ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03444

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 280 del 06/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/08/2014
Stato iter:
07/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/08/2014
Resoconto SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2014
Resoconto NENCINI RICCARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 07/08/2014
Resoconto SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/08/2014

SVOLTO IL 07/08/2014

CONCLUSO IL 07/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03444
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280

   SPESSOTTO, NICOLA BIANCHI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DE LORENZIS, LIUZZI, CRISTIAN IANNUZZI, DELL'ORCO, TRIPIEDI e GAGNARLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   a seguito del deragliamento, all'ingresso della stazione di Bressanone, del treno merci n. 44213, della società RTC (Rail Traction Company Spa), avvenuto il 6 giugno 2012 a causa dello sfilamento dal proprio asse di alcune ruote di uno dei carri – fenomeno definito in termini tecnici, scalettamento – è stata istituita, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 162 del 2007 e con decreto dirigenziale n. 24 dell'8 agosto 2012, una Commissione ministeriale di inchiesta, incaricata di indagare sulle cause dell'incidente ferroviario;
   dopo quasi due anni di indagini, nei giorni scorsi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha pubblicato, rendendola disponibile in download sul proprio sito web la relazione conclusiva predisposta dalla Commissione ministeriale d'inchiesta per l'accertamento delle cause dell'incidente di Bressanone, presentata già nel mese di maggio all'attenzione della direzione generale per le investigazioni ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   tale relazione, così come è stata pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presenta numerose pagine completamente oscurate e rese illeggibili, mediante barre nere, idonee a nascondere parte delle risultanze del lavoro di indagine espletato dai membri della stessa commissione;
   successivamente alla pubblicazione della suddetta relazione, il presidente della commissione d'indagine, ingegner Roberto Focherini, ha lamentato tale «censura», operata dal direttore generale dell'ufficio investigativo, Marco Pittaluga, inviando a diversi soggetti interessati, tra cui organi di informazione la versione integrale, della relazione conclusiva, completa delle «raccomandazioni», previste dal già citato articolo 18, del decreto legislativo n. 162 del 2007 e ritenute necessarie per la prevenzione, in futuro, di eventi analoghi;
   nella lettera di trasmissione della relazione tecnica conclusiva, a firma del direttore dell'ufficio investigativo, inviata, nella sua versione censurata, all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, per il seguito alle imprese ferroviarie ed ai gestori dell'infrastruttura, viene affermato che la stessa relazione è stata «mondata» di alcune partì ritenute non condivisibili dallo stesso direzione generale Pittaluga;
   la Commissione ministeriale è da considerarsi un organo indipendente ed altamente qualificato sotto il profilo tecnico, i cui membri sono prescelti da un apposito albo degli investigatori ministeriali, redatto a cura della stessa direzione generale, risulta agli interroganti quanto meno anomalo che il titolare del medesimo ufficio, a relazione depositata, possa intervenire e sindacare nel merito, addirittura censurandole, le risultanze tecniche frutto del lavoro d'indagine;
   pur senza entrare nel merito tecnico della correttezza delle complesse ed articolate indagini svolte, tenuto conto che gli estensori della relazione assumono la paternità e la piena responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, la facoltà di interferire sui risultati ufficiali di una commissione d'inchiesta, si pone in contrasto, ad avviso degli interroganti, con il principio di indipendenza dell'ufficio investigazioni, posto sotto la diretta responsabilità del Ministro, dalle gerarchie ministeriali;
   fortunatamente, nell'incidente di Bressanone, per una combinazione incredibilmente positiva di circostanze favorevoli, e pur se i danni al materiale rotabile ed alle infrastrutture sono stati ingenti, le conseguenze sulle persone si sono limitate al ferimento non grave dei due macchinisti;
   tuttavia, l'evento in sé risulta essere della massima gravità, tenuto conto che il treno deragliato ha invaso i marciapiedi della stazione, con il rischio di investire i viaggiatori presenti ed ha altresì invaso il binario attiguo occupandone la cosiddetta sagoma limite;
   risultano di immediata comprensione i rischi – concreti e reali – legati al deragliamento, per lo sfilamento delle ruote, di un treno merci, in un punto qualsiasi della rete ferroviaria, con il pericolo di invadere il binario attiguo e impattare su un treno di viaggiatori o di merci pericolose viaggiante in senso opposto o, addirittura, uscire dalla sede ferroviaria e impattare su strade o abitazioni;
   la relazione conclusiva della Commissione, frutto del lavoro d'indagine degli investigatori nominati dal competente ufficio ministeriale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 162 del 1997, nella sua versione non censurata, individua le cause del disastro nelle modalità tecniche di esecuzione utilizzate dall'officina ZOS, incaricata delle manutenzioni, ritenute dalla Commissione inadeguate; la Commissione individua altresì, quali cause concomitanti dell'incidente, le istruzioni operative emanate dall'impresa responsabile del convoglio Obb TS, in qualità di committente per il montaggio delle ruote sulle assi, risultate anch'esse inidonee a garantire adeguati standard di sicurezza;
   da tali accertamenti derivano le dieci raccomandazioni finali della Commissione in materia di sicurezza, elaborate ai sensi dell'allegato V del più volte citato decreto legislativo n. 162 del 2007, anch'esse in parte ignorate, tanto che la comunicazione del Direttore Generale all'ANSF ne riporta solo quattro;
   presumibilmente, a causa delle divergenze che traspaiono da quanto sopra, le raccomandazioni in merito al ritiro dalla circolazione di alcuni assi ed al controllo straordinario delle condizioni di quelli riferibili a ZOS e OBB TS, pur note da tempo, sono state rese note solo il giorno 16 luglio 2014, data dell'emissione da parte dell'ANSF, tramite la nota n. 004938/2014, dell'allerta europea alle imprese ferroviarie ed agli altri organi comunitari competenti in materia di vigilanza sulla sicurezza ferroviaria;
   a seguito della suddetta comunicazione urgente, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è stato disposto, con effetto immediato, che tutte le imprese ferroviarie italiane non accettino, in composizione ai propri treni veicoli con le sale montate (ossia l'insieme di ruote e assili) indicate nelle nota medesima e gemelle di quelle lavorate dell'officina slovacca Zos sul treno deragliato a Bressanone;
   in conclusione, vi è il ragionevole dubbio che siano ancora in circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e comunitaria treni con le criticità sopra descritte, con un rischio elevatissimo per la popolazione, poiché possibili fonti di deragliamenti e di sciagure analoghe a quella accaduta a Viareggio il 29 giugno 2009 –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei gravissimi fatti riportati in premessa, con particolare riguardo agli attuali rischi per la sicurezza legati alla circolazione in Europa di rotabili soggetti a scalettamento, e se ritenga o meno ammissibile, e rispondente ai requisiti di efficacia, imparzialità e trasparenza, in qualità di responsabile diretto dell'ufficio investigazioni ferroviarie e del suo operato, la facoltà del direttore generale di interferire sui lavori svolti dalla Commissione indipendente d'inchiesta, tramite oscuramento di parte della relazione conclusiva sull'incidente di Bressanone e delle allegate raccomandazioni in materia di sicurezza, debitamente supportate da dati documentali. (5-03444)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 agosto 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-03444

