ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02736

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 223 del 06/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 06/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/05/2014
Stato iter:
07/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/05/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 07/05/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/05/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/05/2014

SVOLTO IL 07/05/2014

CONCLUSO IL 07/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02736
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 6 maggio 2014, seduta n. 223

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   al fine di assicurare maggiori tutele a quei contribuenti che per ragioni estranee alla propria responsabilità si trovino in una comprovi e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, il comma dell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto decreto del «Fare», riscrive la prima parte dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inibendo all'agente della riscossione la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sull'unico immobile non di lusso, di proprietà del debitore e nel quale questi risieda anagraficamente, ovvero se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca;
   il suddetto nuovo dettato normativo, tuttavia, introduce una clausola di salvaguardia a favore dell'agente della riscossione, Equitalia, facendo salva per lo stesso la facoltà di intervento, ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, laddove stabilisce che qualora il contribuente debitore avesse subito il pignoramento della prima casa (anche se è l'unico immobile di proprietà), su iniziativa di soggetti diversi dall'agente della riscossione, quest'ultimo potrebbe intervenire nella procedura esecutiva concorrendo al riparto sul ricavato della vendita del bene staggito;
   con una nota di carattere garantista del 1o luglio 2013 Equitalia chiarisce le modalità applicative delle suddette misure introdotte per allentare la pressione del fisco sui suoi debitori, e dichiara di voler applicare con efficacia retroattiva le nuove disposizioni, e, per quanto riguarda la disciplina transitoria, in particolare l'obbligo posto dalla società di riscossione alle società del gruppo di non proseguire le attività di recupero coattivo qualora sussistano i requisiti del citato articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, anche in presenza di pignoramenti già eseguiti, ed anzi sospendendo questi ultimi;
   a pagina 4 della stessa nota Equitalia testualmente recita che: «Posto quanto precede, attesa la ratio delle disposizioni del Legislatore che, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, abbiamo ritenuto necessario acquisire dai competenti Organi Istituzionali, parere circa l'applicabilità, o meno, di tali disposizioni ai pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto. Nelle more del relativo ottenimento, pertanto, non dovrà essere dato ulteriore corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge e che soddisfano i requisiti di cui allo stesso»;
   risulta all'interrogante che a tutt'oggi, nonostante Equitalia abbia promesso che, in attesa di dirimere la questione, avrebbe sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, siano stati avviati a carico di alcuni contribuenti procedimenti di espropriazione di immobili precedentemente pignorati –:
   se non ritenga di dover tempestivamente intervenire ottemperando alla suddetta richiesta di chiarimenti di Equitalia, al fine di scongiurare le drammatiche conseguenze che possono derivare dalla espropriazione forzata delle case di abitazione di cittadini già duramente provati dalla crisi economica. (5-02736)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02736
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

EQUITALIA SPA

EUROVOC :

espropriazione

debito

imposta sul reddito

vendita all'asta