ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 269 del 22/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2014
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2014
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2014
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2014
Stato iter:
23/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/07/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/07/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/07/2014

SVOLTO IL 23/07/2014

CONCLUSO IL 23/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03277
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Martedì 22 luglio 2014, seduta n. 269

   PISANO, BARBANTI, ALBERTI, PESCO, VILLAROSA, CANCELLERI e RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, riguardante il trattamento fiscale applicabile alle ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti; in particolare, il legislatore è intervenuto per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti, prevedendo ipotesi in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati; in particolare, si tratta di perdite relative a seguenti crediti:
    1) di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento; si tratta dei crediti «di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese»;
    2) il cui diritto alla riscossione è prescritto;
    3) per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
    4) che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi;
   l'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ha nuovamente modificato l'articolo 101, comma 5, ultimo paragrafo, del TUIR estendendo l'ambito di applicazione della norma anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali; la norma, così modificata, stabilisce, dunque, che i requisiti della certezza e della precisione, richiesti affinché una perdita su crediti possa considerarsi deducibile, si possono ritenere sussistenti anche «in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;
   la riforma della disciplina della deducibilità delle perdite su crediti ha inciso anche sulla compilazione degli studi di settore: in particolare, nel rigo F22 del quadro F – Oneri diversi di gestione – è stato introdotto il nuovo campo 4, finalizzato ad evidenziare le perdite su crediti; sennonché, come evidenziato nella circolare del 15 luglio 2013 n. 23 dell'Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento, «le predette componenti negative di reddito possono determinare valori ingiustificati nel calcolo dell'indicatore di normalità economica Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. Un valore elevato della componente perdite su crediti, infatti, pur dovendo essere indicato nel rigo Oneri diversi di gestione, che rappresenta una delle componenti di cui è formato il numeratore dell'indicatore di normalità in argomento, non può essere considerato in linea generale sintomatico di una situazione di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore»; in pratica, l'indicazione nell'apposito rigo delle componenti negative di reddito determinerebbe un risultato di incoerenza nel calcolo dell'indicatore di normalità economica Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: può accadere, dunque, che in ipotesi di rilevazione in contabilità di perdite su crediti si verifichi una situazione di «non normalità» dell'indicatore legato all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi», con conseguenti possibili ricadute anche sul livello di congruità del contribuente;
   per ovviare a tale effetto distorsivo, la stessa Agenzia delle entrate, richiamando la precedente circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, ha fornito chiarimenti precisando che «Con riferimento all'indicatore in esame, si rileva che, allo stato, all'interno della voce Oneri diversi di gestione utilizzata nel calcolo dello stesso, vanno computate anche perdite su crediti di natura commerciale o minusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni strumentali. Al riguardo, si fa presente che si tratta di elementi di costo non direttamente correlabili ai ricavi da congruità, presi in considerazione ai fini del calcolo citato indicatore. In presenza, quindi, di una eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato il contribuente potrà, nel caso in specie, rimodulare il valore relativo al numeratore, depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria. Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell'apposito riquadro note aggiuntive di GERICO. In tal modo si sterilizzeranno gli effetti delle perdite su crediti di natura commerciale o minusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni strumentali sull'indicatore in argomento», inoltre l'Agenzia ha evidenziato che «La nuova informazione di dettaglio relativa alle perdite su crediti potrà essere utile ai fini della eventuale implementazione dell'indicatore di normalità economica Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, in modo che tenga già conto, in fase di costruzione e di applicazione, della componente Oneri diversi di gestione, al netto delle perdite su crediti»; secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia, quindi, il possibile risultato di incoerenza derivante dall'indicazione delle perditi su crediti potrebbe essere «sterilizzato» rimodulando il valore del relativo numeratore e dando evidenza di ciò nelle note aggiuntive di GERICO: in altre parole, viene data la possibilità al contribuente di intervenire direttamente nel motore di GERICO al fine rimuovere il risultato di incoerenza; in alternativa alla rimodulazione, il contribuente potrebbe limitarsi a segnalare l'incidenza straordinaria delle perdite sui crediti nel quadro annotazioni: in entrambe i casi, dunque, spetta al contribuente attivarsi per rimuovere il risultato negativo dello studio di settore;
   il risultato di incoerenza e incongruità dello studio di settore assume particolare rilevanza per il contribuente; l'incoerenza e l'incongruità dello studio di settore, rappresentano, infatti, due campanelli di allarme per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai quali essa è legittimata a verificare la posizione fiscale del contribuente al fine di accertare e perseguire possibili evasioni;
   al riguardo è prassi dell'Amministrazione finanziaria inoltrare al contribuente preventive segnalazioni di incoerenza e incongruità, «invitandolo» a correggere il risultato di incoerenza in vista della successiva dichiarazione dei redditi ed avvertendolo che, in caso contrario, procederà con l'inserimento del nominativo nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controlli; tale segnalazione, quindi, sembra quasi scoraggiare il contribuente nell'indicazione della perdita deducibile, seppur spettante per legge, spingendolo a rinunciare alla deduzione pur di evitare il rischio di essere sottoposto a controllo (soprattutto se la perdita su crediti è di modico valore) –:
   se sia a conoscenza dei descritti effetti distorsivi derivanti dall'indicazione, negli studi di settore, delle perdite su crediti nell'apposito rigo F22 e se ritenga opportuno assumere iniziative, anche sul piano normativo, al fine di rimuovere l'errore insito nella compilazione dello studio di settore anche attraverso la revisione del sistema GERICO, così esonerando i contribuenti dal provvedere autonomamente alla rimodulazione del detto sistema o dall'inoltrare all'Agenzia delle entrate preventive annotazioni in merito al risultato d'incoerenza. (5-03277)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03277

