ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02920

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 238 del 03/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2014
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/06/2014
Stato iter:
09/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2014
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 09/07/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/06/2014

DISCUSSIONE IL 09/07/2014

SVOLTO IL 09/07/2014

CONCLUSO IL 09/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02920
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 3 giugno 2014, seduta n. 238

   FRAGOMELI, BENAMATI e PELUFFO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   le compagnie petrolifere hanno piena autonomia nella definizione del prezzo dei carburanti per autotrazione, i gestori degli impianti di distribuzione non possono fare altro che accogliere ed attenersi alle disposizioni ricevute, avendo un margine di guadagno, per ogni litro di carburante erogato, pari a 0,029/0,031 euro;
   da detto margine vanno detratte le spese per la gestione ed il mantenimento della stazione di servizio nonché le quote relative ai versamenti INAIL, INPS (ogni gestore ha un minimo da versare annualmente pari a circa 3.200 euro per ciascun socio) e IRPEF;
   l'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha riconosciuto alla categoria dei gestori di impianti di erogazione carburanti un bonus fiscale strutturale, stabilendo la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro;
   successive modificazioni, tuttavia, hanno sostanzialmente inficiato l'efficacia della norma, stabilendone una sorta di «sopravvivenza a tempo» collegata alla definizione di nuove regole atte a ridurre le spese di commissione: l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane spa, il consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, avrebbero dovuto definire entro il termine del 1o giugno 2012 – e applicare entro i tre mesi successivi – nuove regole generali allo scopo di assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento;
   a tali regole generali si sarebbe dovuta dare definizione tenendo conto della correlazione tra le commissioni e le componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa all'esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transato e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni;
   ad oggi, tuttavia, nessun accordo sulle regole è stato raggiunto tra sistema bancario e di gestione dei circuiti card e rappresentanze di operatori; inoltre, con l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata resa obbligatoria, per gli esercenti la vendita di beni e la prestazione di servizi, l'accettazione dei pagamenti in moneta elettronica;
   neanche il decreto del Ministero dell'economia e finanze 14 febbraio 2014, n. 51, ha contribuito alla risoluzione del problema, limitandosi unicamente a fornire indicazioni di massima (senza specificare cifre percentuali) riguardo i costi delle transazioni non superiori a 30 euro effettuate con moneta elettronica e sulla possibilità di fornire informazioni agli esercenti allo scopo di permettere un generico confronto delle tariffe;
   il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 («Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento») regolamenta la corresponsione della quota di contributo al Fondo indennizzi a carico dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione che, in precedenza, era invece corrisposto per intero dai titolari delle autorizzazioni ovvero dalle compagnie petrolifere stesse;
   il citato decreto prevede altresì, all'articolo 6, comma 1, che il Fondo è integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa (a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili) ed in una componente variabile (per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori;
   al comma 3 del medesimo articolo sono stabilite inoltre le modalità di versamento del contributo, da effettuarsi con un primo versamento a titolo di anticipo entro il 30 aprile 2014 e corrispondente al 50 per cento del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburanti per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013; ed un secondo versamento da corrispondersi a titolo di conguaglio entro il 31 dicembre 2014 e corrispondente all'importo residuo del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base dei quantitativi di carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i dati in possesso dell'Agenzia delle dogane;
   su questo decreto le organizzazioni di categoria hanno manifestato evidenti perplessità in merito all'imposizione di un obbligo contributivo anche per i gestori –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno predisporre un tavolo di confronto allo scopo di razionalizzare la normativa, evitando di disincentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici, e chiarire in via definitiva la questione delle tariffe relative a commissioni e componenti di costo distinguendo altresì tra componenti fisse e componenti variabili;
   se non ritenga necessario intervenire in merito alla normativa riguardante la contribuzione al Fondo indennizzi allo scopo di liberare i gestori di distributori di carburanti da un prelievo iniquo che va ad erodere ulteriormente lo scarso margine di guadagno sui litri di carburante erogati, allineando così la normativa italiana a quella europea anche nel merito della possibilità di libera concorrenza. (5-02920)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02920

