ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02689

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 217 del 23/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2014
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2014
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/04/2014
Stato iter:
30/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/04/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 30/04/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/04/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/04/2014

SVOLTO IL 30/04/2014

CONCLUSO IL 30/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02689
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 23 aprile 2014, seduta n. 217

   CAUSI, DE MENECH, FRAGOMELI e RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013, l'Amministrazione fiscale è intervenuta con documenti di prassi per chiarire come rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'IVA gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili, e come sono inquadrati in ambito catastale gli impianti fotovoltaici;
   in particolare, per gli impianti fotovoltaici a terra, considerati beni immobili, è previsto l'accatastamento nella categoria D/1 «opifici». Se invece si tratta di strutture poste su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà effettuare un autonomo accatastamento, ma procedere alla rideterminazione della rendita dell'immobile a cui i pannelli sono connessi;
   qualora la rendita aumenta di più del 15 per cento rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all'agenzia del territorio. Se l'impianto è costruito in forza di diritto di superficie, va accatastato autonomamente e quindi dovrebbe assumere la categoria di opificio; infatti nella fattispecie il proprietario dell'impianto è diverso da quello dell'immobile sottostante. In ultimo la circolare considera in ogni caso come beni mobili, e dunque non meritevoli di accatastamento, gli impianti di «modesta entità»;
   in assoluto contrasto con il principio comunitario «chi inquina paga», molti cittadini sensibili alle questioni delle energie rinnovabili, come corrispettivo all'aumento della rendita, vedranno aumentare l'imposta unica comunale (Iuc), ovvero Imu, Tasi e Tari;
   molti cittadini che hanno scelto le rinnovabili dovranno rivolgersi a professionisti in grado di calcolare l'aggiornamento della rendita con ulteriori oneri di spesa;
   coloro che hanno installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico superiore ai 3 cavalli vapore saranno costretti ad aggiornare la rendita catastale come avessero costruito dei nuovi vani, in relazione al valore del proprio impianto –:
   se non ritenga determinante verificare l'opportunità di assumere iniziative per rivedere la normativa recante l'accatastamento degli impianti fotovoltaici, al fine di non penalizzare i cittadini più sensibili ai temi ambientali che hanno scelto di effettuare un investimento a lungo termine, anche prevedendo l'innalzamento della quota riferita al valore dell'impianto fotovoltaico del 15 per cento rispetto al valore dell'immobile, quale soglia massima per l'obbligo di accatastamento, unitamente al mantenimento del 9 per cento quale valore percentuale di ammortamento annuo di un investimento riguardante un impianto di tipo fotovoltaico. (5-02689)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02689

