ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01727

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 139 del 17/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 16/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/12/2013
Stato iter:
08/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/01/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/01/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 08/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/01/2014

SVOLTO IL 08/01/2014

CONCLUSO IL 08/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01727
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 17 dicembre 2013, seduta n. 139

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la decisione 2013/678/Ue del Consiglio dell'Unione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea n. 316 del 27 novembre 2013, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'Iva i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui;
   la precedente decisione n. 2010/688/UE del 15 ottobre 2010 del Consiglio dell'Unione europea autorizzava l'Italia ad applicare il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, fino al 31 dicembre 2013, e la stessa decisione consentiva al nostro Paese di mantenere quale soglia massima per l'applicazione del regime, gli attuali 30.000 euro di fatturato;
   ciò avveniva in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la quale fissa la soglia per l'esenzione a 5 mila euro, e tale soglia è stata derogata comunque da numerosi Paesi dell'Unione europea, già autorizzati dal Consiglio ad adottare limiti ben più elevati;
   analogamente a quanto contenuto nella precedente decisione (n. 2008/737/Ce del 15 settembre 2008), lo stesso Consiglio aveva autorizzato l'Italia a conservare la citata soglia di 30.000 euro, al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali, stabilendo allo stesso tempo che l'autorizzazione sarebbe scaduta alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissassero una soglia comune di volume di affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'Iva, o al più tardi, entro il 31 dicembre 2013;
   con la decisione di esecuzione 2013/678/Ue del 15 novembre 2013, il Consiglio ha autorizzato il mantenimento del regime speciale di esenzione dall'Iva fino al 31 dicembre 2016 e l'aumento a 65.000 euro del volume d'affari annuo per l'accesso al regime speciale stesso; nelle motivazioni del provvedimento, il Consiglio osserva, tra l'altro, che l'importo è compatibile con la proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione europea il 29 ottobre 2004 che, allo scopo di semplificare gli obblighi Iva, intende permettere agli Stati membri di fissare fino a 100.000 euro la soglia di volume d'affari annuo per l'accesso al regime speciale di esenzione dall'IVA per le piccole imprese;
   in base alle dichiarazioni presentate nel 2012 (redditi 2011), l'esclusione dall'Iva entro il volume di affari di 65 mila euro determinerebbe l'esonero dalla contabilità Iva e dalla relativa presentazione della dichiarazione per circa 1,15 milioni di imprenditori individuali (pari al 62,15 per cento) e di 537 mila lavoratori autonomi (pari al 72,70 per cento);
   la decorrenza della nuova disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2014 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2016, salvo che nel frattempo non intervenga una nuova direttiva che, modificando gli importi dei massimali del volume di affari, stabilisca anche l'esenzione dall'Iva per i soggetti passivi rientranti nei nuovi parametri;
   secondo gli ultimi dati forniti dal dipartimento delle finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfettaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5 per cento per i primi 5 anni di attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro –:
   se e quali iniziative normative siano state adottate per armonizzare la legislazione nazionale vigente alla nuove normative europee, così da ampliare il numero dei contribuenti per i quali sono oggi previste semplificazioni e riduzioni degli obblighi fiscali, come l'esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni e dei versamenti periodici e dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto, e se sia stata valutata altresì la possibilità di estendere tale regime di vantaggio sia alle imposte dirette e all'IRAP, attraverso la previsione di un'aliquota di vantaggio, sia ai contribuenti minimi ai quali oggi si applica il limite dei 30.000 euro, così da sostenere maggiormente il rilancio dell'attività impresa. (5-01727)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01727

  Con il question time in esame si chiede «se e quali provvedimenti legislativi siano stati adottati per armonizzare la legislazione nazionale vigente alle nuove normative europee, così da ampliare il numero dei contribuenti per i quali sono oggi previste semplificazioni e riduzioni degli obblighi fiscali, come l'esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni e dei versamenti periodici e dell'acconto sull'imposta sul valore aggiunto, e se sia stata valutata altresì la possibilità di estendere tale regime di vantaggio sia alle imposte dirette che all'IRAP, attraverso la previsione dì un'aliquota di vantaggio, sia ai contribuenti minimi ai quali oggi si applica il limite dei 30.000 euro, così da sostenere maggiormente il rilancio dell'attività di impresa».
  Al riguardo, si rileva che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 316/37, del 27 novembre 2013, è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio 2013/678/UE del 15 novembre 2013, riguardante la proroga dell'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con contestuale innalzamento della relativa soglia a 65.000 euro.
  La proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2016, salvo entrata in vigore precedente di norme comunitarie relative che modifichino gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA. Inoltre né l'articolato, né i considerando prevedono limiti al campo di applicazione della deroga. Inoltre, all'articolo 1 è previsto un innalzamento della soglia a 65.000 euro.
  Con riguardo, poi, al quesito dell'Onorevole interrogante, al fine di sostenere il rilancio dell'attività d'impresa, di armonizzare la legislazione nazionale vigente alle nuove normative europee, incrementando la soglia dei ricavi a 65.000 euro per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, regime che comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota pari al 5 per cento, si fa presente che tale richiesta sarebbe suscettibile di comportare una perdita di gettito di circa 29 milioni di euro su base annua, nonché abbisognerebbe di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

esenzione fiscale

IVA

ravvicinamento delle legislazioni

Consiglio dell'Unione europea

imposta diretta

piccola impresa

debito