ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02691

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 217 del 23/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 23/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/04/2014
Stato iter:
30/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/04/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/04/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/04/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/04/2014

SVOLTO IL 30/04/2014

CONCLUSO IL 30/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02691
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Mercoledì 23 aprile 2014, seduta n. 217

   PISANO e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito di procedure di cooperazione internazionale previste dalla Direttiva 77/799/CEE, l'Agenzia delle entrate ha acquisito la cosiddetta «Lista Falciani» contenente i nominativi di contribuenti italiani detentori di attività finanziare presso la HSBC PRIVATE BANK di Ginevra (Svizzera);
   sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella lista l'Agenzia delle entrate ha eseguito verifiche fiscali nei confronti dei contribuenti ivi indicati, procedendo al recupero di redditi non dichiarati in materia di II.DD. e IVA;
   l'utilizzo ai fini fiscali dei dati contenuti nella lista è stato oggetto di contestazione in sede contenziosa innanzi alle commissioni tributarie –:
   quale sia l'esito del contenzioso tributario avente ad oggetto questioni relative all'utilizzabilità ai fini fiscali della lista Fabiani nonché le entrate derivate dall'accertamento delle imposte evase e delle sanzioni irrogate a seguito dell'acquisizione della detta lista, evidenziando inoltre lo stato delle trattative con la Svizzera per ottenere i dati bancari dei titolari dei conti correnti detenuti presso istituti bancari con sede in Svizzera. (5-02691)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02691

