ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01863

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 151 del 14/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 14/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MINARDO ANTONINO NUOVO CENTRODESTRA 14/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/01/2014
Stato iter:
22/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/01/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/01/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/01/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/01/2014

DISCUSSIONE IL 22/01/2014

SVOLTO IL 22/01/2014

CONCLUSO IL 22/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01863
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Martedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151

   PAGANO e MINARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19, l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un'azienda agricola che chiedeva quali aliquote IVA dovessero applicarsi alle cessioni di origano immesso sul mercato, previa essiccazione, in buste sigillate a rametti o sgranato e alle cessioni di una miscela di erbe aromatiche composte da salvia, rosmarino, alloro e timo, richiamava il parere dell'Agenzia delle dogane che, con nota n. 137 dell'11 gennaio 2006, ha ritenuto che l'origano in rametti o sgranato debba «essere classificato alla voce NC 1211 9097, con riferimento alle Note esplicative sistema Armonizzato al capitolo 9, considerazioni Generali, lettera D), con le quali si evidenzia l'esclusione dell'origano e del rosmarino dal capitolo 9 pur potendo essere utilizzati come spezie»;
   a seguito di tale parere, l'Agenzia riteneva che l'origano immesso sul mercato previa essiccazione potesse essere qualificato analogamente a basilico, rosmarino e salvia, prodotti freschi destinati all'alimentazione, e assoggettato, pertanto, all'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, ai sensi del numero 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre per la miscela di erbe aromatiche, dovendosi far rientrare tale bene nella voce «spezie», si dovesse applicare l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 25 della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   successivamente la stessa Agenzia delle entrate, con risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, interpellata nuovamente sulla questione, ha rivisto la sua precedente posizione stabilendo che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, il numero 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve intendersi nel senso che solo alle cessioni di «basilico, rosmarino e salvia, freschi destinati all'alimentazione sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento»;
   l'Agenzia ha evidenziato come l'origano non sia stato letteralmente menzionato dal legislatore al citato numero 12-bis) della Tabella A, pur convenendo che «da un punto di vista tecnico-merceologico, appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia»: per tale motivo alle cessioni di origano, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, si deve applicare l'aliquota IVA ordinaria;
   all'origano, quale pianta agricola aromatica, dovrebbe invece essere applicata la stessa aliquota IVA del 4 per cento applicabile a basilico, salvia e rosmarino, ai sensi del numero 12-bis della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   la diversa tassazione di simili piante aromatiche rischia, infatti, di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento fiscale di uno degli alimenti aromatici più apprezzati ed importanti, anche in termini produttivi, soprattutto nel meridione d'Italia –:
   se intenda valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto di propria competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, in rametti o sgranato. (5-01863)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01863

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di porre in essere ogni atto di propria competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, in rametti o sgranato.
  A tal fine, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano, in buste sigillate a rametti o sgranato, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti con risoluzione n. 34/E del 21 febbraio 2006, con la quale è stato precisato che, a dette cessioni è applicabile l'aliquota ordinaria, atteso che in base al citato n. 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota IVA del 4 per cento si applica solo alle cessioni aventi ad oggetto il «basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione».
  L'interpretazione del citato n. 12-bis), della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, fornita con la richiamata risoluzione n. 34 del 2006, trae origine dalla tassatività dei beni indicati in tale disposizione nonché dalla natura agevolativa della stessa che, sulla scorta dei canoni ermeneutici individuati in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, deve essere interpretata in senso restrittivo.
  Pertanto, da un punto di vista tecnico-merceologico l'origano appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia, e quindi si sta valutando l'opportunità, compatibilmente con le disposizioni comunitarie, di applicare un'unica aliquota IVA per le piante agricole aromatiche.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

detrazione fiscale

pianta aromatica

commercializzazione

aliquota IVA

prodotto fresco