Legislatura: 17Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014
Primo firmatario: SCANU GIAN PIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 08/01/2014 VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 08/01/2014
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 09/01/2014 Resoconto MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 09/01/2014 Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) REPLICA 09/01/2014 Resoconto MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 09/01/2014
SVOLTO IL 09/01/2014
CONCLUSO IL 09/01/2014
SCANU, MAZZOLI e VILLECCO CALIPARI. —
Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
nell'ottobre 2011 veniva bandito un concorso VFP4 11a immissione 2012 per Forze armate, con iniziali 1.450 posti, poi aumentati durante l’iter concorsuale a 1.924 per poi, tramite decreto ministeriale n. 168 del 6 agosto 2012 e a graduatoria finale terminata, essere ridotti a 1.375, lasciando così a casa 549 ragazzi/e;
infatti, a conclusione dell'intero iter concorsuale viene stilata la graduatoria finale ma non viene pubblicata e il 20 giugno 2012 viene firmato un nuovo decreto ministeriale, il n. 138, che porta a 1.375 i posti utili con graduatoria definitiva di 2.055 unità che avevano superato le visite mediche;
con decreto ministeriale n. 168 del 6 agosto 2012 viene stabilito il taglio delle immissioni del concorso VFP4 lasciando così a casa 549 ragazzi/e;
77 dei 549 concorrenti vincitori «tagliati», avverso il provvedimento che disponeva i «tagli», hanno presentato ricorso al Tar del Lazio ed in data 13 novembre 2013 vi è stata la pubblicazione della sentenza n. 9672/2013 che ha una efficacia erga omnes;
con tale sentenza il Tar ha statuito l'accoglimento del ricorso principale, presentato 77 ragazzi, con conseguente annullamento, degli atti con esso impugnati;
le motivazioni della decisione possono essere così riassunte mediante i seguenti riferimenti testuali: «La riduzione dei posti messi a concorso è infatti stata disposta facendo generico riferimento ad esigenze di contenimento della spesa nello stesso esercizio finanziario in cui non solo era stata autorizzata l'assunzione di un numero di militari pari ai posti messi a concorso, ma era stato addirittura disposto l'incremento dei suddetti posti; nonché rispetto alla decisione, successiva, di indire un nuovo bando rimettendo a concorso i medesimi posti già oggetto di tagli.
(Omissis)
Tali operazioni di riduzioni, e successiva rimessa in gioco, dei posti messi a concorso sono stati effettuati quando ormai i nominativi dei vincitori erano noti per essere stata pubblicata la graduatoria di merito interessata dai tagli.
(Omissis)
Siccome la riduzione viene operata quando ormai erano stati resi noti i nomi dei vincitori, la scelta di non utilizzare la graduatoria comporta, oltre all'azzerando delle aspettative di reclutamento dei soggetti idonei in essa inseriti, anche l'ulteriore conseguenza del «disconoscimento degli esiti» della procedura concorsuale espletata e quindi, di fatto, si presta ad «eventuali forme subdole di rivalutazione dei risultati dell'organo tecnico che ha già espresso un giudizio» sui candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice (vedi, da ultimo, T.A.R. Puglia, Bari, sezione II, 21 novembre 2012 n. 1969).