  Come è noto, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 162 del 2007, è stato istituito presso il MIT un organismo investigativo permanente cui è preposto il direttore generale per le investigazioni ferroviarie, alle dirette dipendenze del Ministro. L'organismo investigativo, che assolve i propri compiti in piena autonomia funzionale ai sensi di legge, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione degli incidenti; il direttore generale è il responsabile di tale organismo investigativo e dunque dell'attività ad esso riconducibile.
  In tale contesto si inseriscono l'attività delle Commissioni d'inchiesta di natura strumentale ed endoprocedimentale e l'attività dell'organismo investigativo nel suo complesso e del suo responsabile, competente a fornire raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza ferroviaria.
  In merito a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti occorre precisare che le motivazioni che il direttore generale competente, nella sua autonomia, ha ritenuto di addurre in relazione ai fatti segnalati traggono evidentemente spunto dal mandato istituzionale dell'organismo investigativo, come definito sia dalla direttiva Europea 49/2004/CE che dal citato decreto legislativo di recepimento n. 162 del 2007.
  Nello specifico, sembrano essere state ricondotte alla necessità di sviluppare un'analisi meramente tecnica degli accadimenti resa in modo tale da non indurre, in chi legge, valutazioni di responsabilità in ordine all'accaduto; alla necessità di evitare sia l'elaborazione di un modello di analisi, privo della necessaria chiarezza e/o di riferimenti a consolidati studi teorico-pratici sviluppati e conosciuti in ambito accademico, sia il riferimento a prove testimoniali e verbali di sommarie informazioni testimoniali che costituiscono il fascicolo del P.M. e pertanto non pubblicabili fino al termine del procedimento giudiziario: diversamente operando, l'ipotesi riportata potrebbero sembrare un arbitrio tecnico, fra l'altro non indispensabile.
  Infatti, per definire il quadro generale delle condizioni nelle quali si sono generati gli scalettamenti delle ruote che hanno condotto al deragliamento, è risultata ampiamente sufficiente la verifica effettuata dalla società Lucchini sugli assili e sulle ruote scalettate coinvolte nel deragliamento, verifica questa che aveva di per sé già condotto ad accertare come la rugosità superficiale delle parti accoppiate fosse in molti casi oltre i limiti imposti dalla norma vigente, per concludere, di conseguenza, che anche la rugosità originaria prima che le ruote venissero calettate dovesse essere per quelle stesse ruote e per quegli stessi assili oltre il range di accettabilità della norma di riferimento.
  Tale assunto è sostenuto da semplice logica: se la rugosità misurata al vero sugli assili e sulle ruote scalettate è stata verificata in laboratorio essere oltre i limiti, non poteva che esserlo, a maggior ragione, anche quella dei componenti all'origine, visto che per effetto dello sfregamento reciproco in fase di montaggio, la rugosità non può che essere diminuita per ogni componente, pur rimanendo, come si è visto in laboratorio, oltre i limiti di accettabilità.
  È del tutto evidente peraltro come, da parte della società Zos Trnava (società manutentrice) sia stato fatto uno specifico uso del parametro della rugosità superficiale, proprio per colmare il deficit rispetto alla indispensabile presenza di una interferenza dimensionale tra il foro della ruota e il diametro dell'assile che ubbidisse al dettato delle norme vigenti, e che tale scelta sia stata ispirata dalla necessità di garantire il raggiungimento dei necessari livelli di sforzo di accoppiamento in modo da farli rientrare nelle previsioni normative sui diagrammi di calettamento.
  Ciò chiarito, mi corre l'obbligo di precisare che numerose sono state le azioni intraprese a supporto della sicurezza da parte degli organismi a ciò deputati, già a partire dal giorno successivo a quello dell'incidente, sulla base degli elementi disponibili e a prescindere dalle cause, in quel momento evidentemente non ancora accertate.
