ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02888

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2014
Stato iter:
29/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/05/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 29/05/2014
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/05/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/05/2014
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/05/2014

SVOLTO IL 29/05/2014

CONCLUSO IL 29/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02888
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   PAGLIA e PALAZZOTTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 102 del 2013, ha esteso, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo di rotazione per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, già operativo per le giovani coppie coniugate o i nuclei familiari, anche alle famiglie monogenitoriali con figli minori ed ai cosiddetti «lavoratori atipici» di età inferiore a 35 anni, incrementando, in considerazione di tale allargamento della platea dei beneficiari, la dotazione del medesimo Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   il suddetto Fondo fornisce alle banche eroganti una garanzia da parte dello Stato nel caso in cui l'aspirante mutuatario non riesca a far fronte al pagamento delle rate dopo i 100 giorni dall'invio del primo sollecito di pagamento, garanzia che non può superare i 75.000 euro complessivi, e viene calcolata considerando sino al 50 per cento della quota capitale, degli oneri (sino ad un massimo del 5 per cento del capitale) e degli interessi del mutuo calcolati al tasso legale; tali condizioni diminuiscono il profilo di rischio dell'operazione di finanziamento, aumentando le possibilità di concessione dei mutui;
   la normativa prevede poi che l'importo del mutuo non può essere superiore ai 200 mila euro ma, considerato che buona parte di questo importo (il 50 per cento della quota capitale esclusi gli interessi e fino a un massimo di 75 mila euro) è assisto dalla garanzia supplementare del Fondo, dovrebbe essere molto più semplice accedere al finanziamento anche per chi percepisce un reddito Isee superiore a 40.000 mila euro (altra condizione di accesso al fondo);
   nonostante l'agevolazione offerta dal Fondo sia duplice, in quanto oltre a favorire l'accesso al prestito è stato previsto inizialmente un tasso massimo che prevedeva uno spread non superiore all'1,5 per cento sia per i mutui a tasso fisso sia per quelli a tasso variabile, ed a cui aggiungere rispettivamente l'indice Eurirs e l'Euribor, i cosiddetti spread (max 1,5 per cento) sono stati pensati in un periodo poco turbolento in cui alcuni istituti, in via promozionale, offrivano anche prestiti ipotecari con spread inferiori all'1 per cento; successivamente, anche a seguito del contagio della crisi greca sul mercato italiano, le condizioni di accesso al credito per molti istituti operanti in Italia sono sensibilmente peggiorate, e l'aumento dello spread che, in alcuni casi ha raggiunto punte del 5 per cento, è stato probabilmente la causa principale del mancato decollo del Fondo, che ha portato successivamente il Governo a modificare i requisiti di accesso al Fondo, prevedendo che il tasso finale applicato sul mutuo non dovesse essere superiore al tasso effettivo globale medio, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   tra le altre novità per rendere meno selettivo il fondo, è saltato il vincolo del possesso di almeno il 50 per cento di un reddito da lavoro dipendente e a tempo indeterminato, e che le banche e tutti i soggetti finanziatori, non potranno più chiedere ulteriori garanzie non assicurative ai giovani futuri mutuatari;
   il 6 settembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 24 giugno 2013, n. 103, che interviene a parziale modifica del «Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali», di cui, originariamente, al decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256;
   le modifiche introdotte riguardano, in particolare, l'abolizione del tasso agevolato che le banche era previsto concedessero ai richiedenti – e che è stato semplicemente sostituito con la generica previsione che il tasso non dovrà essere «superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui» –, l'aumento sia del reddito minimo percepito dai richiedenti, sia della metratura massima dell'immobile da acquistare, l'abrogazione della norma che recava il divieto di cartolarizzazione dei mutui garantiti dal fondo e altro;
   la modifica più eclatante, tuttavia, attiene al criterio che era stato individuato, alla stesura del primo regolamento, per far sì che il Fondo andasse effettivamente a beneficio dei giovani precari, sostanziato nell'indicazione, tra i requisiti per avanzare la richiesta di mutuo a valere sul Fondo, che «non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato»;
   con il nuovo decreto ministeriale tale criterio non costituisce più un requisito essenziale, ma solo un criterio preferenziale «in presenza di domande pervenute nella stessa giornata e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo»;
   appare evidente, quindi, come il Fondo e il suo utilizzo siano stati distratti dalla loro originaria finalità, stravolgendone, secondo gli interroganti, l'impianto, a danno di quei soggetti che, proprio perché impiegati a tempo determinato, hanno difficoltà ad ottenere dei mutui;
   a tutt'oggi, nonostante i proclami e le risorse messe a disposizione dagli ultimi tre governi, molti istituti di credito – pur avendo aderito formalmente al Fondo – hanno creato ostacoli alle giovani coppie, forti della circostanza che il meccanismo di funzionamento del Fondo prevede che termini e condizioni dei finanziamenti e beneficiari potranno essere negoziati e determinati dalle banche nella loro completa autonomia;
   infatti, gli istituti di credito, anche riguardo alla concessione di tale tipologia di mutui, godono di assoluta discrezionalità nella selezione della propria clientela e sono libere di applicare alcune linee guida per la valutazione del merito creditizio in funzione del livello di rischiosità percepito nei confronti del singolo cliente; con livelli di disoccupazione elevati e crescenti, i giovani e le giovani coppie – che solitamente non hanno ancora guadagnato una posizione lavorativa stabile all'interno del sistema imprese – diventano quindi una classe di mutuatari a potenziale rischio, verso la quale ridurre e contenere le nuove erogazioni di mutuo –:
   quali iniziative, anche normative, intenda intraprendere anche al fine di soddisfare l'interesse legittimo dei beneficiari della suddetta normativa a vedersi concedere il finanziamento. (5-02888)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02888

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Paglia e Palazzotto pongono quesiti in ordine all'accesso al credito per l'acquisto della prima casa.
  Al riguardo, si fa presente che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Gioventù dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché aggiornato e rifinanziato dal decreto-legge n. 102 del 2013 (cosiddetto Decreto IMU) convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 2013, cesserà a breve la sua operatività.
  Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è ormai prossima l'emanazione della disciplina di attuazione del nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la concessione di garanzie a prima richiesta, su mutui ipotecari o portafogli di mutui ipotecari sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site nel territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
  Gli interventi del nuovo Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza, che consente agli istituti mutuanti di ridurre gli accantonamenti a titolo di patrimonio di vigilanza.
  La medesima norma, in continuità con il precedente strumento, attribuisce priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  Si prevede, inoltre, che confluiscano nella dotazione del nuovo Fondo euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, incrementabili con risorse regionali o di altri enti e organismi pubblici, nonché le disponibilità del Fondo «Giovani coppie» di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133.
  Per completezza di informazione si rappresenta che il Fondo «Giovani coppie», presso la Presidenza del Consiglio di ministri ha, sino ad oggi, ammesso a garanzia n. 304 finanziamenti, per un importo di circa 22 milioni di euro (garantiti fino al 50 per cento).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

contratto di lavoro

erogazione di prestito

banca

acquisto della proprieta'