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano gli eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare dall'indicazione, da parte dei contribuenti, nei modelli degli studi di settore, delle perdite su crediti di cui all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini del calcolo dell'indicatore di normalità economica «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi».
  In particolare, gli interroganti chiedono se il Governo ritenga opportuno intervenire, anche sul piano normativo, al fine di rimuovere l'errore insito nella compilazione degli studi di settore, anche attraverso la revisione del sistema GERICO, esonerando i contribuenti dall'onere di rimodulare tale valore negativo, così come chiarito in alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, nonché di effettuare la relativa annotazione nell'apposito riquadro «Note aggiuntive» del software GERICO.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Gli studi di settore sono elaborati, tenuto conto della tempistica prevista dall'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, di regola ogni tre anni, seguendo metodologie statistiche ed economiche consolidate, esplicitate nelle Note Tecniche e Metodologiche approvate con decreto ministeriale.
  In particolare, al fine di rendere gli studi di settore sempre più aderenti alla realtà economica dei soggetti dagli stessi interessati, vengono utilizzate, come base dati di riferimento, le dichiarazioni fiscali relative all'ultima annualità di imposta disponibile al momento in cui inizia la fase elaborativa; al riguardo, con riferimento agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2013, si evidenzia che:
   n. 68 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2011, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009;
   n. 68 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2012, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2010;
   n. 69 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2013, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2011.

