ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02955

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 242 del 10/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2014
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/06/2014
Stato iter:
11/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/06/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/06/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/06/2014
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/06/2014

SVOLTO IL 11/06/2014

CONCLUSO IL 11/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02955
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 10 giugno 2014, seduta n. 242

   FRAGOMELI, CAUSI e RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata fissata la scadenza per il pagamento della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) differenziandola nelle seguenti modalità:
    1) pagamento della prima rata in acconto al 16 giugno e pagamento della seconda rata a saldo il 16 dicembre per i comuni che hanno approvato i bilanci di previsione 2014 e pubblicate le aliquote e detrazioni del tributo entro il 31 maggio 2014;
    2) pagamento in un'unica rata al 16 dicembre per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pagamento della prima rata al 16 giugno ad aliquota base (1 per mille) e seconda rata a conguaglio entro il 16 dicembre per gli altri immobili nei comuni che non hanno approvato i bilanci di previsione 2014 e non sono state pubblicate le aliquote e detrazioni del tributo entro il 31 maggio 2014;
   i CAF hanno evidenziato, tuttavia, le criticità nell'assistere i contribuenti nel pagamento della Tasi anche per gli altri immobili – in particolare per l'individuazione del soggetto passivo/locatario – afferenti ai comuni che hanno pubblicato le aliquote e le detrazioni entro il 31 maggio 2014;
   nella seduta della Commissione Finanze della Camera del 15 gennaio 2014, in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5-01867, concernente l'opportunità di non applicare le sanzioni e gli interessi per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato ricevimento del bollettino del saldo Tares 2013 e del modulo F24 relativo ai «servizi indivisibili», il rappresentante del Governo ha richiamato l'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo il quale «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti all'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguente a ritardi» –:
   se il Governo, sulla scorta delle medesime considerazioni svolte in occasione dello svolgimento del predetto atto di sindacato ispettivo intenda, al fine di ridurre le oggettive difficoltà dei contribuenti in un contesto tuttora incerto e in prossimità della scadenza normativa del 16 giugno, prevedere, anche attraverso interventi di natura interpretativa o di prassi, la non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti in ritardo – effettuati comunque entro il 31 luglio 2014 – della Tasi. (5-02955)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02955

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano le notevoli criticità connesse all'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'acconto della TASI di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  In particolare, gli Onorevoli riferiscono che in prossimità della scadenza normativa, fissata al 16 giugno 2014, i Centri di Assistenza fiscale hanno manifestato serie difficoltà nell'assistenza dei contribuenti, residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio 2014, chiamati a pagare l'acconto TASI per il 2014, specie per gli immobili diversi dall'abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il quantum del tributo dovuto rispettivamente a carico del proprietario e del conduttore.
  Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono di prevedere attraverso interventi di natura normativa o di prassi, la non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti dell'acconto della TASI per 2014, se effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come nel caso del saldo TARES per il 2013, ai fini della risoluzione della problematica in questione, non può essere percorribile la via di un intervento di prassi amministrativa.
  Infatti, con riferimento al versamento in ritardo del saldo TARES per il 2013, è stato il legislatore ad intervenire espressamente con l'articolo 5, comma 4-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in base al quale «nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo».
  Analogamente, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, l'articolo 1, comma 728 della legge di stabilità per l'anno 2014, ha disposto la non applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2014.
  Peraltro, è opportuno far presente che in data 6 giugno 2014, il Governo al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, nel caso in cui i Comuni non hanno provveduto a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014, ha approvato il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale si provvede a differire al 16 ottobre 2014 il termine del versamento, prevedendo a carico dei Comuni l'obbligo di inviare le delibere, entro il 10 settembre 2014, al Dipartimento delle finanze in modo che possano essere pubblicate sul sito informatico.
  Inoltre, nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza dell'acconto Tasi del 16 giugno 2014, effettueranno, per errore, versamenti insufficienti, giova ricordare che trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta. Al riguardo, l'articolo 23, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, altresì, il cosiddetto «ravvedimento sprint» in base al quale, se si paga entro il 14o giorno successivo alla scadenza originaria occorre versare la mini-sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento.
  Tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, si ritiene, comunque, applicabile l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo il quale:
   «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
   2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
   3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.».

  Da ultimo, comunque il Governo monitorerà anche a consuntivo l'andamento generale dei versamenti dovuti al 16 giugno 2014 in modo da verificare le eventuali problematiche ad essi connesse.

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