ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03533

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 288 del 11/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 11/09/2014
Stato iter:
23/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/10/2014
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 23/10/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/09/2014

DISCUSSIONE IL 23/10/2014

SVOLTO IL 23/10/2014

CONCLUSO IL 23/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03533
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Giovedì 11 settembre 2014, seduta n. 288

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'istituzione dei «master universitari» è stata disposta dall'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, poi confermato identico dall'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
   sulla base della norma citata, che reca la rubrica «Titoli e corsi di studio», i master universitari di I e di II livello sono definiti come «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale» e devono essere disciplinati autonomamente da ciascuna università all'interno del proprio «Regolamento didattico di ateneo»;
   il Regolamento didattico di ateneo è approvato dagli organi di Governo dell'ateneo e, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo n. 11 dello stesso decreto ministeriale n. 270 del 2004, è emanato con decreto rettorale dopo l'approvazione da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
   l'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, come modificato dall'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, stabilisce che il regolamento didattico di ateneo disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio con particolare riferimento «agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti»;
   appare senz'altro plausibile che si applichi anche ai master universitari la norma che prevede il ruolo delle «competenti strutture didattiche» per provvedere «alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati» delle relative attività formative;
   i master universitari, pur non rilasciando titoli aventi valore legale per l'accesso ai pubblici concorsi, possono comunque costituire, e costituiscono spesso, titoli formativi significativi e validamente riconoscibili all'interno delle procedure concorsuali pubbliche o di assunzione da parte di soggetti privati;
   per questa ragione si è creata una forte domanda, soprattutto da parte di neolaureati, di poter frequentare master universitari, quasi sempre a numero chiuso e spesso assai costosi perché la normativa non fornisce alcuna indicazione o limite al riguardo;
   i docenti universitari che organizzano o tengono corsi nei master universitari, molto frequentemente in collaborazione con imprese o pubbliche amministrazioni, possono essere retribuiti in forma aggiuntiva, a valere sui fondi ricavati dalla contribuzione studentesca degli iscritti ai medesimi corsi, il che rappresenta talora una forma di incentivazione all'attivazione di master universitari sempre nuovi e diversi;
   una recente sgradevole vicenda – relativa all'intervento nell'ambito di un master universitario dell'università di Roma La Sapienza, ma tenuto in locali esterni ad essa, del comandante della Costa Concordia, nave naufragata con tragiche conseguenze per le quali è in corso un processo penale – ha avuto vasta eco sui mezzi di comunicazione attirando notevole discredito sull'intero sistema universitario anche perché è apparso che nessuno, o forse solo un singolo professore, fosse davvero responsabile dell'invito e, più in generale, della programmazione e organizzazione didattica del master universitario;
   i «master universitari» italiani appaiono essere leggermente disallineati, almeno in termini lessicali, con le indicazioni del «Processo di Bologna», cioè con il percorso di armonizzazione degli studi universitari in tutti i Paesi dell'Unione europea, in quanto il termine «Master» fa di norma riferimento al generico titolo formale di studio di II livello, cioè in Italia la laurea specialistica o magistrale, e non a titoli aggiuntivi ai tre livelli standard, indicati convenzionalmente come «Bachelor/Master/PhD» o anche «Licence/Master/Doctorat», che in Italia sono «laurea/laurea magistrale/dottorato di ricerca»;
   sull'argomento dei master universitari sono recentemente e autorevolmente intervenuti sul sito www.roars.it i professori Francesco Coniglione (22 marzo 2014) e Giunio Luzzatto (6 settembre 2014) esprimendo alcune critiche al sistema vigente –:
   quali università abbiano inserito all'interno dei loro regolamenti didattici le norme relative all'istituzione, attivazione, programmazione, coordinamento e valutazione dei master universitari, nonché quelle relative all'individuazione delle strutture didattiche e degli organi collegiali competenti;
   quali siano le soluzioni più comunemente adottate al riguardo;
   se il Ministero sia intervenuto o intenda intervenire per rendere più precise e cogenti, anche alla luce del processo di armonizzazione europea, le norme e le indicazioni riguardanti i master universitari pur lasciando la massima autonomia alle università e l'attuale status di titoli universitari senza valore legale ai master universitari, anche allo scopo di dare un indirizzo unitario alla materia che eviti le ricorrenti critiche che finiscono col gettare discredito sull'intero sistema universitario nazionale. (5-03533)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03533

