ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03506

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 286 del 09/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2014
Stato iter:
10/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/09/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2014

SVOLTO IL 10/09/2014

CONCLUSO IL 10/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03506
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 9 settembre 2014, seduta n. 286

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Governo Monti, con l'articolo 19 del decreto-legge «Salva Italia» n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, intervenendo sulla disciplina dell'imposta di bollo, ha stabilito al comma 6 dello stesso articolo che le attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione, per effetto della normativa sul cosiddetto «scudo fiscale» sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, ad un'imposta di bollo speciale annuale e ad un'imposta straordinaria una tantum sui prelievi riferiti alle medesime attività nella misura del 10 per mille per l'anno 2012, del 13,5 per mille per l'anno 2013 e del 4 per mille per gli anni successivi, confermando, in questo ultimo caso, il livello di tassazione, a giudizio dell'interrogante vergognoso, originariamente introdotto dal Governo Berlusconi, nell'ambito del decreto anticrisi del 2009, con il cosiddetto scudo fiscale ter;
   il Ministero dell'economia e delle finanze ha recentemente comunicato che nel periodo tra gennaio e luglio 2014 il gettito totale dell'imposta di bollo è decresciuto del 4 per cento registrando una perdita pari a 249 milioni di euro, anche e soprattutto per effetto della suddetta minore tassazione speciale sulle attività finanziarie scudate, che ha comportato, da sola, una variazione negativa del relativo gettito pari a 692 milioni di euro;
   di contro, secondo i dati del Ministero rielaborati dall'ufficio studi della Uil, circa 7 famiglie numerose e a basso reddito su 10 saranno penalizzate, rispetto alla precedente Imu, dal prossimo prelievo della Tasi –:
   se non ritenga equo e doveroso, in occasione del prossimo disegno di legge di stabilità, tanto più in un periodo in cui si chiedono grossi sacrifici soprattutto ai meno abbienti, innalzare, a partire dall'anno in corso, la suddetta aliquota a regime del 4 per mille sui capitali «scudati» rispristinando quantomeno il livello di tassazione già introdotto dal Governo Monti. (5-03506)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03506

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover inserire nella prossima legge di stabilità una disposizione che preveda l'innalzamento, a partire dall'anno in corso, dell'aliquota a regime del 4 per mille dell'imposta di bollo speciale applicata alle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, rispristinando quantomeno il livello di tassazione già introdotto dal Governo Monti.
  Tale imposta, ricorda l'interrogante, è stata introdotta dall'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 ed è stabilita nella misura del 10 per mille per l'anno 2012, del 13,5 per mille per l'anno 2013 e del 4 per mille per gli anni successivi.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'imposta di bollo speciale è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate, che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
  A decorrere dal 2013, l'aliquota dell'imposta di bollo speciale è stabilita nella misura del 4 per mille, mentre è stata del 10 per mille per il 2011 e del 13,5 per mille per il 2012.
  Riguardo alla perdita di gettito segnalata dall'interrogante, l'Agenzia delle entrate rappresenta che la medesima può derivare non soltanto dalla diminuzione della misura fissata per gli anni successivi al 2012, ma anche da altre circostanze, tra cui: la rinuncia volontaria al regime della riservatezza, il prelievo a titolo definitivo di denaro o attività finanziarie dal conto riservato, l'esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazioni di violazioni tributarie.
  Più precisamente il Dipartimento delle Finanze ha stimato che il gettito derivante dalla suddetta imposta è risultato essere pari a 835 milioni di euro nel 2013 e a 138 milioni di euro a tutto luglio del 2014.
  Tutto ciò premesso, per quanto concerne la valutazione di carattere squisitamente politico oggetto della presente interrogazione, ci si limita ad osservare in questa sede che la questione deve essere valutata avendo riguardo sia al tema della equità sia a quello della credibilità, anche in prospettiva della legislazione, in termini di non applicazione postuma di trattamenti fiscali discriminatori rispetto alla disciplina generale, tanto più in relazione a fattispecie su cui già si è agito una volta con provvedimenti una tantum di inasprimento fiscale postumo.
  La questione necessita, quindi, di approfondite riflessioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

poverta'

imposta di bollo

basso salario