ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02623

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 210 del 11/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/04/2014
Stato iter:
08/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 08/05/2014
Resoconto TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 08/05/2014
Resoconto TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/04/2014

DISCUSSIONE IL 08/05/2014

SVOLTO IL 08/05/2014

CONCLUSO IL 08/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02623
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Venerdì 11 aprile 2014, seduta n. 210

   TARICCO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Dronero in data 14 luglio 1995 stipulò con l'ENEL spa la Convenzione Repubblica n. 37531, nella quale ENEL, a fronte del trasferimento ad essa del complesso aziendale comunale destinato alla distribuzione di energia si impegnava a fornire al primo a titolo gratuito, limitatamente a tariffa e sovrapprezzo termico, per le sole forniture di pertinenza comunale, un quantitativo di energia non superiore a 1.500.000 Kwh per ciascun anno solare e di potenza non superiore a 750 Kw e la durata della fornitura gratuita era fissata in 75 anni con decorrenza dal 1o febbraio 1987;
   tale fornitura avvenne regolarmente fintantoché l'ENEL rimase il concessionario unico nazionale del servizio;
   a seguito della riforma di tale settore, operata con il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) della liberalizzazione dell'attività di vendita dell'energia e dell'acquisizione da parte del comune della qualifica di cliente idoneo con decorrenza 1o luglio 2004 (articolo 14, comma 5-quater, decreto legislativo n. 79 del 1999), la gratuità della fornitura di energia elettrica è stata assicurata attraverso il meccanismo di compensazione per i regimi tariffari speciali, introdotto e regolamentato con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG 9 agosto 2004 n. 148 e 13 ottobre 1995 n. 217);
   in seguito la Commissione europea, con decisione C(2007)5400, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario tali regimi speciali, cosicché essi sono stati abrogati, con decorrenza 1o gennaio 2010, dall'articolo 30, comma 10, legge 27 luglio 2009 n. 99 e dalla deliberazione attuativa dell'AEEG 20 novembre 2009 n. 180 e, di conseguenza ha cessato di essere operativo anche il sistema di compensazione;
   in seguito all'intervenuta cessazione per effetto della suddetta delibera del meccanismo di compensazione previsto per i regimi tariffari speciali, il comune di Dronero ha richiesto all'ENEL di adempiere all'obbligazione di fornitura gratuita prevista dall'articolo 7 della Convenzione del 1995 e la sanatoria della mancata fornitura di energia elettrica dal 1o gennaio 2010;
   l'ENEL rifiutava di adempiere a tale richiesta motivando tale scelta sostenendo che il comune di Dronero aveva beneficiato, in relazione a quanto previsto dalla delibera AEEG 148/04, della componente tariffaria compensativa prevista per i clienti finali ammessi ai regimi tariffari speciali e che l'Autorità per l'energia ed il gas adottando la deliberazione ARG/elt 180/09 (modalità attuative del comma 10 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009) aveva disposto la cessazione, entro il dicembre 2009, delle condizioni tariffarie previste dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, come modificato dalla relativa legge di conversione;
   conseguentemente l'ENEL rifiutava di adempiere sostenendo che nessuna norma di legge o disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha successivamente previsto che i soggetti già ammessi a beneficiare dei regimi tariffari speciali dovessero continuare a beneficiare, con oneri a carico di soggetti diversi dalla Cassa conguaglio settore elettrico, di trattamenti equivalenti a quelli cessati a far data dal 1o gennaio 2010;
   che la stessa ENEL ha conseguentemente sostenuto che la suddetta conclusione dovesse considerarsi estesa anche agli obblighi previsti dalla Convenzione Rep. 37531 in data 14 luglio 1995 ed in particolare dall'articolo 7, in quanto gli effetti estintivi si sarebbero prodotti in ragione dell'intervenuta prescrizione dei relativi diritti;
   la fornitura gratuita a favore del comune di Dronero troverebbe però la propria fonte esclusiva nella Convenzione e non sarebbe riconducibile a nessuno dei regimi di favore sopra menzionati e, in particolare a quello previsto per l'energia ceduta dai concessionari di grande derivazione d'acqua ai comuni rivieraschi in sostituzione del sovracanone di cui agli articoli 52 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e 1 e 3, legge 27 dicembre 1959 n. 959 (articolo 2.4 lettera c), del AEEG 26 giugno 1997 n. 70/97);
   la Convenzione del 1995 ha per oggetto non il rilascio all'ENEL di una concessione di derivazione dell'acqua ad uso idroelettrico nel territorio comunale e quindi la regolamentazione del rapporto con il comune derivante da tale fattispecie, bensì l'acquisizione da parte dell'ENEL stessa del complesso aziendale per la distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale;
   per tanto l'abrogazione dei regimi speciali e del sistema di compensazione non inciderebbe sulla l'attuazione convenzionale in questione;
   liberalizzazione del settore e la conseguente perdita della qualità di monopolista dell'attività di fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL anche ai sensi dell'articolo 1418 codice civile (il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente) non inciderebbe in quanto nella normativa di settore non si rintraccerebbero disposizioni di legge che vietino alle imprese venditrici di energia elettrica di applicare regimi tariffari di favore ai cosiddetti clienti finali, cioè a quelli che utilizzano l'energia per uso proprio (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 79 del 1999) non avrebbe prodotto alcun effetto invalidante sulla Convenzione del 1995 –:
   se intenda acquisire, per quanto di competenza e alla luce della partecipazione azionaria dello Stato in ENEL, elementi di informazione in merito alla vicenda di cui in premessa e se, in ogni caso, non ritenga necessario assumere ogni iniziativa anche normativa diretta a sostenere gli enti locali con il comune di Dronero al fine di evitare soluzioni fortemente penalizzanti per i cittadini. (5-02623)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02623

