ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01928

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 156 del 21/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/01/2014
Stato iter:
22/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/01/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/01/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/01/2014

SVOLTO IL 22/01/2014

CONCLUSO IL 22/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01928
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 21 gennaio 2014, seduta n. 156

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 19 gennaio 2014, seguito dell'apertura di una falla sull'argine del fiume Secchia, in una fase di piena del fiume stesso, il territorio della provincia di Modena ha subìto una fortissima inondazione, che tutt'oggi coinvolge i centri abitati di Bastiglia e Bomporto, oltre ad una vasta area comprendente insediamenti agricoli e industriali;
   sono oltre 600 gli sfollati in conseguenza dell'evento, e risultano difficilmente agibili, nonostante il miglioramento delle condizioni meteo e ambientali, viabilità e servizi pubblici, senza che sia possibile prevedere un ritorno alla normalità nei prossimi giorni;
   il 24 gennaio 2014 è il termine di numerose scadenze fiscali da ottemperare tramite bollettini e modelli F24, il rispetto delle quali potrebbe essere molto difficile per tutti quei contribuenti residenti nei comuni interessati in tutto o in parte dall'alluvione e per i quali è stato richiesto, dalla regione Emilia Romagna, lo stato di emergenza –:
   se il Governo non ritenga opportuno differire, adottando iniziative normative, il suddetto termine al fine di far onorare ai contribuenti di cui in premessa gli obblighi fiscali senza incorrere in sanzioni.
(5-01928)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01928

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante, facendo riferimento alla recente inondazione del 19 gennaio 2014 che ha interessato alcuni territori della provincia di Modena, chiede di assumere iniziative dirette a differire i termini di pagamento dei tributi in scadenza, attesa la difficoltà dei contribuenti residenti nei Comuni interessati dall'alluvione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  La normativa di riferimento per la sospensione dei termini tributari e contributivi, costituita dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce che, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.
  Conseguentemente, il legislatore individua come primo atto per l'avvio della procedura un preciso provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta anche del Presidente della regione interessata.
  L'articolo 5, comma 5-ter della citata legge n. 225 del 1992, introdotto dall'articolo 17, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, prevede la possibilità di adottare con legge, la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, nei casi in cui è decretato lo stato di emergenza e limitatamente ai soggetti che subiscono danni riconducibili all'evento.
  Le richiamate disposizioni stabiliscono, inoltre, limiti temporali alla durata della sospensione, che non può superare i sei mesi, e alla durata del periodo utile per la restituzione delle somme, che decorre dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e non può essere superiore a 24 rate mensili.
  Infine, lo stesso comma 5-ter prevede che la legge che concede le agevolazioni in argomento «...deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria».
  Nell'ambito della stessa materia, l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti) prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di «sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili».
  Giova evidenziare, inoltre, che gli aiuti destinati ai soggetti che svolgono attività economiche sono soggetti alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stati di cui all'articolo 107, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Il paragrafo 2 di detto articolo prevede possibili deroghe de iure tra le quali alla lettera b) «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».
  La Commissione europea con decisione n. 3893 del 20 ottobre 2004 relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, ha chiarito, con una considerazione potenzialmente riferibile ad ogni aiuto concesso a fronte di calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni e frane), che tali aiuti possono essere concessi solo nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari, tenuto conto anche degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
  Con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, inoltre, sono stati disciplinati all'articolo 47 gli aiuti pubblici per le calamità naturali, anche sotto forma di agevolazione fiscale, e in tale contesto sono stati stabiliti i criteri, conformi alla disciplina comunitaria sopra richiamata, per usufruire di tali agevolazioni. Il medesimo articolo 47, comma 2, prevede che le modalità di attuazione delle predette disposizioni per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  In proposito, deve richiamarsi l'articolo 1, commi da 365 a 373 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), recante disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in base al quale è stato stabilito che i titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero i lavoratori autonomi, che abbiano sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle aree colpite dal terremoto, possano usufruire di finanziamenti agevolati dallo Stato, solo se dimostrino di aver subito un «danno economico diretto», causalmente conseguente all'evento catastrofico stesso.
  Pertanto, alla luce di quanto suesposto si precisa che l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dovrà conformarsi al quadro normativo richiamato e dovrà tener conto dei connessi effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Sull'argomento la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile riferisce che a seguito dei citati eventi meteorologici avversi e ai conseguenti effetti sul territorio, alla data odierna, la regione Emilia Romagna, pur avendo formalmente richiesto la dichiarazione di stato di emergenza, in data 20 gennaio 2014, non ha ancora provveduto a far pervenire al Dipartimento, in ottemperanza alla direttiva «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100» del 26 ottobre 2012, tutte le indicazioni tecniche previste per completare l'istruttoria finalizzata alla dichiarazione dello stato di emergenza.
  Conseguentemente, non appena saranno pervenute dette indicazioni tecniche il Dipartimento si attiverà tempestivamente per avviare le citate attività istruttorie, in ottemperanza alla sopra indicata direttiva, per verificare in tempi rapidi se sussistono, per detti territori, i presupposti per la successiva deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

MODENA,MODENA - Prov,EMILIA ROMAGNA

EUROVOC :

corso d'acqua

inondazione