ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02959

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 242 del 10/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 10/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/06/2014
Stato iter:
11/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/06/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/06/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/06/2014

SVOLTO IL 11/06/2014

CONCLUSO IL 11/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02959
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 10 giugno 2014, seduta n. 242

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la grave situazione economica nella quale si ritrovano le aziende Italiane oggi è per lo più dovuta al fatto che le imprese acquisiscono con grande difficoltà e solo dopo lungo tempo i pagamenti spettanti, e che tale situazione è diffusa anche quando i creditori sono rappresentati dalla pubblica amministrazione;
   in Italia, Infatti, da tempo il sistema delle imprese vanta crediti enormi nei confronti della pubblica amministrazione, e che gli eccessivi ritardi del pubblico nel saldare i conti con i suoi fornitori privati in questo periodo di crisi si trasformano in un handicap pesante, aggravato dal fatto che le imprese faticano a trovare credito e liquidità anche con gli Istituti di credito;
   secondo alcune stime, l'ammontare complessivo dei debiti della pubblica amministrazione, fino all'anno scorso, sarebbe ammontato a circa 120 – 130 miliardi di euro, e che tale stima si basava su una Indagine della Banca d'Italia la quale però non considerava i crediti vantati dalle piccole imprese al di sotto del 20 dipendenti;
   a quanto risulta all'interrogante, sono sempre più diffusi i casi di imprenditori che si occupano del deposito giudiziario degli autoveicoli confiscati da demolire nonché del servizio di soccorso stradale e che vantano crediti nei confronti della competente Prefettura, ovvero dello Stato;
   è elevata la preoccupazione per questi Imprenditori di non riuscire ad incassare quanto spettante, tanto più che le aziende stesse hanno già versato l'IVA e le imposte, oltre ad aver sostenuto da tempo le spese legate al servizio di soccorso stradale reso;
   negli ultimi mesi, i rappresentanti del Governo hanno evidenziato come tra le priorità dello stesso vi fosse l'adozione di provvedimenti per incentivare la ripresa economica, e in tal senso, si colloca la emanazione del recente decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, il quale in merito alla compensazione tra certificazioni e crediti tributari, prevede la possibilità della compensazione in F24 per i debiti tributari derivanti da accertamenti tributari ed iscritti a ruolo –:
   se non ritengano opportuno, in ragione della grave difficoltà in cui versano le imprese di cui alla vicenda sopra descritta, adottare ulteriori Iniziative normative finalizzate a promuovere l'estensione della compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i debiti tributari correnti. (5-02959)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02959

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rappresenta la situazione di difficoltà economica in cui versano le imprese a causa degli ingenti crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei ritardi nei pagamenti di appalti e forniture. In particolare, viene rappresentato lo stato di ritardo dei pagamenti nei confronti delle imprese che si occupano del deposito giudiziario degli autoveicoli nonché del servizio di Soccorso stradale che vantano crediti nei confronti dello Stato e delle Prefetture.
  L'Onorevole, dopo aver richiamato il decreto legge 8 maggio 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento di debiti scaduti della Pubblica Amministrazione mediante la compensazione tra crediti certificati e somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, chiede l'adozione di ulteriori iniziative legislative finalizzate a promuovere l'estensione della compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con i debiti tributari correnti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Le imprese hanno a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, la cui finalità è quella di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso l'accesso da parte delle aziende medesime alla compensazione di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche quali:
   la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore (l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122 del 2010, ha introdotto l'articolo 28-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; l'articolo 40 del decreto legge n. 66 del 2014 ha differito al 30 settembre 2013 il termine precedentemente stabilito al 31 dicembre 2012, di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità dei crediti certificati);
   la possibilità di compensare i crediti commerciali, maturati al 31 dicembre 2012, con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso (articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, che ha inserito l'articolo 28-quinquies nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Peraltro, l'articolo 39 del decreto legge n. 66 del 2014 ha eliminato il riferimento temporale del 31 dicembre 2014 e pertanto tale strumento diviene utilizzabile «a regime».
   la cessione del credito alle banche o agli intermediari finanziari abilitati.

  Giova ricordare che è attualmente in fase di elaborazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito in legge n. 9 del 2014, che stabilisce le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Inoltre, è stata adottata la direttiva 2011/7/CE recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, per i contratti conclusi a decorrere dal 1o gennaio 2013, dispone:
   che per il pagamento vige il termine ordinario di trenta giorni, derogabile nell'ambito delle transazioni tra imprese con propria pattuizione, che, per termini superiori a sessanta giorni, dovrà però essere espressa;
   se il debitore è una pubblica amministrazione, il prolungamento del termine di pagamento oltre i trenta giorni deve sempre risultare espressamente e, in ogni caso, non può superare i sessanta giorni;
   che gli interessi moratori sono determinati nella misura di quelli legali di mora, con possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra imprese, di concordare tassi di interesse diversi, salvo che gli stessi risultino gravemente iniqui nei confronti del creditore. Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi monitori ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito; che gli interessi legali moratori, finora stabiliti al 7 per cento in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento, aumentino all'8 per cento.

  Tutto quanto sopra premesso, ogni ulteriore iniziativa legislativa finalizzata a promuovere l'estensione della compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i debiti tributari correnti non potrà che essere adottata, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica cui, del resto, sono parimenti tenute tutte le misure attuate in forza delle norme istitutive degli strumenti sopra descritti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fiscalita'

piccola impresa

credito

pubblica amministrazione