ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02817

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 228 del 14/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 14/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/05/2014
Stato iter:
15/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/05/2014
Resoconto BINETTI PAOLA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 15/05/2014
Resoconto BINETTI PAOLA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/05/2014

SVOLTO IL 15/05/2014

CONCLUSO IL 15/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02817
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

   BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   risulta difficile quantificare il costo dell'assistenza sanitaria per gli immigrati, analogamente a quanto accade anche per alcune categorie di italiani (ad esempio, anziani, disabili, malati oncologici e altri), per i quali costi diretti e costi indiretti, costi di natura sanitaria e costi di natura sociale si intrecciano profondamente;
   la stima dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria agli immigrati può essere effettuata con una metodologia messa a punto negli anni dal gruppo di lavoro nazionale «Salute immigrati» a partire dalle prime valutazioni relative agli anni 2003-2005, pubblicate nel 2008; il diverso grado di affidabilità dei dati forniti dalle regioni e le diverse modalità di contabilizzazione impiegate dalle stesse rendono possibile effettuare solo delle stime e rendono difficile il benchmark;
   gli immigrati «irregolari» sono per lo più extra-comunitari senza permesso, spesso in condizioni di marginalità sociale e senza possibilità di iscriversi al servizio sanitario nazionale;
   nelle Marche, ad esempio, sembra che l'assistenza agli «irregolari» costi di più di quella agli italiani per due ragioni almeno: troppi ricoveri e poca medicina di base; ne 2010, nelle Marche, la spesa media stimata per singolo ricovero per gli immigrati residenti regolari è stata inferiore del 30 per cento di quella per gli italiani. Ma quella degli immigrati irregolari, soprattutto bambini, è stata superiore del 22 per cento, tenendo conto che i bambini in questo caso non hanno un pediatra di base;
   se si confrontano le due sottopopolazioni di immigrati, i regolarmente residenti e gli «irregolari», il «peso» dei ricoveri per questi ultimi è maggiore rispetto a quello degli italiani e può essere addirittura superiore, soprattutto nella classe di età pediatrica (0-14 anni), a quello degli italiani. Questo ultimo dato suggerisce la necessità di una presa in carico da parte del pediatra di base per evitare il ricorso al ricovero in condizioni di maggiore gravità con conseguenze sulla salute e sui costi;
   se è comprensibile che gli italiani, in quanto popolazione più anziana e con patologie croniche necessitino di un'assistenza ospedaliera più complessa e quindi più costosa, la differenza tra immigrati regolarmente residenti e quelli «irregolari» – che hanno caratteristiche anagrafiche analoghe – dovrebbe suscitare attenzione maggiore a livello politico-sanitario;
   nell'attuale contesto nazionale in cui la necessità di ottimizzare le risorse suggerisce di fornire le cure di base a chi ne ha bisogno, a partire dai gruppi più vulnerabili, ciò significa anche assumere la responsabilità di operare in termini di efficienza, oltre che contrastare le diseguaglianze, che hanno ricadute negative su tutta la collettività –:
   come intenda rivalutare le esigenze degli immigrati, anche irregolari, in termini di assistenza da erogare sia per gli ovvi valori umani che a ciò sono correlati, come descrittore del grado di cultura e di apertura verso le persone più indigenti, sia per gli effetti che tale scelta produce come precisa misura di risparmio sul piano dei costi del servizio sanitario nazionale, dal momento che più prevenzione e più assistenza di base ridurrebbero il ricorso all'ospedale, strutturalmente più caro.
(5-02817)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02817

  L'interrogazione in esame pone la problematica relativa all'assistenza sanitaria per gli immigrati «irregolari», anche in relazione all'età pediatrica e a quei casi che suscitano particolare attenzione.
  Come è noto, il decreto legislativo n. 286 del 1998, cosiddetto testo unico, ed il relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), contengono previsioni relative ai minori extracomunitari, valide nel territorio nazionale, volte a garantire la tutela dell'infanzia ed il principio di coesione sociale.
  Il testo unico dispone, dall'articolo 28 all'articolo 33, che i minori siano iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale nelle fattispecie, riguardanti il diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori, per le quali è previsto il rilascio del permesso di soggiorno.
  In particolare, per quanto riguarda i minori stranieri irregolari, privi di permesso di soggiorno, il successivo articolo 35, comma 3, lett. b), ha previsto, oltre alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, e ai programmi di medicina preventiva, prestazioni queste, garantite a tutti i cittadini stranieri non regolari, anche «la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».
  Il richiamo alla citata Convenzione, che prevede, all'articolo 2, il diritto all'eguaglianza dei minori, indipendentemente da cittadinanza e condizione di soggiorno, e all'articolo 24, il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, include tutte le prestazioni ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, erogabili anche senza l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
  Tale quadro normativo è stato rafforzato dall'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome».
  Tale Accordo costituisce uno strumento operativo di riferimento per la corretta ed uniforme applicazione della normativa nazionale e internazionale, e demanda alle regioni stesse l'implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure, in linea con le determinazioni della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Detto documento elenca i motivi del soggiorno ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, prevede l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri presenti nel territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.
  Tale previsione pattizia, la più importante tra quelle contenute nell'Accordo, comporta per i minori irregolari il diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguente scelta del pediatra.
  L'attuazione di tale previsione è demandata all'iniziativa regionale.
  Attualmente, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Puglia hanno previsto, attraverso l'attribuzione del Codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) la possibilità dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
  Il permanere di situazioni di disomogeneità legate alla mancata iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei minori irregolari, sono state rilevate dal gruppo «Immigrazione e servizi sanitari», coordinato dalla regione Marche, promotore del suddetto Accordo.
  Più in generale, per quanto riguarda gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, l'assistenza sanitaria viene assicurata dall'articolo 35, comma 3, del citato testo unico e dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
  Tali disposizioni in combinato disposto prevedono che l'erogazione delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali siano prestate nelle strutture pubbliche e private accreditate, utilizzando un codice regionale STP, riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
  Il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali comporta che esse siano assicurate garantendo il ciclo completo terapeutico e riabilitativo e le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere, analogamente a quelle disposte per i cittadini italiani.
  Inoltre, tra le prestazioni erogabili allo straniero indigente e irregolare possono essere incluse anche quelle di primo livello (medicina generale), assicurate dalle regioni, ai sensi dei commi 4 e 8 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
  Tali disposizioni prevedono, infatti, che spetta alle regioni individuare le modalità più opportune per garantire le cure; inoltre, come specificato nella circolare n. 5/2000 del Ministero della salute attuativa del testo unico «tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa».
  A tal proposito, l'Accordo del 2012 ha fatto espresso riferimento alla potestà regionale circa l'assegnazione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.
  Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che la vigente normativa nazionale consente alle regioni di organizzare i servizi sanitari per la popolazione immigrata irregolare per quanto attiene alle prestazioni sanitarie erogabili, incluse quelle di primo livello.
  Il quadro normativo si ispira ad una visione solidaristica e universale del nostro sistema sanitario nazionale, per la peculiarità della funzione di tutela della salute, quale principio costituzionalmente garantito.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto sanitario

migrante

professione sanitaria