ne consegue che la TASI avrà, salvo compensazioni con detrazioni d'imposta, un impatto regressivo rispetto alla precedente IMU;
   la stessa magistratura contabile, la Corte dei Conti, aveva messo in guardia il Parlamento sull'ampio margine di scelta attribuito alle amministrazioni locali nella determinazione delle aliquote TASI, e su quanto avrebbe accentuato le differenze di imposizione, comportando significative disparità di trattamento fiscale a carico di famiglie e di imprese, pur in presenza di un uguale imponibile, differenze che, a loro volta, avrebbero potuto incidere anche sul comportamento dei contribuenti e tradursi, ad esempio, nella delocalizzazione di imprese e persone fisiche sulla base di una convenienza fiscale, con importanti ricadute negative sotto il profilo della tax compliance; 
   i comuni hanno spazi di manovra per reperire il gettito necessario per finanziare le eventuali detrazioni che decidessero di concedere sulle abitazioni principali; i comuni che nel 2014 potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel mantenere l'invarianza di gettito rispetto all'anno precedente sono quelli che nel 2013 hanno applicato sull'abitazione principale l'aliquota massima del 6 per mille;
   riguardo alla suddetta facoltà dei comuni di ricorrere alla maggiorazione dello 0,8 per mille, occorre tener conto che la stessa deve intendersi come incremento massimo, applicabile o limitatamente all'abitazione principale o agli altri immobili oppure, in combinazione, su entrambe le tipologie, mentre riguardo alle detrazioni, da finanziarsi con il relativo maggior gettito, il criterio di invarianza, secondo parte della dottrina, si riferisce al l'invarianza di carico d'imposta, e quindi di gettito erariale generabile, tra TASI e IMU, mentre altra parte la riferisce all'eventuale sovraccarico d'imposta sul contribuente;
   inoltre, anche in considerazione della articolata disciplina dell'IMU in materia di esenzioni e detrazioni, a cui la disciplina TASI è collegata, la formulazione della norma in commento non chiarisce se l'effetto equivalente sul carico d'imposta debba ritenersi riferito a ciascun immobile, e se cioè ciascun contribuente deve trovarsi nelle medesime condizioni rispetto all'IMU, o a ciascuna tipologia di immobili, se cioè l'equivalenza debba riguardare analoghe «tipologie di immobili» se, conseguentemente, gli effetti sul singolo contribuente potrebbero essere diversi rispetto al carico impositivo IMU;
   dalla lettura della medesima disposizione sembrerebbe rimessa a ciascun comune anche la scelta relativa alle categorie di immobili sulle quali concentrare le detrazioni;
   a giudicare dalle deliberazioni dei comuni, le eventuali detrazioni si stanno rivelando di gran lunga inferiori, non solo a quelle previste dalla precedente IMU, pari a 200 euro per l'abitazione principale a cui aggiungere 50 euro per ogni figlio convivente, ma anche alla cifra di 115 euro individuata dall'Anci come soglia minima per pareggiare l'onere fiscale tra IMU e Tasi e quindi per continuare quantomeno ad esentare da quest'ultima coloro che erano già esenti dall'IMU;
   in questo particolare momento di forte difficoltà per l'intero tessuto socio-economico del nostro Paese, i comuni si trovano a dover gestire un nuovo tributo, avendo riguardo all'impatto che lo stesso avrà sia sui contribuenti che sul bilancio, rispettando i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, e, soprattutto, salvaguardando l'equilibrio di bilancio;
   il 10 aprile 2014, il Governo, nell'ambito dell'approvazione del suddetto decreto-legge n. 16 del 2014, accolse come raccomandazione l'ordine del giorno 9/2162-AR/6, che lo impegnava ad intervenire nel corso dell'anno per risolvere eventuali contenziosi interpretativi della norma, ed a vigilare affinché i comuni destinassero la totalità del maggior gettito garantito dall'addizionale a riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli –:
   se il Governo sia in grado di rappresentare i risultati della suddetta attività di vigilanza. (5-03618)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03618

  L'Onorevole interrogante chiede se il Governo sia in grado di riferire al Parlamento i risultati dell'attività di vigilanza diretta a conoscere se i comuni abbiano destinato «la totalità del maggior gettito garantito dall'addizionale a riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli».
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che si sono appena concluse le fasi della trasmissione e della pubblicazione sul sito internet delle delibere TASI, per cui non è stato possibile, allo stato attuale, monitorare l'operato dei comuni circa la richiesta in esame.
  In proposito, il Dipartimento rileva che l'unica attività che, in ogni caso, può svolgere, non avendo un potere di vigilanza in senso stretto nei confronti dei comuni, è quella relativa all'esame dei regolamenti e delle deliberazioni che hanno previsto la maggiorazione della TASI fino allo 0,8 per mille, per verificare se contestualmente sono state introdotte le misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16 del 2014, vale a dire le «detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011».
  Infine, il Dipartimento rileva che la suddetta attività di vigilanza deve essere rivolta, secondo quanto auspicato dall'interrogante, a verificare se il gettito derivante da tale maggiorazione sia stato destinato a finanziare «riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli». A tale proposito, occorre sottolineare che la norma non prevede questa condizione e che, pertanto, l'attività richiesta non può avere questa specifica finalità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

politica dell'impresa

detrazione fiscale