ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02567

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 205 del 04/04/2014
Abbinamenti
Atto 5/02948 abbinato in data 07/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: GAROFALO VINCENZO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 04/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/04/2014
Stato iter:
07/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 07/08/2014
Resoconto GAROFALO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/04/2014

SOLLECITO IL 10/07/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/08/2014

DISCUSSIONE IL 07/08/2014

SVOLTO IL 07/08/2014

CONCLUSO IL 07/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02567
presentato da
GAROFALO Vincenzo
testo di
Venerdì 4 aprile 2014, seduta n. 205

   GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto pubblicato da numerosi organi d'informazione sia nazionali, che regionali, il Consorzio per le autostrade siciliane – CAS ente pubblico non economico, avente quale scopo sociale l'esercizio della rete autostradale rilasciata in concessione dall'ANAS, per la costruzione e la gestione delle autostrade, Messina-Catania-Siracusa, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, risulta essere sottoposto a diversi procedimenti d'indagine da parte della procura della Repubblica e della direzione investigativa antimafia, a causa di una serie di inefficienze e spreco di denaro pubblico, nonché per l'attribuzione di alcuni contratti di gare e consulenze esterne ritenute irregolari;
   il medesimo Consorzio attualmente risulta essere concessionario ANAS, di due importanti arterie autostradali della regione Siciliana, l'Autostrada «A20», che collega la città di Messina e di Palermo, e l'Autostrada «A18», che unisce le città di Messina e Catania, facente parte dalla asse viario europeo «E45»;
   per entrambi i collegamenti, la magistratura, come in precedenza rilevato, ha avviato una serie di accertamenti, anche per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali direttamente gestiti dal medesimo organo gestore, considerati non sufficientemente idonei;
   dall'attività ispettiva dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) sono emerse inoltre una serie di rilevanti criticità tali da richiederne la decadenza da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2010, protocollo 457;
   la decadenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 23 della convenzione unica del 27 novembre 2000, tra ANAS e Consorzio per le autostrade siciliane, a causa del perdurare dei gravi inadempimenti da parte del Consorzio agli obblighi convenzionali;
   il suindicato provvedimento governativo tuttavia, sebbene sia stato dichiarato successivamente nullo, a seguito di un lungo contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa sulla decadenza della concessione di costruzione e di esercizio, il 29 giugno 2011, comprova in ogni modo, il diniego che in maniera perdurante l'organo di gestione interessato, ha dimostrato in ordine alle capacità di garantire adeguati livelli funzionali e di efficienza per la sicurezza e la realizzazione delle opere di infrastruttura viaria dei tratti autostradali in precedenza rilevati, la cui esecuzione di numerosi lavori risulta in grave ritardo;
   l'interrogante evidenzia come nel recente passato, l'ANAS avesse in diverse occasioni, diffidato il Consorzio, a seguito delle numerose e ripetute inadempienze, riscontrate in riferimento all'espletamento degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture autostradali gestite in concessione (A18 Siracusa-Gela, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo), alla realizzazione del programma degli investimenti, nonché all'aggiornamento della contabilità generale, secondo le prescrizioni delle norme in vigore ed alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione;
   l'interrogante ricorda, inoltre, come nonostante i gravi, manifesti e deprecabili disservizi in cui si trovano i percorsi autostradali A18 e A20 in precedenza esposti, le medesime tratte interessate dalla gestione del Consorzio per le autostrade siciliane, siano soggette al pagamento del pedaggio, m considerazione della vigenza della concessione del tratto, al fine di poter usufruire dei servizi e delle infrastrutture viarie;
   il pagamento delle infrastrutture viarie a pedaggio, a giudizio dell'interrogante, può tuttavia riscontrare una giustificazione in tutti quei casi in cui la società divenuta concessionaria del tratto viario considerato, si impegni contrattualmente ad assicurare un servizio maggiormente competitivo, di quello altrimenti offerto dalla rete stradale non affidata a gestione esterna, ovvero a sostenere le spese per l'ammodernamento, l'innovazione, la gestione e la manutenzione del tratto considerato;