  L'Onorevole interrogante, con riferimento ai «master universitari» istituiti con decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, chiede di conoscere lo stato dell'arte in merito alla applicazione da parte delle università delle norme relative all'istituzione, attivazione, programmazione, coordinamento e valutazione di tali corsi, e chiede, inoltre, se il Ministero sia intervenuto o intenda intervenire per rendere più precise e cogenti siffatte norme.
  Oggetto specifico dell'interrogazione è l'accreditamento dei corsi di studio finalizzati al conseguimento dei «master universitari».
  Con riguardo all'accreditamento dei corsi di studio universitari, la fonte normativa primaria di riferimento è da ricondursi all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale attribuisce la delega a favore del Governo per la riforma, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi, del sistema universitario al fine di raggiungere l'obiettivo, tra gli altri, della «valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università».
  La suddetta delega è stata, poi, esercitata dal Governo attraverso l'emanazione del decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19.
  I corsi di studio a cui fa riferimento il decreto legislativo n. 19 del 2012 sono quelli individuati all'articolo 3 del decreto ministeriale del 2 ottobre 2004, n. 270 (recante modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei) e sono rappresentati dai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca nonché dai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
  Nello specifico, l'articolo 3 in commento stabilisce al comma 3 che «la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università» ed al comma 9 che «in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello».
  Inoltre, l'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto ministeriale prevede che «per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale».
  Si evidenzia che il decreto legislativo n. 19 del 2012 prescrive che l'attivazione dei corsi di studio universitari (e delle sedi universitarie) sia subordinata al rilascio dal parte del MIUR di specifico atto di autorizzazione.
  In particolare, tale atto autorizzativo è rilasciato previa verifica della rispondenza dei corsi di studio (e delle sedi) agli indicatori ex ante definiti dall'Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in conformità alle finalità indicate dal summenzionato decreto legislativo.
  Tali indicatori sono rivolti, in generale, ad assicurare la qualità dei corsi universitari ed in particolare sono «volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività» (articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 2012).
  L'attuazione della procedura di accreditamento in parola è effettuata attraverso l'emanazione di specifici decreti del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR.
  L'ANVUR, in particolare, ha avviato le procedure per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, ovvero quei corsi che sono, come riportato nel testo dell'interrogazione parlamentare, allineati con le indicazioni del «processo di Bologna» e indicati convenzionalmente come «Bachelor/Master/PhD» o «License/Master/Doctorat».
  Si evidenzia, dunque, che i decreti attuativi emanati dal MIUR in tema di accreditamento hanno sinora riguardato i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 (modificato dal decreto ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013) e i corsi di dottorato di ricerca di cui al decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013.
  Attualmente sono in fase di studio gli aspetti di dettaglio concernenti l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio finalizzati al conseguimento dei master universitari.
  Occorre osservare che, la particolare attenzione allo studio di tale procedura di accreditamento si associa all'esigenza, da un lato, di garantire alle università la piena autonomia didattica e dall'altro di assicurare il massimo collegamento tra il mondo universitario e quello del lavoro.
  Infatti, diversamente dai restanti corsi universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente sono disciplinati dalle università in totale autonomia in quanto concepiti con la finalità di perfezionare la formazione universitaria acquisita nei corsi di laurea e di laurea magistrale e per rispondere alle specifiche e mutevoli esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso e dinamico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica dell'istruzione

diploma

insegnamento superiore