ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 264 del 15/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 15/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/07/2014
Stato iter:
16/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/07/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/07/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/07/2014

SVOLTO IL 16/07/2014

CONCLUSO IL 16/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03221
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 15 luglio 2014, seduta n. 264

   PAGLIA e NICCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto del 26 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il «Modello di dichiarazione degli immobili ai fini IMU e TASI per gli enti non commerciali» corredato delle relative istruzioni per la compilazione, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2014, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale a cui bisogna far riferimento, per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un'utilizzazione mista, e che fissa al prossimo 30 settembre 2014 il termine di presentazione della dichiarazione riferita agli anni d'imposta 2012 e 2013;
   la dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e fa seguito al regolamento sull'emanato dallo stesso Ministero con il decreto n. 200 del 19 novembre 2012;
   gli ambienti scolastici e quelli sanitari hanno accolto favorevolmente il decreto del 26 giugno 2014, rappresentando una esplicita apertura verso la completa esenzione dall'IMU degli immobili relativi alle attività educative e sociosanitarie degli enti non commerciali, rispetto a quanto, invece, previsto dal regolamento del 2012 emanato dal Governo Monti, che per adeguarsi ad un pronunciamento della Commissione europea in sede di richiesta di parere in materia di aiuti di Stato ed evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea, aveva chiuso definitivamente gli spazi di tale agevolazione, limitandola agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle citate attività ma con modalità non commerciali;
   con riferimento alle attività sanitarie ed assistenziali, secondo quanto riportato dalle istruzioni del nuovo modello di dichiarazione, esse sarebbero automaticamente esenti da IMU e TASI qualora si tratti di strutture accreditate o convenzionate con la pubblica amministrazione centrale o locale, a prescindere dai corrispettivi richiesti agli utenti per le prestazioni offerte, in quanto «complementari o integrative rispetto al settore pubblico» nei casi, invece, in cui gli ordinamenti non prevedono per le stesse forme di accreditamento, per vedersi riconoscere l'esenzione dovranno fare riferimento al costo della prestazione per la quale si dovrà richiedere un «importo simbolico»;
   invero, le istruzioni che accompagnano il modello di dichiarazione richiamano le disposizioni del suddetto «regolamento IMU» di cui al decreto n. 200 del 19 novembre 2012, per il quale (articolo 4) le suddette attività si considerano effettuate con modalità non commerciali, soddisfacendo così il requisito per l'esenzione dal tributo, alternativamente in due casi:
    a) nel caso in cui le attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, prestando a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto comunitario o nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
    b) sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di rette di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate o contrattualizzate svolte nello stesso ambito territoriale;
   secondo gli interroganti è del tutto evidente che le suddette condizioni non sono di per sé sufficienti ad escludere la natura economica delle attività in questione; infatti in relazione alla lettera a), il regime di accreditamento, convenzionamento o altro tipo di accordo con le competenti autorità pubbliche non esclude di per sé la sussistenza del carattere economico dell'attività, e la menzionata gratuità dei servizi offerti è attenuata da una non meglio precisata possibilità di partecipazione alla spesa ai fini della copertura del servizio universale, che pure non esclude la predetta natura economica dell'attività; mentre con riferimento alla lettera b), l'utilizzo del criterio delle rette di importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate o contrattualizzate svolte nello stesso ambito territoriale risulta essere, da un lato, di difficile applicazione e, sotto altro profilo, non è in assoluto idoneo a qualificare l'attività come non commerciale;
   il richiamo alla gratuità del servizio o alle rette di importo simbolico è nella sostanza assorbito dal criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio, criterio che però non sembra essere compatibile con il carattere non economico dell'attività;
