Legislatura: 17Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014 BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/05/2014 Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 29/05/2014 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 29/05/2014 Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 29/05/2014
SVOLTO IL 29/05/2014
CONCLUSO IL 29/05/2014
PISANO, ALBERTI, PESCO, VILLAROSA, CANCELLERI, RUOCCO e BARBANTI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, sono soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) coloro che esercitano abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;
sono, dunque, soggetti passivi dell'imposta:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3 del TUIR, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 53 del medesimo testo unico (redditi d'impresa);
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, (redditi da lavoro autonomo) del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui al TUIR, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
i criteri per la determinazione della base imponibile IRAP nonché l'aliquota applicabile, variano a seconda della tipologia di contribuente;
in particolare, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'aliquota applicabile, possono distinguersi le seguenti tipologie di soggetti passivi:
società di capitali ed enti commerciali non esercenti le attività bancaria, finanziaria e assicurativa;
società di persone e imprese individuali esercenti attività commerciale;
banche, enti e società finanziarie;
società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
società di gestione dei fondi comuni di investimento;
società di investimento a capitale variabile;
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi;
società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;
imprese di assicurazione;
persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
produttori agricoli ed esercenti attività di allevamento di animali;
enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale –:
quale sia la base imponibile IRAP dichiarata e l'imposta netta applicata nei quattro anni precedenti al periodo d'imposta in corso, distinguendole analiticamente in base alla tipologia di contribuenti sopra descritta e/o, in ogni caso, in base alle diverse categorie di soggetti passivi previsti dalla normativa vigente in materia. (5-02887)
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo con i dati relativi all'imponibile ed all'imposta Irap dall'anno di imposta 2008 al 2011. Inoltre si presenta la stima a legislazione vigente per il 2014.
Per quanto riguarda il settore privato si evidenzia una diminuzione dell'imposta nell'ordine del 17,7 per cento, mentre la base imponibile è diminuita del 12,2 per cento; quest'ultima percentuale conseguenza essenzialmente delle agevolazioni legate al costo del lavoro, mentre la prima è dovuta soprattutto alle riduzioni di aliquota, soprattutto con il decreto-legge n. 66 del 2014.
A livello di sistema, compreso il settore pubblico, le percentuali sono più contenute, ciò è determinato essenzialmente dalla sostanziale rigidità, in termini dimensionali, della pubblica amministrazione e dalla invarianza dell'aliquota dell'imposta, l'8,5 per cento che grava su un imponibile essenzialmente di tipo retributivo.
I dati incrociati per tipologia di contribuente (pubblica amministrazione, enti non comm.li, persone fisiche, società di capitali e società di persone) e settori di attività economica (agricoltura, commercio, attività finanziarie, servizi, eccetera) sono presentati per ciascun anno di imposta, dal 2008 al 2011, oltre ad una simulazione a legislazione vigente per il 2014, anch'essa per tipologia contribuente e settore di attività economica.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1997 0446
EUROVOC :base imponibile
imposta locale
ente pubblico
imposta diretta
trust
persona fisica