ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02886

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2014
Stato iter:
04/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 04/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/06/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto CAPEZZONE DANIELE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2014

RITIRO ATTO IL 04/06/2014

RITIRATO IL 04/06/2014

CONCLUSO IL 04/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02886
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, prevede che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
   in attuazione della citata disposizione che ha funzione antiriciclaggio e di tracciabilità dei pagamenti il decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ha disciplinato le definizioni e l'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, in particolare prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso «strumenti di pagamento che consentono al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale», a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti esercenti l'attività di impresa o professionisti, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;
   in sede di prima applicazione della disposizione ministeriale, ovvero dal 28 marzo 2014, e fino al 30 giugno 2014, il citato obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;
   con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli già individuati;
   secondo l'ordine degli architetti tale norma è insensatamente vessatoria e costosa e il suo scopo primario, cioè quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare i costosi Pos;
   il Tar del Lazio, sezione III, con ordinanza n.01932/2014 depositata il 30 aprile 2014, ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti diretta all'annullamento del decreto ministeriale del 24 gennaio, ritenendo inesistente il “fumus boni juris” atteso che il decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa;
   con la circolare interpretativa del 20 maggio 2014, il Presidente del Consiglio nazionale forense, in merito all'obbligo di dotarsi di POS (point of sale) stabilito per legge, ritiene che la disposizione in parola introduca un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione sia necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito; in ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall'obbligazione;
   in altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento; nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito –:
   come intenda intervenire per quanto di propria competenza al fine di chiarire gli effetti dell'applicazione della norma recante l'obbligo per gli esercenti attività di impresa e professioni di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito in tal modo evitando l'insorgere del possibile contenzioso che i singoli contribuenti, i professionisti, gli ordini professionali e le associazioni di categoria intendono scongiurare. (5-02886)