   le istruzioni, rimandando ad una nozione di commercialità vincolata al criterio del «corrispettivo simbolico» senza emanare contestualmente disposizioni esplicative in merito alla determinazione dei parametri di confronto necessaria per apprezzare il carattere di simbolicità, generano molta incertezza; inoltre le stesse, oltre a non contenere alcuna definizione di corrispettivo simbolico, precisano che spetterà a ciascun comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, aprendo così la strada a disparità di trattamento fiscale;
   infatti, a pagina 11 delle istruzioni allegate al decreto in questione, si legge testualmente: «Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione» in tal modo il Governo, con un'interpretazione letterale a giudizio degli interroganti arbitraria e desunta, affida ad un organo politico, il comune, la valutazione di un risultato, l'importo simbolico, completamente stabilito da regole di mercato;
   sulla stessa questione si è pronunciata la Commissione europea che, chiamata a decidere in merito agli eventuali estremi di aiuti di Stato che potrebbero conseguire dal regime agevolativo per gli immobili utilizzati per fini specifici da enti non commerciali, ha precisato che il costo di una prestazione per essere considerato «partecipazione alla spesa» dev'essere al massimo la metà del prezzo medio praticato per la stessa prestazione dalle altre strutture operanti nello stesso territorio;
   il Governo, nel redigere le istruzioni allegate al citato modello di dichiarazione IMU, sembra anche aver totalmente escluso che vi possano essere strutture sanitarie che eccedano il suddetto limite (mentre nella realtà è vero il contrario perché altrimenti non avrebbero convenienza ad operare nel settore), e, di conseguenza, non lo ha posto come ulteriore requisito, lasciando intendere, implicitamente, che l'esenzione si applichi indiscriminatamente a tutte le strutture sanitarie qualunque esse siano, convenzionate o accreditate;
   l'illegittimo o discrezionale riconoscimento da parte di ciascun comune di un'esenzione totale ai fini IMU e TASI, oltre a generare un'odiosa disparità di trattamento fiscale sul territorio nazionale, potrebbe comportare anche un rilevante danno economico a carico degli esangui bilanci comunali stante l'elevato numero di strutture sanitarie e sociosanitarie, che secondo la «l'ufficio direzione statistica» del Ministero della salute, sfiora le 26.000 unità;
   molte di queste strutture offrono nello stesso immobile ove svolgono l'attività in regime di convenzione o accreditamento con il servizio sanitario nazionale, prestazioni diverse o totalmente escluse da quelle riconducibili ai cosiddetti livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (si veda l'allegato 2A allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), come ad esempio interventi di chirurgia estetica o di medicina non convenzionale;
   la suddetta conduzione differenziata dell'attività non è contemplata dal «modello di dichiarazione», quadro B (riferito agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti) di cui al sopracitato decreto del 26 giugno 2014 ai fini del calcolo d'imposta, non ritenendosi applicabile il semplice rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile, lasciando così intendere che anche la superficie dell'immobile in cui viene offerta una prestazione estranea ai cosiddetti, LEA non verrebbe assoggettata ai fini IMU e TASI –:
   se non ritenga di dover ulteriormente chiarire, con riferimento allo svolgimento delle attività sanitarie e sociosanitarie, quando le stesse sono esenti dal pagamento dei due tributi (IMU e TASI), dando una definizione puntuale ed esatta di corrispettivo simbolico, che nella sua attuale accezione, oltre ad essere lasciato alla discrezionalità dei singoli comuni, è di difficile applicazione e non è idoneo a qualificare l'attività come non commerciale, anche ricorrendo, a tal fine, a parametri di confronto necessari per apprezzare il carattere di simbolicità, ed, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione con riguardo all'utilizzo dell'immobile, se non ritenga di dover assumere iniziative per estendere anche alle attività sanitarie e sociosanitarie, quanto previsto dall'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 per le fattispecie di utilizzazione mista, stabilendo che dopo aver individuato gli immobili o le porzioni di immobili adibiti alle attività in convenzione o accreditamento con il servizio sanitario nazionale, l'esenzione si applichi solo alla frazione immobiliare nella quale viene svolta l'attività in regime di convenzione. (5-03221)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0001

EUROVOC :

imposta locale

procedura CE d'infrazione

controllo degli aiuti di Stato

fiscalita'

comune