ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 257 del 04/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: COLONNESE VEGA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2014
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2014
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2014
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/07/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO delegato in data 16/07/2014
Stato iter:
29/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2014
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 29/07/2014
Resoconto COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2014
Resoconto TANCREDI PAOLO NUOVO CENTRODESTRA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/07/2014
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2014
Resoconto VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/07/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/07/2014

DISCUSSIONE IL 29/07/2014

SVOLTO IL 29/07/2014

CONCLUSO IL 29/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03162
presentato da
COLONNESE Vega
testo di
Venerdì 4 luglio 2014, seduta n. 257

   COLONNESE, FICO, CARINELLI, VIGNAROLI e NESCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
   che ciascuno Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel suo ordinamento interno (recepimento delle direttive entro il termine stabilito, conformità e corretta applicazione delle disposizioni nazionali rispetto al diritto dell'Unione europea);
   i trattati assegnano alla Commissione europea il compito di assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, se uno Stato membro manca ai suoi obblighi, la Commissione europea dispone del potere, previsto dall'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di ingiungere allo Stato membro di porre fine all'infrazione e, se questo non accade, di adire la Corte di giustizia (ricorso per inadempimento);
   per inadempimento si intende la violazione da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal diritto dell'Unione. L'inadempimento può essere costituito da un'azione o da un'omissione. Si considera che il diritto dell'Unione sia stato violato dallo Stato membro, quale che sia l'amministrazione — centrale, regionale o locale — responsabile dell'inadempimento;
   prima di presentare un ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia, la Commissione europea avvia un procedimento amministrativo detto «procedimento d'infrazione», ossia un procedimento precontenzioso;
   nella fase precontenziosa si tenta di indurre lo Stato membro a mettersi volontariamente in regola con il diritto dell'Unione;
   la fase precontenziosa si articola in più tappe e può essere preceduta da una fase di indagine o di esame, specie quando il procedimento d'infrazione è stato avviato a seguito di una denuncia;
   prima dell'apertura di una procedura di infrazione, la commissione può sollevare dubbi su profili di violazione del diritto dell'Unione attraverso il sistema EU Pilot;
   il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati — Applicazione del diritto comunitario» (COM (2007)502) ha inaugurato il progetto EU Pilot rappresenta un meccanismo di risoluzione dei problemi di implementazione del diritto dell'Unione europea e di scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE;
   EU Pilot è dunque il mezzo che ha la Commissione per comunicare con gli Stati membri su tematiche che pongono questioni riguardanti la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea o la conformità della legislazione nazionale al diritto dell'Unione europea in una fase iniziale;
   nel quadro del sistema Pilot, lo scambio di comunicazioni avviene direttamente, tramite un sistema informatico, tra la Commissione e l'amministrazione nazionale (per l'Italia, il dipartimento per le politiche europee, il quale si occupa a sua volta di coinvolgere le amministrazioni regionali o locali eventualmente interessate);
   la Rappresentanza permanente italiana ha accesso al sistema e svolge una funzione di supporto, in coordinamento con il dipartimento per le politiche europee, soprattutto nella fase successiva all'eventuale chiusura negativa del caso (in effetti, la maggior parte delle procedure di infrazione aperte derivano da casi Pilot chiusi negativamente). Anche in questo caso, la Rappresentanza, vista la sua continua interazione con le istituzioni europee, svolge un'attività di sostegno alle amministrazioni nazionali interessate attraverso l'instaurazione e il mantenimento di contatti diretti con i funzionari della Commissione;
   dopo che il caso EU Pilot si chiude negativamente, la Commissione attraverso una messa in mora invita lo Stato membro a comunicarle, entro un termine prefissato, le sue osservazioni sul problema di applicazione del diritto dell'Unione riscontrato;
   la seconda tappa è costituita dal parere motivato, nel quale la Commissione esprime il suo punto di vista sull'infrazione e crea i presupposti per un eventuale ricorso per inadempimento, chiedendo allo Stato membro di porre fine all'infrazione entro un dato termine. Il parere motivato deve esporre in modo logico e dettagliato i motivi che hanno determinato il convincimento della Commissione europea che lo Stato membro abbia mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato;
