Legislatura: 17Seduta di annuncio: 280 del 06/08/2014
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 24/09/2014 Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 24/09/2014 Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 24/09/2014 Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/08/2014
DISCUSSIONE IL 24/09/2014
SVOLTO IL 24/09/2014
CONCLUSO IL 24/09/2014
TRIPIEDI, COMINARDI, ALBERTI, CIPRINI, RIZZETTO e CHIMIENTI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
in attuazione della delega legislativa conferita all'articolo 1 della legge n. 183 del 2010, con il decreto legislativo n. 67 del 2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa a pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti;
il decreto legislativo n. 67 del 2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori, cosiddetti usuranti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni sulla precedente prevista età di pensionamento;
il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 maggio 1999; i lavoratori subordinati notturni come definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003; i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
per usufruire del beneficio pensionistico sopra citato, è necessario che le attività usuranti vengano svolte dal lavoratore al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state compiute, secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa e a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa;
per i datori di lavoro sono previste norme specifiche che concernono gli obblighi degli stessi in ordine alla produzione della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico;
un'apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti, qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione;
l'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, la cosiddetta riforma Fornero, è intervenuto sul decreto legislativo n. 67 del 2011, modificando le condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti;
la nuova disciplina pensionistica ha in particolare previsto modifiche quali la limitazione dall'anno 2008 al 2011 del periodo transitorio prima stabilito dall'anno 2008 al 2012; la disciplina a regime che decorre dal 1o gennaio 2012, e non più dal 1o gennaio 2013, con la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle «quote» previste e riportate nella Tabella B dell'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, ferma restando, comunque la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso decreto-legge n. 201 del 2011 e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni; per i lavoratori turnisti che hanno svolto attività di lavoro notturno, la disciplina previgente, sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno, viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1o gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle «quote» previste dalla Tabella B dell'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno;
dai dati disponibili emerge che i lavoratori che hanno fin qui effettivamente avuto accesso ai benefici, sono relativamente pochi; che le risorse stanziate per l'attuazione della normativa, allocate nel capitolo n. 4534 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano quasi del tutto inutilizzate; che la sostanziale non attuazione della normativa si traduce in una grave penalizzazione per tutti quei lavoratori che hanno maturato l'aspettativa di accedere al sistema previdenziale con specifici benefici –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del perché tali risorse siano state scarsamente utilizzate;
se il Ministro non intenda porre in essere, in tempi brevi e per quanto nelle sue possibilità, tutte le iniziative di carattere amministrativo e/o normativo necessarie per garantire l'effettiva attuazione della normativa in materia di benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti, assicurando che tutte le risorse finanziarie fin qui stanziate vengano effettivamente utilizzate per tale finalità;
se il Ministro non intenda verificare, nell'ambito delle proprie competenze, la possibilità di estendere la normativa ad ulteriori categorie di lavoratori impegnati in attività ad alto stress psico-fisico, con particolare riferimento al lavoro manuale nel settore dell'edilizia. (5-03438)
Con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione del Governo sulla normativa in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti recata dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
A tal proposito, ricordo che il decreto legislativo n. 67 del 2011, in vigore dal 26 maggio 2011 ed adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (cd. collegato lavoro), disciplina l'accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori addetti alle lavorazioni predette prevedendo requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il decreto ministeriale del 20 settembre 2011 adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha successivamente attuato le disposizioni del predetto decreto legislativo.
Rappresento, inoltre, che i commi 17 e 17-bis dell'articolo 24 del cosiddetto decreto «Salva Italia» hanno in parte modificato quanto previsto dal decreto n. 67 del 2011.
In particolare, è stato ridotto il periodo transitorio per l'accesso al beneficio (il quinquennio 2008-2012 è stato sostituito dal quadriennio 2008-2011).
È stato, inoltre, stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2012 – anziché dal 1o gennaio 2013 – tali lavoratori possono conseguire il trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. «quote» anziché con «un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità» rispetto ai requisiti stabiliti dal citato sistema delle quote, in conformità a quanto disposto originariamente dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
Tanto premesso, si rappresenta che in occasione dell'ultima conferenza di servizi del 26 novembre 2013 indetta dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di monitorare la spesa derivante dalla definizione delle domande presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, l'INPS ha rappresentato che relativamente all'anno 2012 sono state accolte circa 3.500 domande con un onere complessivo di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600 con un onere di circa 79 milioni di euro.
Tali somme trovano ampia capienza nelle risorse destinate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 67 del 2011 al finanziamento del pensionamento dei lavoratori in parola (350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013) tanto da determinare significativi risparmi di spesa (circa 278 milioni di euro per il 2012 e circa 304 milioni per il 2013).
Tuttavia, occorre precisare che i risparmi, conseguenti all'innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto «Salva Italia» per la generalità dei lavoratori e quindi anche per quelli che svolgono mansioni usuranti verranno meno fra qualche anno quando la riforma pensionistica da ultimo varata entrerà a regime.
Da ultimo, rappresento che è intenzione del Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, verificare se e come sia possibile pervenire ad una soluzione organica di tutte le specifiche situazioni meritevoli di tutela previdenziale e pensionistica, emerse nel tempo, tra le quali sicuramente quella dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2010 0183
EUROVOC :pensionamento anticipato
lavoro notturno
lavoro a turni
vita lavorativa
lavoratore manuale
salariato