ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02945

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 240 del 05/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI GIANCARLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 05/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
BUONANNO GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 05/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/06/2014
Stato iter:
11/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2014
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 11/06/2014
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2014

DISCUSSIONE IL 11/06/2014

SVOLTO IL 11/06/2014

CONCLUSO IL 11/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02945
presentato da
GIORGETTI Giancarlo
testo di
Giovedì 5 giugno 2014, seduta n. 240

   GIANCARLO GIORGETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l’«opzione donna» è un regime sperimentale che prevede – secondo l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2003 cosiddetta Riforma Maroni – fino al 31 dicembre 2015 il pensionamento anticipato per le lavoratrici dipendenti che abbiano raggiunto 57 anni d'età, o per le autonome che ne abbiano raggiunti 58 anni (ai quali vanno aggiunti 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita), con almeno 35 anni di contributi; in tal caso, chi usufruirà di tale opzione avrà la pensione calcolata interamente con il metodo contributivo;
   l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2001, cosiddetto «Salva-Italia», ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate per l'appunto dall'articolo 1 della riforma Maroni;
   sull'argomento la circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012 ha interpretato la norma di cui al predetto articolo 24 in maniera restrittiva, affermando che per esercitare l'opzione fosse necessario non solo maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2015, ma anche percepire effettivamente il trattamento previdenziale, anticipando così il termine ultimo della domanda di oltre un anno;
   nello scorso novembre 2013, si ricorda, le Commissioni lavoro di Camera e Senato hanno approvato, ciascuna, una risoluzione con la quale si è impegnato il Governo «a sollecitare l'Inps (...) a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (...)»;
   peraltro, dalla discussione in Commissione Lavoro della Camera è emerso un orientamento del Ministro interpellato favorevole ad un riesame della circolare in questione, contrariamente alla posizione del co-vigilante Ministero dell'economia che ritiene il punto 7.2 della circolare pienamente coerente con la norma primaria oggetto di interpretazione (articolo 24, decreto-legge n. 201 del 2011) –:
   se e quali azioni abbia intrapreso da novembre ad oggi per dare seguito al dispositivo della risoluzione citata in premessa e se non convenga sull'opportunità di intervenire con provvedimenti di propria competenza per prolungare anche oltre il 2015 il regime sperimentale cosiddetto «opzione Donna», posto che sebbene tale prosecuzione possa – ad avviso della ragioneria generale dello Stato – compromettere gli effetti complessivi della riforma pensionistica operata con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, giacché consentirebbe l'accesso a pensione ad un età ampiamente inferiore a quella prevista dalla medesima legge, è altrettanto vero che gli stessi sarebbero mitigati, se non addirittura compensati, dalle penalizzazioni derivanti dal conteggio della pensione interamente con il calcolo contributivo, anche per chi avrebbe normalmente usufruito del calcolo misto o puramente retributivo sino al 31 dicembre 2011.
(5-02945)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02945

  L'interrogazione dell'onorevole Giorgetti concerne le iniziative del Governo per dare seguito alla risoluzione n. 7-00159 adottata dalla XI Commissione della Camera dei deputati il 13 novembre scorso, con la quale si è impegnato il Governo «a sollecitare l'INPS a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012» relativamente ai vincoli temporali di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 a seguito della riforma pensionistica del 2011 in tema di trattamento pensionistico delle lavoratrici.
  In virtù del criterio interpretativo di cui alla citata circolare, il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico coincide con l'apertura della cosiddetta «finestra mobile d'accesso» di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 ed è pertanto successivo al momento del perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
  Ne consegue che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi nell'anno 2015 ma solo da quelle per le quali la prima decorrenza utile al trattamento pensionistico si collochi entro il 2015.
  Al riguardo segnalo che i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che pure, in un primo momento, aveva avallato la tesi interpretativa più restrittiva trasfusa nella circolare in oggetto, hanno successivamente rilevato, sulla base di un ulteriore approfondimento della normativa di riferimento, la complessiva opinabilità della questione.
  A questo proposito faccio presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha finora espresso un orientamento contrario alla possibilità di rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012, ritenendo che il contenuto sia coerente con la lettera della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
  Nella tesi del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, la legge farebbe espressamente richiamo alla possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità «in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015», escludendo quindi che il regime sperimentale possa protrarsi oltre tale data.
  Ciò sarebbe confermato, peraltro, dal fatto che l'ultimo periodo della disposizione prevede che «entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».
  Risulterebbe quindi evidente che, qualora si decidesse fin da ora di consentire alle lavoratrici di presentare domanda di pensionamento anche per l'intero anno 2016, tale scelta verrebbe assunta in assenza dei risultati della sperimentazione, finalizzata proprio a verificare la possibilità di una eventuale prosecuzione della stessa.
  Peraltro, il ricorso all'istituto previsto, in via sperimentale, dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, risulterebbe essere in costante aumento nel corso dell'ultimo biennio (e in particolare nell'anno 2013), in ragione dell'entrata in vigore della riforma pensionistica del 2011, configurandosi come un canale alternativo rispetto ai requisiti introdotti dal cosiddetto decreto-legge «Salva Italia».
  In tal senso, l'eventuale prosecuzione del regime sperimentale potrebbe essere effettuata solo attraverso una modifica normativa, con l'individuazione della relativa copertura finanziaria, fermo restando che tale prosecuzione comprometterebbe gli effetti complessivi della riforma in quanto consentirebbe il ritiro ad età ampiamente inferiori a quelle previste dal decreto-legge n. 201 del 2011.
  In ogni caso, si può fin d'ora assicurare la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a riprendere un confronto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – laddove quest'ultimo Dicastero volesse riconsiderare le proprie conclusioni – al fine di individuare ogni possibile soluzione che consenta di modificare la circolare INPS n. 35 del 2012, nel generale rispetto dei principi innanzi indicati.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

pensionato

pensionamento anticipato