   con la messa in mora la direzione generale della Commissione competente in materia identifica la violazione del diritto dell'Unione che viene contestata e prevede un termine entro il quale lo Stato può comunicare le proprie osservazioni e argomentazioni di risposta alla richiesta della Commissione. Nel caso in cui non pervenga risposta oppure le informazioni trasmesse non siano valutate soddisfacenti, la Commissione adotta un parere motivato (articolo 258, paragrafo 1, TFUE), con cui constata la sussistenza della violazione e invita lo Stato a prendere tutte le misure necessarie per porre fine a tale situazione;
   allorché lo Stato non si conformi al parere della Commissione, può aprirsi la fase contenziosa della procedura di infrazione, la quale si svolge dinanzi alla Corte di giustizia (articolo 258, paragrafo 2, TFUE). Nel caso in cui il giudice dell'Unione condivida la valutazione effettuata dalla Commissione, viene pronunciata una sentenza che dichiara la sussistenza dell'infrazione e a cui lo Stato è tenuto a conformarsi, adottando tutte le misure necessarie per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'Unione (articolo 260 paragrafo 1, TFUE). Allorché l'esecuzione della sentenza non venga posta in essere, la Commissione ha la facoltà di adire nuovamente la Corte di giustizia, chiedendo l'applicazione di una sanzione pecuniaria (articolo 260; paragrafo 2, TFUE). Da notare la particolare situazione in cui la Commissione adisca la Corte a proposito di una presunta violazione da parte dello Stato dell'obbligo di comunicare alla Commissione le misure adottate in attuazione di una direttiva: in tal caso, l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE prevede che già il primo deferimento alla Corte possa essere accompagnato dalla richiesta da parte della Commissione dell'applicazione di una sanzione finanziaria anche di portata elevata (articolo 260, paragrafo 3, TFUE);
   tutti i Governi che si sono succeduti in Italia negli ultimi anni hanno rassicurato che la riduzione delle procedure d'infrazione pendenti nei confronti del nostro Paese sarebbe stato un obiettivo prioritario, ma nessun Governo è riuscito in tale intento perché l'Italia continua a collocarsi in ultima posizione fra gli Stati membri per gli adempimenti al diritto dell'Unione europea, caratterizzandosi come il Paese con il numero più alto di procedure di infrazioni;
   infatti, la Commissione europea, il 28 maggio 2014, ha deciso per quanto riguarda l'Italia l'apertura di 2 nuove infrazioni per violazione del diritto dell'Unione europea: 2014/0287 – mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2012/25/UE sulle procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti; 2014/0289 – mancato recepimento della direttiva 2013/10/UE sull'etichettatura degli aerosol;
   pertanto il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese continua a salire anziché ridursi; invero il numero delle stesse è passato da 114 a 117, di cui 81 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 36 attengono a mancato recepimento di direttive;
   quanto sopra riportato si sostanzia in una insostenibile compromissione dell'immagine dell'Italia nel mondo, oltre a costituire un allarmante aggravio di oneri finanziari a carico dell'Italia a seguito delle sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare in materia ambientale –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo per il miglioramento della fase precontenziosa di scambio di comunicazioni, tramite il sistema informatico, tra la Commissione e il dipartimento per le politiche europee al fine di evitare che i casi EU Pilot possano chiudersi negativamente con l'apertura ufficiale delle procedure di infrazione a carico dell'Italia;
   come intenda il Governo garantire, nella fase successiva all'eventuale chiusura negativa dei casi EU Pilot, un più efficace ruolo della Rappresentanza permanente italiana di supporto in coordinamento con il dipartimento per le politiche europee e di sostegno alle amministrazioni nazionali interessate attraverso l'instaurazione e il mantenimento di contatti diretti con i funzionari della Commissione al fine di prevenire l'apertura ufficiale di infrazioni a carico dell'Italia;
   come intenda risolvere il Governo e dunque chiudere le numerosissime procedure di infrazione, oramai 117 di cui 81 riguardanti casi di violazione del diritto dell'Unione e 36 attinenti a mancato recepimento di direttive, che fanno dell'Italia il Paese membro con il più alto numero di casi di infrazione nell'ambito dell'Unione europea;
   in che maniera il Governo intenda, concretamente, perseguire l'obiettivo su esposto e come sarà conseguita realmente la finalità di evitare di continuare a pagare le onerose sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea per inadempimento e di ridurre il rischio di ulteriori condanne della stessa Corte di giustizia a seguito delle molteplici procedure di infrazioni pendenti a carico dell'Italia. (5-03162)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

poteri pubblici

ricorso per inadempienza

applicazione della legge

azione giudiziaria

esecuzione della sentenza

politica di sostegno