   ciononostante la situazione descritta in precedenza, suffragata peraltro da numerosi atti di sindacato ispettivo presentati sia nella scorsa, che nella presente legislatura, che ribadiscono come il servizio di gestione da parte del Consorzio per le autostradale siciliano, sia stato complessivamente insufficiente e inadempiente sia nell'osservanza di adeguati livelli di standard per la sicurezza stradale, che nel rispetto dei termini contrattuali, conferma a parere dell'interrogante, come necessitano interventi necessari sia per una rivisitazione contrattuale con il medesimo Consorzio, che misure urgenti in grado di riammodernare intere tratte peraltro fra le più pericolose d'Italia e d'Europa;
   proprio con riferimento alla sicurezza stradale, risultano attualmente numerosi i sinistri direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze della manutenzione stradale, che hanno causato numerosi incidenti stradali mortali, provocati dalle precarie condizioni delle barriere di contenimento, della segnaletica, dell'illuminazione e del manto stradale;
   ulteriori criticità che si rilevano in ordine alle condizioni di sicurezza e alla tutela degli utenti che usufruiscono i tratti autostradali A20, A18 ed E45, si riscontrano all'interno delle gallerie in particolare quelle di Battaglia e Bonfornello, nel tratto autostradale Palermo-Messina, in cui si sono verificati episodi incidentali che hanno causato addirittura alcune vittime;
   le considerazioni suesposte, a giudizio dell'interrogante, ribadiscono l'esigenza di un intervento nei confronti del Consorzio, il quale contrariamente agli altri concessionari di ANAS spa, rappresenta un ente pubblico che opera in una veste giuridica ed organizzativa dimostratasi inadeguata ad imprimere la necessaria efficienza;
   i dubbi e le perplessità, a parere dell'interrogante, risultano ulteriormente più manifesti, se si considera come il Consorzio più volte indicato, oltre ad aver determinato risultati nel complesso insoddisfacenti del proprio operato, in termini di lavori di manutenzione e di realizzazione di infrastrutture viarie, come sostenuto da numerosi viaggiatori, sia stato oggetto di rilevanti osservazioni critiche da parte dell'Autorità di vigilanza e dell'ANAS, che hanno peraltro dato luogo alla formalizzazione di un atto a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, con cui si è prospettata la revoca della concessione in danno del medesimo organo di gestione –:
   quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
   se non convenga che i numerosi e articolati rilievi critici in precedenza riportati necessitano di urgenti interventi al fine di verificare l'efficienza della gestione del Consorzio per le autostrade siciliane;
   in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per accertare l'eventuale esistenza delle preoccupanti inadempienze da parte del Consorzio per i sistemi di sicurezza e di manutenzione stradale, tali da determinare evidenti rischi per l'incolumità degli utenti siciliani, che percorrono le due arterie autostradali affidate alla sua diretta gestione;
   se intenda inoltre verificare la sussistenza delle motivazioni che hanno determinato il contratto di concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade regionali, conferito con la convenzione unica del 27 novembre 2000, approvato con decreto interministeriale 28 maggio 2001, n. 702;
   se non ritenga altresì iniquo il pagamento di un pedaggio da parte degli utenti siciliani che usufruiscono delle tratte interessate, in considerazione dei rilevanti disagi e delle deprecabili condizioni in cui versano le infrastrutture viarie esposte in premessa, che non giustificano evidentemente il costo del servizio offerto;
   se, conseguentemente, non ritenga opportuno assumere a favore dei pendolari siciliani chi usufruiscono delle tratte autostradali esposte in premessa, iniziative affini a quelle già introdotte, che recano esenzioni fino al 20 per cento sui costi dei ticket autostradali, nei confronti degli automobilisti, che quotidianamente usufruiscono di alcune tratte autostradali nazionali;
   quali iniziative urgenti intenda infine intraprendere, in attesa degli esiti dell'inchiesta giudiziaria, al fine di garantire le condizioni necessarie per una gestione efficiente e trasparente delle tratte stradali devolute al suddetto Consorzio e se, in considerazione delle osservazioni esposte in precedenza, che rilevano gravi ritardi per l'ammodernamento dei medesimi percorsi, non ritenga opportuno valutare conseguentemente, l'opportunità di revocare le concessioni attribuite al medesimo organo di gestione. (5-02567)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 agosto 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02567

