ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03556

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 291 del 16/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: DAMBRUOSO STEFANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 16/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/09/2014
Stato iter:
09/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/10/2014
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2014
Resoconto COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 09/10/2014
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/10/2014

SVOLTO IL 09/10/2014

CONCLUSO IL 09/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03556
presentato da
DAMBRUOSO Stefano
testo di
Martedì 16 settembre 2014, seduta n. 291

   DAMBRUOSO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2014 – prevede «Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato». In particolare la norma riduce da 45 a 30 giorni il periodo di ferie dei magistrati, dimezzando così anche i termini di sospensione feriale durante i quali tribunali e procure lavorano a regime ridotto, assicurando le urgenze e sospendendo l'attività ordinaria;
   come osservato dall'Associazione nazionale magistrati, negli attuali 45 giorni di ferie dei magistrati è compreso il periodo necessario a smaltire provvedimenti per cui non è prevista la sospensione dei termini di deposito; pertanto, se un giudice pronuncia una sentenza alla vigilia delle ferie, deve comunque motivarla e consegnarla alla scadenza prevista. Ne consegue che dei 45 giorni di ferie riconosciuti dalla legge, il magistrato riesce spesso a utilizzarne molti meno senza ricevere alcun riconoscimento né economico né di merito;
   da fonti giornalistiche sembra che il Ministero della giustizia stia valutando la possibilità di rivedere la norma citata introducendo nella nuova disciplina un meccanismo che consenta di bloccare i termini per il deposito delle sentenze e conteggiare i periodi effettivi di ferie per ciascun magistrato –:
   se il Ministero della giustizia abbia elaborato delle statistiche sulla produttività dei magistrati prima dell'introduzione nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 l'articolo 16 sulla riduzione delle ferie. (5-03556)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-03556

  Il tema posto all'attenzione dall'Onorevole interrogante è quello delle novità legislative introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, con il quale è stato contenuto il periodo feriale di sospensione dei termini processuali dal 6 al 31 agosto ed è stato ridotto da 45 a 30 giorni il periodo di congedo per ferie annuale dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
  La misura è contenuta nell'ambito del più complessivo intervento di riforma della Giustizia, il quale annota tra i suoi principali obiettivi il miglioramento dell'intero impianto giudiziario, con misure dirette non soltanto a contenere l'arretrato ed a favorire l'accelerazione della durata dei procedimenti, ma anche tese ad innalzare i livelli di qualità del servizio reso ai cittadini.
  Tutte le disposizioni contenute nei predetti interventi, ivi comprese quelle del predetto decreto-legge, devono essere quindi lette in un'ottica complessiva, che tenga conto della particolare contingenza economica che il nostro Paese attualmente attraversa.
  L'intervento di cui all'articolo 16 del decreto-legge 132 è stato deliberato e concertato dal Governo nel Consiglio dei ministri del 29 agosto proprio in tale prospettiva, senza alcun intento punitivo, richiedendo ai magistrati e all'avvocatura uno sforzo congiunto, che nel presente momento storico viene peraltro richiesto a tutte le categorie sociali.
  Occorre precisare che ogni previsione normativa inserita nel decreto e negli altri interventi legislativi della riforma è il risultato di un'attenta ponderazione, che tiene conto anche di dati statistici in possesso dell'amministrazione e di quelli di matrice europea. Il Ministero coglie la presente occasione per ricordare l'elevata produttività dei magistrati italiani, riconosciuta in autorevoli rapporti europei quali quello della Cepej, a fronte di un carico di lavoro decisamente significativo, auspicando peraltro che proprio alcune delle misure introdotte dal decreto-legge oggi in esame e dagli interventi varati nel Consiglio dei ministri del 29 agosto possano contribuire a far diminuire i carichi di lavoro giudiziari ed amministrativi.
  Quanto alla richiesta di revisione della norma, si assicura la massima attenzione alle proposte ed iniziative che potranno emergere dai relativi lavori parlamentari, in sede di conversione del decreto-legge.
  È infine opportuno ricordare come si sia già voluto demandare alla regolamentazione degli organi dell'autogoverno delle magistrature e dell'organo dell'avvocatura dello Stato competente l'adozione delle concrete modalità di attuazione della disposizione dell'articolo 16, nella convinzione che risieda proprio nelle misure organizzative applicative – che solo tali organi possono definire in modo compiuto – la possibilità di adeguamento del corretto godimento delle ferie dei magistrati che tenga conto delle peculiarità del ruolo e delle modalità di lavoro dei magistrati.
  In tale ottica si assicura la più completa disponibilità del Ministero al confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri precitati organi, anche al fine di fornire ogni utile supporto e dato statistico, che dovesse essere ritenuto necessario per la definizione dei predetti provvedimenti di attuazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ferie

revisione della legge

magistrato