  Non potendo quindi cogliere, in fase di elaborazione degli studi di settore, i possibili effetti di modifiche normative intervenute successivamente, ordinariamente l'Agenzia provvede a fornire indicazioni con la circolare annuale in materia.
  Con particolare riguardo alle modifiche intervenute sulla deducibilità delle perdite su crediti, sono state fornite indicazioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2012, con la circolare n. 23/E del 15 luglio 2013, come già evidenziato dagli Onorevoli interroganti.
  In tale sede è stato chiarito che «Nel rigo F22 del quadro F – “Oneri diversi di gestione” – è stato introdotto il nuovo campo 4, “di cui per perdite su crediti”, che consente di acquisire la relativa informazione di dettaglio. L'intervento è motivato dal fatto che le predette componenti negative di reddito possono determinare valori ingiustificati nel calcolo dell'indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”».
  Nel citato documento di prassi è stato altresì evidenziato che «Un valore elevato della componente “perdite su crediti”, infatti, pur dovendo essere indicato nel rigo “Oneri diversi di gestione”, che rappresenta una delle componenti di cui è formato il numeratore dell'indicatore di normalità in argomento, non può essere considerato “in linea generale” sintomatico di una situazione di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore» e che, come chiarito per casi analoghi con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, «In presenza, quindi, di una eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato il contribuente potrà, nel caso in specie, rimodulare il valore relativo al numeratore, “depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria” pur restando non normale».
  La medesima circolare chiarisce che «Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell'apposito riquadro “note aggiuntive” di GERICO. In tal modo si sterilizzeranno gli effetti delle “perdite su crediti” di natura commerciale o minusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni strumentali sull'indicatore in argomento».
  Infine, sempre in tale documento di prassi, viene anticipato che «La nuova informazione di dettaglio relativa alle “perdite su crediti” potrà essere utile ai fini della eventuale implementazione dell'indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”, in modo che tenga già conto, in fase di costruzione e di applicazione, della componente “Oneri diversi di gestione”, al netto delle perdite su crediti».
  Giova osservare che i chiarimenti forniti con la circolare n. 23/E del 2013 in relazione al funzionamento dell'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» sono finalizzati ad evidenziare ai contribuenti che possibili risultati anomali potevano essere giustificati dalla presenza delle perdite su crediti nonché ad attenzionare gli Uffici dell'Agenzia in merito.
  Si ritiene, quindi, che la richiesta dell'informazione nel modello degli studi di settore ed i puntuali chiarimenti forniti sull'argomento dovrebbero evitare che i contribuenti, avendo riscontrato la non normalità dell'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi», possano erroneamente evitare di dedurre le perdite su crediti in argomento al fine di risultare «normali».
  Le medesime considerazioni possono essere effettuate in relazione all'attività di analisi del rischio e di selezione degli Uffici dell'Agenzia; la presenza dell'informazione al citato campo 4 del rigo F22 del modello degli studi di settore è dagli stessi analizzata e utilizzata, insieme alle eventuali indicazioni del contribuente riportate nelle note di GERICO o trasmesse successivamente alla presentazione di UNICO con la procedura «Segnalazioni», al fine di individuare le posizioni a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
  In ordine invece alle comunicazioni di anomalia, inviate annualmente ai contribuenti interessati dagli studi di settore al fine di incrementare la compliance dichiarativa, si osserva che nel 2014 è stato previsto uno specifico criterio «incoerenza relativa all'incidenza dei costi residuali di gestione» che però non individua tutti i soggetti non normali nel 2012 ma, cautelativamente, solo quelli per i quali «l'indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione calcolato rispetto ai ricavi dichiarati ... risulta superiore al doppio della soglia massima e i costi residuali ... superano i 5.000 euro».
  È opportuno, inoltre, evidenziare che, come ricordato dalla circolare n. 26/E del 2013, «Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, così come ora formulato a seguito dell'integrazione recata dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 dispone, tra l'altro, che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese”».
  In particolare, il documento di prassi citato in precedenza rileva che «poiché la disposizione in commento è applicabile dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, il limite dei 5.000 euro rappresentativo della modesta entità assume rilevanza per quelle imprese che abbiano conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a cento milioni di euro».
  Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore si applicano, in accertamento, alle imprese con un volume di ricavi non superiore a circa 5 milioni 160 mila euro.
  Si evidenzia, infine, che, come anticipato nella citata circolare n. 23/E, gli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014, elaborati sulla base dei dati dichiarativi relativi all'annualità 2012, già prevedono che l'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» tenga conto delle modifiche normative relative alla deducibilità delle perdite su crediti nell'individuare possibili anomalie nei costi residuali dichiarati dai contribuenti.
  Pertanto, i contribuenti interessati non dovrebbero risultare anomali al predetto indicatore di normalità economica «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» a seguito della dichiarazione di perdite su crediti nel modello degli studi di settore.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DECRETO LEGGE 2012 0083

EUROVOC :

credito

contribuente

imposta diretta

debito