  I quesiti richiesti con l'interrogazione sono sostanzialmente due: con il primo, concernente l'utilizzo dei pagamenti elettronici, viene chiesto di chiarire la questione delle tariffe delle commissioni; con il secondo, relativo alla normativa della contribuzione al Fondo indennizzi dei gestori di distributori di carburanti, viene domandato di intervenire sulla normativa medesima al fine di non erodere ulteriormente lo scarso margine di guadagno dei distributori di carburante.
  Per quanto riguarda la disciplina concernente l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, nel quadro delle iniziative e dei Tavoli per la ristrutturazione della rete dei carburanti, ha promosso la diffusione degli impianti di distribuzione self service con pagamento elettronico e/o automatizzato, sia per ottenere riduzioni dei costi e, quindi, dei prezzi, sia per limitare i rischi collegati all'uso del contante e, nel contempo, favorire una modernizzazione della rete in linea con i processi di ristrutturazione già avviati a livello europeo.
   A fronte di ciò, il MISE si è a suo tempo impegnato a favorire iniziative volte a ridurre i costi delle transazioni con moneta elettronica per i gestori di carburante, anche in considerazione del fatto che tali oneri costituiscono un vincolo rilevante per gli esercenti, cui è riconosciuto un margine di guadagno lordo di circa 4 centesimi al litro di carburante (al netto delle imposte e del prezzo pagato alla compagnia che fornisce il prodotto), di per sé, non sempre sufficiente a coprire le spese richieste dal servizio bancario, specie sulle transazioni elettroniche di importo minore.
  Al riguardo, sullo stato di applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d) del D. L. n. 1 del 2012, che garantisce la gratuità, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro, regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ricordo che la legge, mentre assicura in modo permanente tale gratuità all'acquirente, è «transitoria» per il venditore, in attesa che vengano individuate, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le regole per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
  In tale quadro il Ministero si è reso parte attiva per sensibilizzare il sistema bancario affinché in attesa del citato provvedimento non fossero applicate, neppure indirettamente, commissioni al venditore, nonché per individuare criteri certi e non penalizzanti per la categoria nella determinazione di nuove commissioni da definire valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
  Il decreto in questione è stato emanato il 14 febbraio 2014, n. 5, pubblicato nella GU del 31 marzo 2014, n. 75 ed entrerà in vigore il prossimo 29 luglio. Effettivamente, con la pubblicazione del citato decreto cessa di avere efficacia la disposizione contenuta nell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale recava il regime di gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburanti (cfr. Visto n. 4 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51).
  Si è aperta così una fase delicata poiché entro il 29 luglio p.v. le Banche dovranno adeguarsi, dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sottintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti (inferiori a 30 euro).
  È pertanto necessario che si pervenga in tale sede alla definizione di commissioni che promuovano effettivamente l'utilizzo della moneta elettronica in questo particolare settore di mercato, considerato che il Decreto del MISE 24 gennaio 2014 ha istituito l'obbligo dal 30 giugno p.v., da parte degli esercenti di qualunque attività commerciale (inclusi pertanto i distributori di carburanti) ad accettare pagamenti con carte di debito, per importi superiori a 30 euro, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
  Sul tema è anche intervenuto il Vice Ministro dell'Interno, nell'incontro con il Ministero dello sviluppo economico, le Federazioni dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), le Associazioni dei titolari (Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federdistribuzione), nonché le rappresentanze del mondo bancario, in un confronto sulle possibili soluzioni da adottare al fine di prevenire e contrastare i sempre più frequenti fenomeni di criminalità che interessano i punti vendita di carburanti, da tempo all'attenzione delle Istituzioni pubbliche a livello locale (ad es., Regione Lombardia e Prefettura di Lecce). Anche in tale sede è emersa la necessità di promuovere la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento al fine di limitare al massimo l'uso del denaro contante negli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
  Circa l'altra richiesta degli On.li interroganti, in merito alla contribuzione da parte dei gestori degli impianti della distribuzione dei carburanti al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ai sensi del DM 19 aprile 2013, si evidenzia che tale Decreto, al comma 5 dell'articolo 6 prevede che «I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.»
  Tale disposizione riprende le disposizioni in tal senso delle precedenti normative di rifinanziamento del Fondo anch'esse rivolte in misura diversa sia a carico dei titolari (per i due terzi del rifinanziamento), che a carico dei gestori (per un terzo del rifinanziamento). Si tratta del DM 24 febbraio 1999, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e del DM 7 agosto 2003 in attuazione dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  L'accollo da parte dei titolari della contribuzione al Fondo della quota a carico dei gestori in passato è stato oggetto di accordo tra singole Compagnie petrolifere e Associazioni sindacali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (Faib Confesercenti / Fegica CISL / Figisc Confcommercio) nell'ambito dei rinnovi degli accordi economici-normativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

distribuzione commerciale

carburante

imposta ambientale

moneta elettronica

indennizzo

industria petrolifera

oleodotto