(Omissis)
Appare evidente che, operando in tal modo, l'amministrazione è incorsa nell'eccesso di potere per difetto di motivazione e che la motivazione sulla spesa addotta a supporto della decisione di riduzione dei posti appare pertanto pretestuosa e contraddittoria rispetto al comportamento precedente e successivo della pubblica amministrazione che mostra un'altalenante e non coordinata serie di incrementi e riduzioni dei posti operate»;
la medesima sentenza ha inoltre «fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione che dovrà, in esecuzione della presente decisione, ripronunciarsi sulla questione»;
il Ministero della difesa, dopo 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nella specie in data 3 dicembre 2013, ha reso pubblico il decreto n. 273 del 2013 con cui è stato disposto il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di posti 2.229 per VFP4, suddivisi in 1.720 posti nell'Esercito, 215 posti nella Marina militare, 294 posti nell'Aeronautica militare, però senza prevedere il preventivo e ovvio «scorrimento» della graduatoria oggi esistente costituita dai 549 vincitori effettivi di concorso, ritenuti tali a seguito delle citata sentenza; vi è da aggiungere, inoltre, che il nuovo bando per l'anno 2014, appare contraddire quanto disposto dalle nuove misure adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, poiché, anche se il bando si riferisce a posti di lavoro a tempo determinato (4 anni) con il comportamento posto dalla pubblica amministrazione viene comunque eluso il principio volto a conseguire risparmi di spesa;
è infatti evidente che l'avvio di nuove procedure concorsuali è motivo di nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni;
si avverte pertanto la assoluta prioritaria necessità che vengano rispettate le norme che hanno dato certezze e hanno tutelato i diritti acquisiti da vincitori ed idonei di concorsi regolarmente banditi –:
se il Ministro intenda rinunciare ad un secondo grado di giudizio, ponendo in essere un provvedimento in autotutela finalizzato alla rimodulazione delle regole concorsuali del nuovo bando indicato, prevedendo così lo scorrimento della graduatoria esistente e permettendo la conseguente immissione dei 549 vincitori effettivi. (5-01820)
Poiché l'atto in discussione presenta strette analogie sia con quello degli Onorevoli Nastri e Cirielli, sia con altre interrogazioni a cui è stata fornita, a suo tempo, risposta (n. 5-00954 dell'On. Mazzoli e nella precedente legislatura n. 3-002960 del Sen. Chiurazzi e n. 5-07185 dell'On. Bellanova) si ribadiscono alcune delle argomentazioni già illustrate in tema di scorrimento delle graduatorie.
In primo luogo, premesso che le norme generali sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti non si applicano alle Forze armate così come sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si conferma che le citate misure del Ministro per la pubblica amministrazione circa la proroga dell'efficacia delle graduatorie (Legge n. 125/2013) non sembrano trovare applicazione nei concorsi per le Forze armate.
Tali concorsi, infatti, sono tuttora disciplinati, in modo esclusivo, dalle disposizioni contemplate dal Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
In tale contesto, si rammenta che l'intervento riduttivo dei posti concorsuali in parola – facoltà peraltro prevista dall'articolo 1, comma 11, del relativo bando – è correlato alla stringente necessità di pervenire a risparmi per effetto della cosiddetta «Spending Review» prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2012, che ha imposto all'Amministrazione di ridimensionare le spese relative ai reclutamenti dei diversi ruoli del personale, compresi i VFP4 delle tre Forze armate.
L'invocato ripristino delle precedenti posizioni concorsuali, come già rappresentato in precedenza, presenta alcuni profili di criticità, in quanto esso:
causerebbe una disparità per il personale partecipante agli altri concorsi degli altri ruoli che, parimenti, sono stati ridotti nell'anno 2013, i quali di conseguenza rivendicherebbero un analogo trattamento;
assorbendo i posti a concorso previsti per l'anno 2013 (compreso il concorso VFP4 del 2013), darebbe luogo anche ad una disparità di trattamento per i circa 8.500 VFP1 che hanno svolto la ferma nel 2012, i quali avrebbero l'opportunità di accesso ai concorsi VFP4 nel corrente anno.
Infine, in merito alla possibilità di «rinunciare ad un secondo grado di giudizio, ponendo in essere un provvedimento in autotutela finalizzato alla rimodulazione delle regole concorsuali...», la Direzione Generale competente in materia (nella fattispecie, PERSOMIL, che ha originato i concorsi in parola) sta, al momento, effettuando tutti gli approfondimenti, e le valutazioni che consentano – nel rispetto delle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa – l'adozione dei provvedimenti maggiormente idonei al perseguimento degli obiettivi di reclutamento della Difesa.
EUROVOC :assunzione
concorso amministrativo
personale militare
procedura amministrativa
esame medico