ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02484

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 199 del 27/03/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00653
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 27/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/03/2014
Stato iter:
12/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/09/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/09/2017
Resoconto BINETTI PAOLA MISTO-UDC-IDEA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/03/2014

SOLLECITO IL 29/01/2015

DISCUSSIONE IL 12/09/2017

SVOLTO IL 12/09/2017

CONCLUSO IL 12/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02484
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Giovedì 27 marzo 2014, seduta n. 199

   BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'ultima relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari metteva in evidenza che nel decennio 1995-2005 la spesa sanitaria in Italia era quasi raddoppiata, passando da 48 a 92 miliardi di euro l'anno e nel decennio successivo il trend all'orizzonte sembrava mantenere questa stessa rotta, essendo la spesa attuale di 112 miliardi, destinata ad aumentare del 2,2 per cento nel 2013;
   la medicina difensiva è uno dei capitoli più «pesanti» all'interno della spesa sanitaria complessiva, perché l'eccesso di prescrizioni per evitare contenziosi con i pazienti pesa sulla spesa sanitaria pubblica per 10 miliardi di euro, lo 0,75 per cento del prodotto interno lordo. Poco meno di quanto investito in ricerca e sviluppo nel nostro Paese: l'incidenza percentuale dei costi della medicina difensiva sulla spesa sanitaria è del 10,5 per cento (farmaci 1,9 per cento, visite 1,7 per cento, esami di laboratorio 0,7 per cento, esami strumentali 0,8 per cento, ricoveri 4,6 per cento);
   da numerose ricerche effettuate in questo campo emerge che il 53 per cento dei medici dichiara di prescrivere farmaci a titolo «difensivo» e, mediamente, tali prescrizioni sono il 13 per cento circa di tutte le prescrizioni dei ricettari; il dato s'impenna al 73 per cento con riferimento alle visite specialistiche, dove le prescrizioni inutili diventano il 21 per cento del totale effettuato dal singolo medico; analogamente il ricorso a esami di laboratorio e ad esami strumentali costituisce una sorta di autotutela per i medici; è evidente l'eccesso, lo spreco, di sanità in tempi di spending review;
   tra medici ed avvocati si è scatenata negli ultimi anni una vera e propria guerra di immagine che fa del contenzioso medico-legale una fonte di reddito per alcuni e un esborso eccessivo del sistema per altri, ma soprattutto incide pesantemente anche sull'immagine di una intera categoria di professionisti, che nella stragrande maggioranza sono pienamente dedicati al loro lavoro professionale in scienza e coscienza, come recita il codice di deontologia professionale dei medici;
   il contenzioso si è attualmente spostato sul piano della comunicazione e degli spot televisivi, l'ultimo dei quali è lo spot «Siete avvoltoi» di Amami, a difesa dei medici, che protestano contro quanti, denunciando la malasanità, sottraggono dignità al medico e serenità al paziente; nel video in questione si invitano i cittadini dal diffidare dagli «avvoltoi» che «si approfittano della fiducia dei pazienti» e propongono un «facile arricchimento con cause milionarie», considerando «i medici come prede»;
   il video, rivolgendosi ai cittadini, considerati come pazienti potenzialmente danneggiati dai medici, sottolinea come gli attacchi continui alla classe medica, accusata sistematicamente di malasanità, «il danno vero lo facciano alla sanità e ai vostri diritti perché, un medico che ha paura di prendere una decisione, farà male il suo lavoro»;
   lo spot rappresenta una evidente risposta allo spot della società «Obiettivo Risarcimento» che ha fatto il giro di molte TV nazionali e ha creato un profondo disagio tra le associazioni mediche, mettendo in difficoltà anche esponenti politici e sindacali; ma anche questo spot era una risposta a quello promosso il 12 febbraio 2014 dal Collegio italiano chirurghi in occasione dello stato di agitazione di ginecologi e ostetriche, che chiedevano una diversa legge sulla responsabilità medica; il video dei chirurghi, ovviamente, era tutto centrato sull'abnegazione e l'impegno dei medici e sulla delicatezza della loro missione e sottolineava l'assurdità di un contenzioso con i pazienti che sta allontanando molti giovani neo laureati da queste specializzazioni –:
   quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare per evitare questa costosissima battaglia di spot che, in un caso e nell'altro, sono lesivi della dignità professionale medica e forense e comunque rappresentano un approccio fuorviante a tematiche delicate e complesse come quella del rischio clinico, che va affrontata con ben altri strumenti sul piano della organizzazione sanitaria, della formazione specialistica e della normativa in un ambito, così delicato e complesso, che da anni chiede una formulazione più adeguata ed efficace. (5-02484)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02484