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo quale sia lo stato e l'esito del contenzioso tributario relativo all'utilizzo, ai fini fiscali, dei dati dei contribuenti italiani detentori di attività finanziarie presso la HSBC PRIVATE BANK di Ginevra contenuti nella cosiddetta «Lista Falciani» da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché le entrate derivanti dall'attività di accertamento delle imposte evase e delle sanzioni irrogate.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rileva che, nelle banche dati del contenzioso, le controversie in questione sono censite unitamente a tutte quelle concernenti l'omessa o infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e le relative sanzioni. Pertanto, allo stato non è possibile individuare puntualmente il numero esatto di contenziosi diffusi sul territorio nazionale aventi ad oggetto questioni relative all'utilizzabilità ai fini fiscali della Lista Falciani ed il loro esito.
  L'Agenzia, tuttavia, riferisce che, in base alle segnalazioni ricevute da diversi Uffici, è in atto un diffuso contenzioso tributario sull'argomento, rispetto al quale è stata portata avanti un'attività di coordinamento e monitoraggio.
  Nell'ambito delle predette attività, è emerso che le contestazioni sollevate dai contribuenti nei giudizi tributari di cui si tratta concernono essenzialmente la presunta inutilizzabilità della Lista, in quanto i dati e gli elementi in essa contenuti sarebbero stati illegalmente sottratti dal sistema informatico dell'istituto di credito dall'allora dipendente Hervé Falciani e da questi successivamente divulgati.
  La predetta eccezione ha trovato origine in alcuni provvedimenti, pronunciati dai giudici per le indagini preliminari, i quali hanno ordinato l'archiviazione dei procedimenti penali per i reati fiscali intrapresi sulla base dei dati della cosiddetta «Lista Falciani» e hanno contestualmente ordinato la distruzione dei relativi dati, in quanto raccolti illegalmente in danno degli indagati.
  In particolare, con decreto del 4 ottobre 2011, il G.I.P. del Tribunale di Pinerolo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale e, contestualmente, ha ordinato al P.M. di procedere «alla distruzione dei documenti, dei supporti, e degli atti concernenti l'illegale raccolta di informazioni in danno dell'indagato».
  Nel predetto decreto si rileva che il procedimento penale in questione era basato sull'acquisizione, tramite rogatoria internazionale, «di documenti riservati illecitamente acquisiti e sottratti dalla banca dati informatica della HSBC Private Banking di Ginevra dall'ex dipendente Falciani Hervé».
  Ritenendo i documenti di provenienza illecita, il Giudice ha affermato che «il loro contenuto non può essere utilizzato in processo (articolo 240, 2o comma, codice penale)» e, di conseguenza, che «i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali ...».
  Motivazioni sostanzialmente analoghe sono state poste alla base del decreto dell'8 agosto 2012, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Avellino ha disposto, con l'archiviazione del procedimento penale, la distruzione «dei documenti, dei supporti, dei supporti e degli atti concernenti l'illegale raccolta di informazioni in danno degli indagati», ritenendo che «Gli unici elementi di accusa sono rappresentati dalla cd. «Lista Falciani», illecitamente ricavata dalla banca dati della HSBC Private Banking di Ginevra dall'ex dipendente Falciani Hervè» e, pertanto, «assolutamente inutilizzabile ex articolo 240, comma 2, codice di procedura penale».
  Ciò posto, la questione concernente l'utilizzabilità, ai fini fiscali, della cd. «Lista Falciani» è stata diversamente risolta dalle Commissioni tributarie.
  In particolare, secondo un primo orientamento, sfavorevole all'Agenzia, gli accertamenti emessi sulla base della cd. Lista Falciani sarebbero illegittimi, in quanto emessi sulla base di dati illegittimamente acquisiti, e quindi inutilizzabili. In tal senso si sono espresse, ad esempio, le sentenze della CTP di Avellino n. 222/05/12 e 224/05/2012 del 31/01/2012, della CTP di Como n. 188/01/11 del 15 novembre 2011, della CTP di Lecco n. 93/03/13 del 15 luglio 2013 e 175/01/12 dell'11 dicembre 2012, della CTP di Milano n. 263/05/12 del 4 ottobre 2012 e n. 196/25/12 del 6 novembre 2012, della CTP di Verbania n. 15/1/13 del 21 febbraio 2013, della CTR della Lombardia n. 11/20/13 del 28 gennaio 2013, della CTR dell'Umbria n. 141/1/13 del 28 ottobre 2013.
  Secondo un altro orientamento, favorevole all'Agenzia, i dati contenuti nella cd. «Lista Falciani» sarebbero invece utilizzabili, sulla base delle seguenti argomentazioni:
   «la fonte di innesco di questa procedura di accertamento...è pienamente legittima essendo conseguente ad una rituale richiesta dell'amministrazione fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale» (CTP di Treviso, sentenza 10 luglio 2012, n. 59/05/2012, in senso conforme, cfr. CTP di Treviso, sentenza 5 giugno 2012, n. 64/1/2012, CTP di Cremona sentenza n. 92/01/13 del 7 ottobre 2013, la CTP di Reggio Emilia sentenza n. 198/01/12 del 18 maggio 2012, la CTR della Lombardia sentenza n. 1072/2014 del 27 febbraio 2014, la CTP di Genova n. 193 del 5 giugno 2012,CTP di Milano n. 152/16/2013 del 6 maggio 2013).
   «l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista appunto dall'articolo 191 c.p.p. trova applicazione solamente nell'ambito dei procedimenti penali», come affermato anche dalla Corte di Cassazione, mentre «l’’utilizzabilità dei documenti in sede tributaria viene esclusa soltanto quando la relativa acquisizione sia avvenuta in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale – quale la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio – e quindi solamente quando nelle indagini svolte vi sia inosservanza degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, o 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633». (CTP di Pisa n. 152/1/13 dell'11 novembre 2013, la quale, nella motivazione della citata sentenza, richiama l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 8344 del 2001, n. 22984 del 2010, n. 27149 del 2011).
  La questione concernente l'utilizzabilità della cd. «Lista Falciani» è stata recentemente rimessa alla Corte di Cassazione. Il ricorso non risulta allo stato posto in udienza.
  In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di conoscere le entrate derivanti dall'attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate rappresenta che al momento non è in grado di fornire le informazioni di dettaglio richieste.
  Circa, infine, lo stato delle trattative per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Svizzera, si rammenta che con la Federazione Elvetica, al momento, non sono praticabili iniziative di richieste di informazioni né di recupero crediti erariali in quanto l'attuale Convenzione contro le doppie imposizioni non è applicabile ai fini dell'attività di accertamento a seguito di violazione del diritto nazionale. Inoltre, iniziative per adeguare la Convenzione allo standard OCSE e per l'eventuale conclusione di ulteriori accordi sono in corso a livello politico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Svizzera

banca

cooperazione internazionale

IVA

contribuente

istituto di credito