ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02592

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: PALMIERI ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 08/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/04/2014
Stato iter:
29/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/05/2014
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 29/05/2014
Resoconto PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2014

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/05/2014

DISCUSSIONE IL 29/05/2014

SVOLTO IL 29/05/2014

CONCLUSO IL 29/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02592
presentato da
PALMIERI Antonio
testo di
Martedì 8 aprile 2014, seduta n. 207

   PALMIERI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 30 del 2014, attuativo della direttiva comunitaria 93/2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prescrive che dal 6 aprile 2014 qualunque datore di lavoro che impiega una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale, «al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori»;
   l'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'articolo 25-bis, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori;
   secondo l'articolo 25-bis di cui sopra, l'obbligo di tale adempimento, cioè la presentazione del certificato penale del casellario giudiziale, sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro;
   di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al «datore di lavoro», espressione questa che non lascia margini di dubbi nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni;
   esse – si ribadisce – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di «datore di lavoro»;
   non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro –:
   se il Ministro interrogato intenda fare chiarezza sulla questione per quanto riguarda il personale scolastico, perché c’è preoccupazione che i dirigenti scolastici possano richiedere «a tappeto» certificati antipedofilia a tutto il personale, insegnanti e bidelli, e si intenda assumere iniziative affinché la materia abbia per la scuola una sua specifica regolamentazione;
   se il Ministro interrogato sia consapevole del fatto che il decreto legislativo andato in vigore il 6 aprile 2014 rischia di bloccare l'attività di centomila associazioni sportive;
   se il Ministro interrogato intenda chiarire se l'obbligo in questione riguardi i soli rapporti «costituendi» o si estenda anche a quelli già costituiti. (5-02592)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-02592

  La previsione di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014, costituisce norma di carattere generale sulla quale sono stati già effettuati interventi chiarificativi da parte di altre amministrazioni preposte.
  In particolare, faccio espresso riferimento in questa sede a quanto esplicitato dal Ministero della giustizia mediante più note interpretative, rinvenibili anche nel relativo sito internet. Sullo stesso argomento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato, a sua volta, un'apposita circolare in data 11 aprile 2014.
  I criteri enunciati nei citati atti sono applicabili in via generale per tutti i rapporti di lavoro pubblici e privati, quindi anche per quelli segnalati dall'Onorevole interrogante, relativi al personale docente delle scuole, sia statali che paritarie, e agli operatori delle associazioni sportive.
  Ricordo che, mediante la norma di cui sopra, viene data attuazione alla direttiva europea 2011/93/UE per il contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile, e si introduce l'obbligo, per coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di richiedere il relativo certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per determinate ipotesi di reato di cui agli articoli 600-bis e seguenti del codice penale ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.
  Le istruzioni dei Ministeri della giustizia e del lavoro e politiche sociali hanno chiarito che l'obbligo in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 39, cioè dal 6 aprile 2014, e non si applica ai rapporti già in essere alla stessa data.
  Inoltre, la dizione letterale di «impiego al lavoro» fa ritenere che restino esclusi dall'applicazione della norma i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto, cioè i rapporti di volontariato. Le organizzazioni di volontariato sono quindi tenute all'obbligo di richiedere il certificato soltanto qualora assumano la veste di datore di lavoro.
  L'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale sorge quando dal rapporto di lavoro derivano contatti diretti e continuativi con i minori. Deve conseguentemente escludersi tale l'obbligo nei confronti dei dirigenti (come i dirigenti scolastici) e degli altri responsabili che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore diretto, in quanto questi soggetti possono venire in contatto con i minori in modo occasionale.
  Nelle more del rilascio del certificato, tempestivamente richiesto, il datore può comunque procedere all'impiego, purché il lavoratore abbia prodotto la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il certificato, poi, va richiesto nuovamente qualora, come si verifica nel caso del personale supplente della scuola, dopo la scadenza dei sei mesi di validità dello stesso il datore di lavoro concluda un nuovo contratto con il medesimo lavoratore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

casellario giudiziale

giovane

direttiva comunitaria

contratto di lavoro

sanzione penale

volontariato