  Ringrazio l'onorevole interrogante poiché mi consente di illustrare le iniziative che in questi anni il Ministero della salute, anche grazie al decisivo contributo del Parlamento e delle sollecitazioni quali quelle contenute nell'atto ispettivo in esame, è riuscito ad adottare per affrontare e – si spera – risolvere definitivamente le disfunzioni causate dalla c.d. medicina difensiva.
  È ben noto come negli ultimi anni, a causa di un allarmante incremento del numero dei contenziosi in ambito medico, si è assistito ad un sempre più frequente ricorso, da parte del professionista sanitario, all'adozione di scelte diagnostico-terapeutiche finalizzate non tanto alla erogazione della migliore prestazione sanitaria, quanto alla riduzione del rischio di addebiti di responsabilità a proprio carico.
  Le ragioni dell'incremento della litigiosità derivano, invero, da una molteplicità di fattori, non tutti negativi: l'accresciuta aspettativa di vita, l'ampliamento del danno risarcibile operato dalla giurisprudenza, una maggiore consapevolezza dei diritti dell'ammalato.
  In tale contesto di accresciuta conflittualità non sono, tuttavia, mancati, come ha ricordato l'On.le interrogante, anche spot (o comunque altre manifestazioni mediatiche) tali da fornire rappresentazioni esasperate della realtà e da minare ulteriormente il delicatissimo rapporto medico-paziente.
  Ciò posto, non vi è dubbio che, in estrema sintesi, l'abuso della medicina difensiva costituisca un danno sia per la sicurezza delle cure che per i costi complessivi della spesa sanitaria.
  Nella consapevolezza di tali problematiche il Ministero della salute è intervenuto sul tema con il decreto-legge n. 158 del 2012, il quale, in considerazione dell'alto rischio insito nell'attività medica, ha cercato di dare una risposta alle criticità derivanti dalla rigida applicazione dei principi generali del codice civile e penale in materia di responsabilità professionale.
  Dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti con tutti gli attori del sistema, anche nell'ambito di audizioni di professionisti, docenti universitari ed avvocati, si è ritenuto che fosse necessario intervenire nuovamente, e in modo organico, in materia.
  Nel 2015 è stata pertanto istituita presso il Ministero della salute un'apposita Commissione, composta da giuristi, medici ed esperti per elaborare una proposta in grado di risolvere i nodi non ancora sciolti della complessa tematica.
  Gli esiti dei lavori della Commissione, condivisi dal Ministro della salute, sono stati successivamente inviati al Parlamento, presso il quale, come noto, pendevano diverse proposte di legge in materia.
  In questo contesto di forte condivisione tra Governo e Parlamento in un tema così delicato – nell'ambito del quale occorre, da un lato, assicurare ai professionisti la giusta serenità nell'esercizio della propria attività e dall'altro garantire i cittadini incorsi in casi di malpractice – si è, dunque, resa possibile l'approvazione della legge n. 24 del 2017 (recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).
  La novella, nel ridisciplinare la materia, dopo aver introdotto specifiche disposizioni volte a garantire il diritto dei cittadini ad essere risarciti nelle ipotesi di reali profili di responsabilità del professionista o della struttura, ha assicurato, al contempo, regole più certe per i professionisti stessi, affinché nello svolgimento della propria attività non perdano mai di vista la centralità del paziente.
  Mi riferisco all'introduzione di norme generali sulla sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute sia dell'individuo che della collettività ed, in particolare, a tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico da parte delle aziende sanitarie alle quali deve partecipare tutto il personale sanitario.
  È stata prevista, inoltre, l'istituzione in ogni Regione di un centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con il compito di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie i dati sui rischi degli eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente, mediante procedura telematica, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, sul cui operato il Ministro della salute è chiamato a riferire annualmente al Parlamento.
  La citata legge ha previsto, altresì, che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano, salvo le specificità del caso, alle raccomandazioni previste dalle linee guida, che saranno elaborate da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero della salute.
  Un'altra novità significativa introdotta dalla recente legge è l'introduzione nel codice penale di una fattispecie autonoma di reato per «responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» tenendo conto delle peculiarità dell'attività svolta dai professionisti sanitari, si è disposto che, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità in sede penale è esclusa se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge sempre che queste risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
  Sono state inoltre dettate specifiche disposizioni in materia di responsabilità civile delle strutture e dei professionisti sanitari. In considerazione, infatti, del diverso rapporto giuridico che si instaura tra il paziente ed il medico, a seconda che quest'ultimo agisca quale libero professionista o quale dipendente di una struttura sanitaria, è stato disposto che la responsabilità professionale sia di tipo contrattuale per il libero professionista (e per le strutture) ed extracontrattuale per il professionista dipendente, con importanti ricadute sui termini di prescrizione dell'azione (10 anni nel primo caso e 5 anni laddove trattasi di professionista dipendente) oltre che sull'onere della prova (poiché nel caso del professionista dipendente ricadrà sul danneggiato l'onere di provare la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del medico).
  Si è, inoltre, demandato ad un regolamento interministeriale – in corso di adozione – l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia per i casi di malpractice volto a risarcire le vittime nel caso in cui non si possa provvedere con le assicurazioni.
  È stato, poi, introdotto l'obbligo di esperire preliminarmente, nei giudizi civili, un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità stessa dell'azione di risarcimento del danno. Ciò al fine di accelerare l’iter dei procedimenti e deflazionare i contenziosi.
  Infine, il provvedimento di legge ha previsto che le consulenze tecniche nei giudizi civili e penali siano affidate non solo al medico legale, ma anche ad uno specialista nella disciplina oggetto di contenzioso: ciò affinché le valutazioni tecniche su cui si baserà il giudizio siano sempre compiute da esperti della materia.
  È di tutta evidenza, quindi, che la recente riforma legislativa si propone di determinare ricadute positive sia sulla riduzione della cosiddetta medicina difensiva che sulla riduzione del contenzioso. Tutto ciò, inoltre, potrà contribuire progressivamente a ripristinare l'imprescindibile rapporto di fiducia medico-paziente nonché, auspicabilmente, ad evitare la riproposizione di rappresentazioni della realtà esasperate, quali quelle contenute negli spot indicati nell'interrogazione in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

spese sanitarie

medico

deontologia professionale