ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02332

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 187 del 11/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/03/2014
Stato iter:
26/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/03/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/03/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/03/2014

DISCUSSIONE IL 26/03/2014

SVOLTO IL 26/03/2014

CONCLUSO IL 26/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02332
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Martedì 11 marzo 2014, seduta n. 187

   SOTTANELLI e MONCHIERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2014, n. 228, ha innovato l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e, conseguentemente, ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni già delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale è stata disposta l'abrogazione di numerose disposizioni;
   a tal fine le norme contenute nella legge di stabilità 2013, come modificate dall'articolo 1, commi 729-730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attribuiscono interamente ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che rimane destinato allo Stato ed è calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, fermo restando per i comuni la possibilità di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;
   il citato comma 380, inoltre, sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali «fiscalizzati» per i comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna e la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, catastali, cedolare secca sugli affitti ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA;
   viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con quota parte dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, con finalità perequative, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per l'anno 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi;
   corrispondentemente, nei singoli esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni; questo importo può essere rideterminato a seguito dall'emanazione dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo;
   con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determina la quota dell'Imu che deve affluire al Fondo sono definiti anche criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso, tenendo conto dei seguenti fattori per i singoli comuni:
    a) degli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
    b) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
    c) della dimensione demografica e territoriale;
    d) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
    e) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
    f) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    g) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
   pertanto, in merito a tali disposizioni, il gettito IMU affluisce ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal Fondo, per la quota di spettanza per ciascun ente locale;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 2014) è stata definita, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2013 la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, nonché le modalità di versamento al bilancio dello Stato e i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
   nelle more della sua definizione, si è provveduto all'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale nella forma di anticipi: un primo acconto di 1.566 milioni di euro (pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio) è stato erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall'articolo 1, comma 382, della stessa legge n. 228 del 2012, un secondo acconto è stato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 102 del 2013, il quale ha autorizzato il Ministero dell'interno ad erogare, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione siciliana e della regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2013 ha disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale anno 2013: secondo quanto comunicato dal Ministero dell'interno il 18 dicembre 2013, il saldo è stato erogato fino ad un importo pari al 94,81 per cento dell'importo complessivo riportato in spettanza a favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna; il restante saldo, pari al 5,19 per cento dell'importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale 2013, sarà pagato nel prossimo esercizio finanziario appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti da questa direzione centrale;
   il comma 730 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introducendo i commi 381-ter e 380-quater all'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, reca le disposizioni che disciplinano la composizione del Fondo di solidarietà, la sua quantificazione annuale a decorrere dall'anno 2014 (comprensiva della quota, pari a 943 milioni di euro annui, quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita da parte dei comuni del gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che ai sensi del comma 380, lettera f), viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato) e i criteri di alimentazione e di riparto;
   il nuovo comma 380-ter prevede che, rispetto all'anno 2013, tra i fattori da tenere in conto per il riparto del Fondo, non sono più considerati la dimensione demografica e territoriale degli enti e la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, mentre vanno considerate la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e l'istituzione della TASI; viene inoltre introdotta la possibilità di incrementare, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce al fondo stesso;
   il comma 380-quater all'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dispone che il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
   con riferimento alla normativa sopra riportata, sono sorti dubbi da parte di molti comuni sulle modalità di calcolo per il 2013 della quota IMU di spettanza dei comuni e del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D spettante allo Stato, nonché sulle modalità di rettifica del Fondo di solidarietà;
   l'interpretazione letterale del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 porta a concludere che:
    a) non spetta più allo Stato la quota di IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando, alla base imponibile di tutti gli immobili (eccetto l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale), l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
    b) è riservato invece allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
    c) per tale tipologia di immobili, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota ordinaria dello 0,76 per cento e il gettito conseguente ad eventuali maggiorazioni sarà di competenza dell'ente locale;
    d) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con quota parte dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, con finalità perequative –:
   se, per agevolare gli enti locali nel contabilizzare correttamente l'IMU di competenza ai fini del bilancio di previsione 2014, non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa sulle modalità di calcolo dell'imposta, in particolare per quanto concerne la quota spettante allo Stato, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. (5-02332)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02332

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato puntualmente i più recenti interventi normativi che hanno ridisegnato l'assetto della destinazione del gettito derivante dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, precedentemente definiti nel corpo del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul cosiddetto federalismo municipale, chiede segnatamente al Governo di agevolare gli enti locali in merito alla contabilizzazione delle entrate derivanti dall'IMU per il 2014, attraverso un'apposita circolare che illustri le modalità di calcolo della quota, spettante allo Stato, della cennata imposta, gravante sugli immobili destinati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si fa presente quanto segue.
  In ordine alla problematica esposta dall'Onorevole interrogante il Dipartimento delle finanze ha già emanato la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, attraverso cui sono stati forniti puntuali chiarimenti in ordine alle novità recate dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) in materia di IMU e, in particolare, in relazione alla previsione che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
  In particolare, nel documento di prassi amministrativa appena citato è stato evidenziato che per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dai predetti immobili, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, i comuni possono contare su un ridotto margine di manovrabilità, potendo intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso.
  È stata, invece, ritenuta esclusa la facoltà del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lettera f) e della lettera g) del citato comma 380, che richiamano espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, periodo che fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento.
  Pertanto, nella citata risoluzione sono state considerate incompatibili, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consentono ai comuni manovre agevolative.
  A completamento di quanto operato dall'Amministrazione finanziaria, si rammenta che l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013 ha istituito appositi codici tributo per rendere più agevole e certo il versamento dell'imposta in relazione alla fattispecie in esame.
  Appare, infine, opportuno precisare che, a partire dal 10 gennaio 2014, con il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2014, n. 147 è stata introdotta la IUC, l'imposta unica comunale, che si basa su due presupposti impositivi: il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e il secondo, relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
  Si ricorda che la IUC, sulla quale verranno forniti chiarimenti in ordine alla disciplina complessiva, si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e che si applica anche ai fabbricati in discorso, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0023

EUROVOC :

imposta locale

comune

autonomia

base imponibile