ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 291 del 16/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/09/2014
Stato iter:
30/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2014
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 30/10/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/09/2014

DISCUSSIONE IL 30/10/2014

SVOLTO IL 30/10/2014

CONCLUSO IL 30/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03549
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Martedì 16 settembre 2014, seduta n. 291

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la Commissione VII della Camera dei deputati, al termine di un approfondito dibattito, ha approvato il 18 giugno 2014, con il parere favorevole del Governo, la risoluzione n. 8/00064 «Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari»;
   la premessa n. 13 della risoluzione osservava che «i risultati della prima tornata dell'ASN sono gravati da centinaia di ricorsi ai tribunali amministrativi, in buona parte motivati dall'intrico e dal sovrapporsi di norme e indicazioni non sempre chiare e univoche, nonché dalla loro applicazione da parte delle commissioni giudicatrici»;
   la considerazione n. 7 della risoluzione osservava ancora che «non va peraltro sottaciuto il problema di comportamenti delle commissioni giudicatrici tesi a far prevalere considerazioni di tipo accademico-corporativo su considerazioni prettamente scientifico-culturali, ottenendo risultati di abilitazione che sono apparsi talora contrari ai principi della qualità scientifica e del merito personale tanto da sollevare forti polemiche, con riflessi addirittura internazionali»;
   l'impegno n. 9, accolto dal Governo, prevedeva infine l'impegno a «valutare l'opportunità di alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di abilitazione consentendo il riesame da parte delle commissioni dei curricula dei candidati non abilitati i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori o lacune presenti nelle banche dati internazionali utilizzate, nonché la loro ammissione alle nuove procedure di abilitazione a sportello»;
   i tribunali amministrativi stanno via via pronunciando ordinanze sui ricorsi presentati in tema di lavori delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione scientifica nazionale;
   in alcune di tali ordinanze, ad esempio l'ordinanza N. 05427/2014 REG.RIC, del TAR Lazio in data 10 settembre 2014, si esprimono le seguenti considerazioni: (1) che non appaiono prima facie infondate alcune delle censure proposte nell'articolato ricorso di parte ricorrente, con particolare riferimento all'asserita illegittima formazione della Commissione nazionale (omissis) ed alle carenze nella motivazione del giudizio negativo espresso; (2) che tali elementi sono da approfondire e le esigenze cautelari di parte ricorrente sono adeguatamente tutelabili (omissis) attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito;
   sulla base di tali considerazioni molte delle ordinanze considerate concludono fissando direttamente l'udienza per la trattazione del merito del ricorso, ma in data non anteriore a oltre un anno dopo l'ordinanza;
   sono già in corso in molte università i concorsi per la chiamata di professori ordinari e associati per la cui partecipazione è condizione necessaria il possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale;
   a tali concorsi non possono quindi partecipare i candidati non abilitati che hanno presentato i ricorsi ai quali si riferiscono le ordinanze sopra citate –:
   quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in autotutela, relativamente alle ordinanze citate in premessa, in particolare nell'ipotesi che un'eventuale sentenza del TAR riconoscesse l'illegittimità della formazione della commissione giudicatrice e quindi presumibilmente la nullità dell'intera procedura di conseguimento dell'abilitazione per tutti i candidati, sia quelli abilitati e possibilmente vincitori di concorso e titolari di un posto presso le università, sia quelli non abilitati e quindi impossibilitati a partecipare ai medesimi concorsi;
   quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in autotutela nell'ipotesi che un'eventuale sentenza del TAR riconoscesse la carenza nella motivazione del giudizio espresso dalla commissione su singoli candidati, col risultato che sarebbe stato loro ingiustamente impedito di partecipare ai concorsi banditi dalle università;
   se il Ministro non ritenga opportuno valutare la possibilità, come previsto nella risoluzione citata in premessa e tenendo conto delle ordinanze pronunciate, di attivare motivatamente in specifici casi la procedura di riesame da parte delle commissioni giudicatrici dei curricula dei candidati non abilitati. (5-03549)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03549

  Con riferimento al contenzioso che si è formato in materia di abilitazione scientifica nazionale e in particolare alle ordinanze cautelari emesse dal TAR, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il MIUR intenda assumere in autotutela qualora intervenissero sentenze di merito che riconoscano o l'illegittima composizione della commissione esaminatrice (1), o la carenza del giudizio espresso dalle stesse (2), e inoltre se si prevede l'attivazione nei casi specifici della procedura del riesame dei curricula dei candidati non abilitati, come indicato nella risoluzione n. 8-00064 approvata da questa Commissione parlamentare nella seduta del 18 giugno 2014 e tenendo conto delle ordinanze pronunciate.
  (1) - (2) Si rappresenta preliminarmente che ad oggi il Giudice amministrativo non ha adottato alcuna sentenza di merito riguardante l'illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice. Si ritiene doveroso, quindi, attendere un pronunciamento definitivo del giudice amministrativo al fine di poter agire in autotutela anche eventualmente ottemperando alle decisioni che il TAR riterrà di adottare.
  Analogamente, anche nell'ipotesi in cui il TAR si pronunci riconoscendo l'illegittimità del giudizio di diniego di abilitazione reso nei confronti di un singolo candidato per difetto di motivazione, appare doveroso attendere l'eventuale pronuncia di annullamento per poi adottare i provvedimenti del caso.
  A tal proposito, si evidenzia che, nei casi in cui il TAR ha avuto già occasione di pronunciarsi con sentenza annullando il giudizio negativo delle Commissioni reso nei confronti di un singolo ricorrente, la pronuncia ha generalmente imposto una rivalutazione del candidato da parte di una commissione in diversa composizione.
  È evidente dunque che, come accade nella normale dinamica processuale, l'Amministrazione si riserva, caso per caso, di valutare l'opportunità di impugnare i provvedimenti giurisdizionali non favorevoli.
  Per quanto attiene al possibile pregiudizio che i ricorrenti non abilitati potrebbero subire dall'intervenuto svolgimento delle procedure concorsuali presso le Università, nelle more dell'ottenimento di una soluzione della controversia instaurata ipoteticamente loro favorevole, si rappresenta che questi, qualora destinatari di provvedimenti di sospensione del giudizio negativo reso nei loro confronti, possono chiedere l'ammissione alla procedura con riserva, come peraltro risulta già avvenuto in alcune occasioni.
  (3) Per quanto riguarda l'eventuale riesame della posizione di singoli candidati non abilitati in pendenza di giudizio, si ritiene opportuno sottolineare che le ordinanze cautelari favorevoli ai ricorrenti già indicano quale sia la forma di tutela ritenuta più adeguata alla singola fattispecie. Più in generale, il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha escluso, fino alla conclusione nel merito del singolo giudizio instaurato, di poter procedere ad un riesame in via cautelare del candidato ricorrente.
  In proposito, si segnala che, comunque, diverse Commissioni (per la precisione 69 su 184) hanno attivato procedure di autotutela in relazione ai lavori della tornata 2012. Si tratta di un'attività che fisiologicamente si sta progressivamente esaurendo.
  Non può non rilevarsi che, proprio nella consapevolezza della sussistenza di alcune problematiche applicative della procedura innovativa e complessa quale è quella dell'Abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha provveduto a riformare alcuni aspetti del procedimento. Con l'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 sono state approvate variazioni rilevanti alla procedura, con particolare riferimento alla formazione delle commissioni, alla possibilità per i candidati non abilitati di ripresentare domanda dopo soli 12 mesi, anziché dopo due anni e all'introduzione di un sistema di candidatura «a sportello» in linea con i contenuti della risoluzione n. 8-00064.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

giurisdizione amministrativa