ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 255 del 02/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CASTIELLO GIUSEPPINA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAVETTO LAURA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/07/2014
Stato iter:
03/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/07/2014
Resoconto RAVETTO LAURA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2014
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 03/07/2014
Resoconto RAVETTO LAURA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/07/2014

SVOLTO IL 03/07/2014

CONCLUSO IL 03/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03137
presentato da
CASTIELLO Giuseppina
testo di
Mercoledì 2 luglio 2014, seduta n. 255

   CASTIELLO e RAVETTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall'Unione europea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare gli interessi della popolazione residente, tenendo conto delle complesse questioni ambientali, sociali, economiche e culturali;
   le Alpi, con il loro capitale di biodiversità e le riserve di acqua e legno, sono un ambiente naturale, culturale, di vita e di lavoro per quasi 14 milioni di persone nonché un'importante destinazione turistica che attira circa 120 milioni di visitatori ogni anno;
   la convenzione di cui sopra è stata firmata nel marzo dell'anno 1995;
   la versione originale della convenzione, nella definizione delle aree alpine prevedeva per il Piemonte le province di Cuneo, Torino, Vercelli, Novara;
   negli anni successivi la stessa è stata riformulata riducendo l'area solo ad alcuni comuni di queste province e questa costituisce la versione attualmente in vigore;
   la prima versione della convenzione parrebbe in effetti molto più funzionale poiché rendeva chiara e geograficamente agevole la delimitazione territoriale tant’è che anche gli altri Stati firmatari hanno scelto di indicare intere regioni e non singoli comuni;
   l'Italia, che in un primo tempo, invece delle regioni, aveva indicato le province dando comunque un segnale di certezza sulla definizione dell'area, per ragioni ignote, ha successivamente modificato tale scelta selezionando una serie di comuni all'interno delle medesime province;
   in tal modo, la scelta assunta pare essere del tutto discrezionale con conseguenti complicazioni applicative e gestionali;
   il testo vigente della convenzione prevede all'articolo 1, punto 2, che «ciascuna parte contraente [...] può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di depositario, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ulteriori partiti del proprio territorio» –:
   quali iniziative si vogliano assumere per eliminare con urgenza ogni forma di discriminazione nei confronti dei comuni alpini attualmente inspiegabilmente esclusi e ripristinare, pertanto, l'area territoriale come prevista nella versione originale della convenzione. (5-03137)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03137

  Gli Onorevoli Ravetto e Castiello, con la loro interrogazione a risposta immediata, chiedono al Governo l'impegno affinché sia ampliato l'elenco dei comuni che fanno parte della Convenzione delle Alpi.
  Tale Convenzione, aperta alla firma il 7 novembre 1991 a Salisburgo, è oggi firmata e ratificata da tutti i Paesi dell'arco alpino (ora Parti contraenti, ovvero dall'Italia, il Liechtenstein, la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Slovenia, il Principato di Monaco e la Comunità Europea) e rappresenta quell'insieme di strumenti tesi a facilitare la cooperazione fra le parti aderenti, con il fine di perseguire una politica complessiva capace di assicurare una equilibrata crescita economica, il benessere sociale e la tutela del territorio e dell'ambiente in generale.
  Ai fini della ripartizione dei compiti tra Autorità competenti, Enti e soprattutto Unità Amministrative – tenute a dare concreta attuazione agli impegni previsti dalla Convenzione – il campo di applicazione territoriale, era riferito alle Province in quanto Unità Amministrative. Questo comportava e comporta che non necessariamente tutto il territorio di una Provincia dovesse essere ricompreso nel territorio montano alpino oggetto della Convenzione, ma soltanto quella parte rientrante nel perimetro risultante dall'allegato alla stessa (riportato anche nella Legge 403/’99 con la quale è stata ratificata la Convenzione).
  È utile ricordare che la scelta delle province italiane che oggi fanno parte della Convenzione è il risultato e la conseguenza diretta di una consultazione effettuata su base territoriale prima del 1991 e che in seguito a ciò, è stato possibile delineare il perimetro territoriale allegato alla Convenzione, senza fare riferimento ad alcun elenco di Comuni.
  Per individuare informazioni più aderenti al territorio ed effettuare analisi socioeconomiche ambientali tali da promuovere politiche e misure sostenibili per il territorio alpino, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha contribuito, con uno specifico studio pan-alpino, al lavoro del Segretariato volto al rafforzamento del Sistema di Osservazione delle Alpi, individuando, con chiarezza, tutti i Comuni di ogni Parte contraente, sempre con riferimento al perimetro allegato alla Convenzione e alla legge nazionale di ratifica.
  Per quanto attiene il riferimento normativo di cui è cenno nell'interrogazione, ossia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della Convenzione delle Alpi, laddove prevede che «Ciascuna Parte contraente, allatto del deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori Parti del proprio territorio»; è da evidenziare che tale possibilità, ai sensi dello stesso comma 2, può essere esercitata soltanto nel caso in cui sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione.
  Ad oggi, in relazione a questo specifico aspetto, non risulta pervenuta al Ministero alcuna richiesta di annessione al perimetro italiano ricadente nell'ambito della Convenzione, ad esclusione di quella di Trieste che, attualmente si trova al vaglio della Consulta Stato-Regione dell'arco alpino, ente istituito dalla stessa legge di ratifica n. 403/99, per facilitare a livello nazionale l'attuazione degli impegni previsti in Convenzione e nei Protocolli attuativi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

EUROVOC :

Austria

politica di sviluppo

politica ambientale

regione alpina

comune

sviluppo economico