  Infatti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) segnalò alle imprese ferroviarie che nell'incidente si era verificato il cosiddetto «scalettamento» di tre ruote di 2 assili diversi, ai fini di una intensificazione dei controlli e dell'adozione di provvedimenti cautelativi da parte delle imprese ferroviarie stesse, in quanto responsabili del funzionamento sicuro della propria parte di sistema.
  Successivamente, il 26 giugno del 2012, l'Agenzia segnalò alle imprese ferroviarie le officine nelle quali erano state calettate le ruote del carro sviato.
  Il 27 settembre 2012, quando erano ormai state accertate le irregolarità nelle operazioni di calettamento effettuate nell'officina in cui erano state calettate le ruote coinvolte nell'incidente in oggetto, fu prescritto a tutte le imprese ferroviarie di accettare carri con ruote calettate in quell'officina solo dopo aver avuto evidenza tracciabile che il calettamento fosse stato effettuato nel rispetto delle norme e delle regole manutentive di riferimento.
  È da precisare che le attività succitate furono svolte dall'Agenzia, in relazione alla gravità delle anormalità che stavano emergendo, nelle more delle conclusioni delle inchieste aperte dagli organi ad esse deputati con i quali interagiva anche nel corso delle investigazioni.
  A seguito dei successivi sviluppi delle indagini, la società Rail Cargo Austria chiese alle imprese ferroviarie con cui aveva rapporti commerciali di ritirare dalla circolazione oltre mille carri relativamente ai quali nutriva dei dubbi sulla regolarità del calettamento delle ruote. Tale richiesta, corredata dell'elenco completo dei carri, fu inoltrata dall'Agenzia alle imprese ferroviarie italiane e al Gestore dell'infrastruttura RFI il 15 ottobre 2012.
  Per quanto sopra si ha ragione di ritenere che i tempestivi interventi dell'Agenzia, in anticipo sulla conclusione delle inchieste in corso, abbiano prevenuto il ripetersi di incidenti simili a quello in oggetto fin dai mesi immediatamente successivi ad esso.
  Devo inoltre evidenziare che l'attenzione sulle problematiche in parola è sempre costante; recentemente la citata direzione generale delle investigazioni ferroviarie ha inviato all'Agenzia due segnalazioni.
  La prima informava di gravi anormalità nel calettamento di 19 assi rilevate presso la stessa officina nella quale erano state calettate le ruote scalettate nell'incidente in oggetto. Sulla base di tale segnalazione tutte le imprese ferroviarie, il 16 luglio 2014, sono state allertate. La società Rail Cargo Austria ha comunicato per le vie brevi che tutti i 19 assi di cui alla segnalazione urgente sono già stati oggetto, a seguito dei provvedimenti riportati, dei necessari controlli. Quelli risultati non conformi sono stati messi fuori servizio.
  Con la seconda segnalazione la direzione ha comunicato la conclusione delle indagini relative all'incidente, la pubblicazione della relazione sul proprio sito istituzione e la formulazione delle raccomandazioni ritenute necessarie in base agli esiti dell'inchiesta. Le relative raccomandazioni riguardano la predisposizione di provvedimenti strutturali che richiedono il coinvolgimento anche delle autorità ferroviarie europee e che quindi sono attuabili nel medio/lungo termine.
  Nel concludere, rassicuro gli onorevoli interroganti che l'attenzione rispetto ad un tema così delicato come la sicurezza è sempre altissima e che, come si evince dalle numerose azioni intraprese, la tutela dei cittadini e la prevenzione degli incidenti ferroviari costituiscono una priorità costante della nostra Amministrazione: in tal senso opereremo affinché vi sia sempre un continuo miglioramento dei processi amministrativi e tecnici a tutela di tali princìpi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

impresa di trasporto

industria ferroviaria