  Con il question time in esame, gli Onorevoli segnalano talune criticità concernenti la disciplina fiscale e catastale degli impianti fotovoltaici.
  Gli Onorevoli evidenziano che l'Agenzia delle entrate con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito agli incentivi ai fini delle Imposte dirette e dell'Iva erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili, e su come sono inquadrati in ambito catastale gli impianti fotovoltaici.
  Gli Onorevoli interroganti si soffermano, in particolare, sugli aspetti connessi agli obblighi di accatastamento degli impianti fotovoltaici «a terra», costituendo una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile, ovvero di rideterminazione della rendita catastale degli immobili esistenti quando le istallazioni fotovoltaiche, aventi una potenza superiore ai 3 kilowatt risultano architettonicamente integrate, nei medesimi edifici e ne incrementano il valore capitale di una percentuale non inferiore al 15 percento.
  Con riguardo a tale ultimo caso, gli Onorevoli lamentano la scelta del legislatore di penalizzare di fatto i cittadini che, sensibili all'energie rinnovabili, hanno istallato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico, che essendo costretti a aggiornare in aumento la rendita catastale dell'immobile come se avessero costruito nuovi vani, pagheranno conseguente una maggiore imposta Unica Comunale, ovvero Imu, Tasi, Tari.
  Per questo gli Onorevoli chiedono al Governo se intenda verificare l'opportunità di rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, allorquando l'istallazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) ordinaria di una percentuale pari al 15 per cento, ed auspicano l'innalzamento di detta soglia.
  Inoltre, gli Onorevoli chiedono di mantenere al 9 per cento la quota percentuale di ammortamento annuo degli investimenti riguardanti gli impianti fotovoltaici.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Area Territorio sottolinea che, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, sono state impartite, ai soggetti che intendono installare gli impianti fotovoltaici, direttive volte a declinare il corretto trattamento tributario dei relativi investimenti, sia a chiarire gli eventuali obblighi a carico dei soggetti possessori, per le corrette modalità di dichiarazione in catasto.
  Con particolare riferimento a queste ultime, sono state fornite indicazioni relative alla rappresentazione grafica dei manufatti costituenti le unità immobiliari interessate, compresi gli impianti, nonché elementi di carattere quantitativo al fine di distinguere le installazioni per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali detto obbligo non sussiste.
  In proposito, la citata circolare chiarisce che per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
  La citata circolare precisa anche che non è necessario procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale, con rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui l'impianto fotovoltaico risulta integrato, allorquando l'impianto stesso ne incrementi il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale inferiore al 15 per cento.
  Infatti, giova ricordare che il raggiungimento della soglia incrementale del 15 per cento del valore capitale comporta – di norma – nel sistema estimativo del vigente catasto edilizio urbano il passaggio dell'immobile ad una classe di redditività più elevata, rendendo necessaria la presentazione di specifico atto di aggiornamento catastale (cfr. Circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 dell'Agenzia del Territorio - Allegato B) da parte dell'interessato.
  Deve, altresì, osservarsi che anche nel caso in cui la percentuale di incremento ascrivibile all'istallazione fotovoltaica risulti pari o superiore al 15 per cento, non sussiste comunque alcun obbligo di dichiarazione in catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
   la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
   la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
   per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
  Per quanto concerne invece il valore di 3 kW, lo stesso è stato indicato in coerenza con i principi di ordinarietà, posti a base dell'estimo catastale, tenendo presente che il fabbisogno energetico usualmente richiesto per le unità abitative maggiormente diffuse sul territorio nazionale non supera il suddetto limite.
  Ciò posto, la previsione di tali presupposti che impediscono la variazione della rendita catastale degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici appare conforme all'esigenza di garantire la diffusione della cultura delle energie rinnovabili tra i cittadini senza gravarli di ulteriori oneri di natura fiscale o catastale, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.
  Con riferimento al mantenimento della quota del 9 per cento per l'ammortamento degli investimenti relativi agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  Con le circolari n. 46/E del 2007 e n. 36/E del 2013 è stato chiarito che, quando l'impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, il coefficiente di ammortamento da applicare è del 9 per cento, determinato tenendo conto del fatto che, non contemplando il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 tale categoria di impianti, ai fini dell'individuazione dell'aliquota, si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Per tale motivo si è fatto riferimento alle «centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua – Specie 1/b – Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)».
  Di contro, quando il medesimo impianto è qualificabile come bene immobile, si è ritenuto opportuno fare riferimento al settore dell'energia termoelettrica e in particolare all'aliquota di ammortamento prevista per «fabbricati destinati all'industria», corrispondente al 4 per cento.
  Nei predetti documenti di prassi, a causa dell'assenza di una specifica normativa di settore, l'Agenzia delle entrate segnala di aver dovuto ricorrere all'interpretazione analogica di disposizioni che contemplano aliquote di ammortamento per impianti diversi da quelli fotovoltaici.
  Pertanto, l'Agenzia ritiene di condividere l'opportunità, prospettata dagli Onorevoli interroganti, di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, eventualmente prevedendo un unico coefficiente a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione fiscale

energia rinnovabile

produzione d'energia

energia dolce

risorse rinnovabili

imposta diretta