ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02121

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 171 del 11/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 11/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/02/2014
Stato iter:
12/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/02/2014
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/02/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/02/2014
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/02/2014

SVOLTO IL 12/02/2014

CONCLUSO IL 12/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02121
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 11 febbraio 2014, seduta n. 171

   GEBHARD e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il comma 17 del disegno di legge di stabilità per il 2014, nel testo giunto dal Senato, conteneva una norma inserita dall'altro ramo del Parlamento, che eliminava l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»);
   il comma in questione abrogava l'articolo 36, comma 8-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tale norma aveva assoggettato i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA, all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»);
   si ricorda che i produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7 mila euro sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
   nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione Bilancio della Camera il comma, contenente l'abrogazione dell'articolo 36, comma 8, è stato sorprendentemente soppresso;
   sfugge la logica sottesa a tale intervento soppressivo, in quanto l'abrogazione del comma 17 non comportava per lo Stato un recupero di risorse e l'intervento rappresentava una mera semplificazione che non poteva che essere positivamente accolta dal mondo agricolo;
   infatti l'obbligo previsto dal comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012 non rappresentava altro che un ulteriore onere burocratico per i produttori agricoli, senza rappresentare nessun vantaggio diretto ne per l'imprenditore né per il consumatore; peraltro, le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, di fatto annullano le esenzioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del disegno di legge di Stabilità risulta dai resoconti il parere positivo dato dal Governo alla soppressione del comma 17 –:
   per quale motivo il Governo abbia condiviso la proposta emendativa di soppressione di un'utile semplificazione burocratica per il mondo agricolo e se non ritenga di ripristinare la norma soppressa durante l'esame del disegno di legge di Stabilità presso la Commissione Bilancio, in uno dei provvedimenti che saranno all'esame del Parlamento nella prima parte del 2014. (5-02121)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 febbraio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02121

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano la soppressione, nel disegno di legge di stabilità per il 2014, della norma che conteneva l'abrogazione del comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce l'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia per coloro i quali nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 7000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti agricoli di cui alla parte prima, tabella A, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Gli Onorevoli interroganti, in sostanza, propongono di ripristinare l'abrogazione del comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  Tale disposizione prevede l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da parte dei produttori agricoli di cui al citato articolo 34, comma 6, del decreto del Presiedente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
  Con riferimento all'eliminazione di tale obbligo comunicativo, l'Agenzia rappresenta che già in passato si era espressa in maniera favorevole in considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione.
  Tuttavia tale soppressione potrebbe collidere con le esigenze connesse alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare, che potrebbe rivelarsi politicamente prevalente rispetto alle esigenze di semplificazione degli adempimenti.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che la soppressione dell'obbligo di comunicazione in questione, auspicata dagli Onorevoli interroganti, dovrà essere oggetto di approfondite valutazioni, tenuto conto della necessità di contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179

EUROVOC :

gruppo di produttori

IVA

formalita' amministrativa

consumatore