  Si evidenzia che le questioni sollevate dall'On. Interrogante presentano aspetti da approfondire sotto il profilo giuridico e regolatorio. La vicenda tra il Comune di Dronero ed Enel è inoltre oggetto di una controversia, attualmente ancora pendente innanzi al Tribunale civile di Torino.
  Per quanto riguarda il primo aspetto, il Comune di Dronero sostiene che, a fronte di una convenzione, un atto quindi di natura contrattuale avente a oggetto la cessione di un bene comunale (l'azienda comunale di distribuzione), la parte acquirente (Enel) rifiuterebbe di adempiere alle proprie obbligazioni (la fornitura a titolo gratuito di energia elettrica) sulla base della considerazione che, intervenuta la liberalizzazione del settore elettrico e venuti a mancare i presupposti giuridici per l'assimilazione della fornitura gratuita in questione ai regimi tariffari speciali, la stessa convenzione debba ritenersi decaduta.
  La convenzione in parola sembrerebbe invece dispiegare i suoi effetti anche a prescindere dal contesto di mercato liberalizzato: si tratta infatti di un accordo fra due parti intervenuto a fronte della cessione da parte del Comune di un bene per il quale la parte acquirente si era impegnata a corrispondere un «prezzo» corrispondente alla fornitura gratuita di energia elettrica. La convenzione, stipulata nel 1995 per 75 anni, era stata puntualmente rispettata dalla soc. acquirente nei primi anni; intervenuta poi la liberalizzazione nel 1999, la convenzione era stata attuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas attraverso l'applicazione delle componenti compensative riconosciute per i regimi tariffari speciali, assimilando la fattispecie oggetto della convenzione ad un regime tariffario speciale, quale quello dovuto a fronte della concessione per lo sfruttamento di derivazione d'acqua ai comuni rivieraschi, e attribuendo alla generalità delle bollette il costo di questa compensazione, inizialmente garantita da Enel.
  Diversamente, da informazioni assunte anche da Enel, sembra che l'asset che il Comune avrebbe ceduto sarebbe stato trasferito sulla base della legge di nazionalizzazione del 1962 (in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1995) e debitamente indennizzato con il pagamento della somma di Lire 2.657.000.000 dall'Ufficio tecnico erariale.
  La fornitura gratuita e le condizioni agevolate previste dalla convenzione del 1995 per un periodo di 75 anni sarebbero da collegare all'impianto idroelettrico e/o alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presente nel territorio comunale e trovano la propria causa nella sottotensione di cui è titolare il Comune di Dronero: in relazione a tale circostanza, intervenuto il processo di liberalizzazione del settore ed individuati gli oneri generali di sistema elettrico, il beneficio previsto per il Comune era stato regolato, sulla base di delibere della competente Autorità, attraverso la previsione di una specifica componente compensativa riconosciuta per i «regimi tariffari speciali» ed erogata dalla Cassa conguaglio Settore Elettrico a titolo di rimborso.
  Nel momento in cui tali regimi tariffari sono stati aboliti a decorrere dal 1o gennaio 2010, in relazione ad una pronuncia della Commissione europea, sarebbe conseguentemente venuto a mancare il meccanismo compensativo previsto e, in parallelo, Enel si è, comunque, ritenuta libera da ulteriori obblighi nei confronti del Comune.
  Come si è detto, la questione merita, come del resto sollecitato dall'On. Interrogante, un approfondimento dal momento che il Ministero non possiede i documenti citati e non è in grado di pronunciarsi su una questione così controversa, comunque ancora, all'esame del Tribunale di Torino. In tal senso, si può assumere un impegno a verificare i termini del problema, anche attraverso la richiesta di dati all'Autorità di regolazione che ha gestito negli anni scorsi la materia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA ( ENEL )

GEO-POLITICO:

DRONERO,CUNEO - Prov,PIEMONTE

EUROVOC :

energia elettrica

distribuzione d'energia

ente locale

rete energetica