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-02567 dell'Onorevole Garofalo e n. 5-02948 dell'On. Gullo, in quanto entrambe vertono sulla gestione delle Autostrada A18 e A20 da parte del Consorzio per le Autostrade siciliane (CAS).
  Al riguardo, sono state assunte precise informazione presso la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (SVCA), la quale riferisce di essere a conoscenza delle criticità esposte dagli Onorevoli Interroganti e fa presente di aver avviato già dal 2006, come è noto, una procedura di contestazione nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane per gravi inadempienze alla Convenzione.
  Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale MIT-MEF del 5 luglio 2010, che ha disposto la decadenza dalla concessione assentita al CAS.
  Tuttavia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede di appello avverso la decisione del Tar di Palermo n. 1255 del 2011, ha dichiarato nullo tale provvedimento.
  La SVCA, nel frattempo, ha proseguito nell'attività di verifica e controllo dell'operato del Consorzio prevista dalla Convenzione ed ha continuato a contestare allo stesso le molteplici «non conformità» periodicamente rilevate sulle autostrade gestite, anche tramite l'attività di controllo dell'Ufficio territoriale competente.
  In relazione a ciò, è stata avviata, sin dal gennaio 2013, una ulteriore procedura di contestazione formale, che potrebbe condurre ad un nuovo pronunciamento di decadenza dalla concessione, qualora il citato Consorzio dovesse perseverare nei mancati adempimenti, sia di natura tecnica, che amministrativa.
  In aggiunta a tale seconda contestazione formale e per fatti successivi all'avvio della stessa, questa Struttura ha avanzato, lo scorso giugno, ulteriore contestazione verso il CAS, per inadempimenti alla vigente convenzione. Tale azione potrà produrre, nel caso in cui le inadempienze contestate non siano sanate, il non riconoscimento dell'incremento tariffario anche per l'anno 2015.
  Quanto al pagamento del pedaggio, faccio rilevare che, a seguito dell'istruttoria condotta SVCA per l'adeguamento annuale delle tariffe autostradali, al CAS non è stato riconosciuto alcun incremento tariffario, per inadempimenti amministrativi e contabili a far data dal 2007.
  Devo, infine, evidenziare che il CAS ha aderito alla iniziativa di sconti per i pendolari regolata dal Protocollo di Intesa con il MIT, in base al quale, a partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2015, è consentita l'agevolazione tariffaria per i pendolari pari al 20 per cento. Godrà di questo sconto chi in un mese percorrerà venti volte il tratto di andata e ritorno (40 tratte) su un tragitto definito da casello a casello per un percorso massimo di 50 km (50 andata e 50 ritorno). Lo sconto scenderà progressivamente dal 20 al 10 per cento al diminuire dei viaggi, sino alla soglia minima di dieci viaggi di andata e ritorno (20 tratte).
  Nel concludere, assicuro che i competenti uffici del MIT avranno cura di proseguire, con l'attenzione dovuta, nell'azione di monitoraggio, verifica e controllo dell'operato del CAS, ponendo in essere ogni conseguente possibile azione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ente pubblico

Sicilia

costruzione stradale

sicurezza stradale

contratto di prestazione di servizi

spesa pubblica

societa' consortili

rete stradale

tariffazione delle infrastrutture