ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01637

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 130 del 03/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2013
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/12/2013
Stato iter:
30/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/01/2014
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 30/01/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/12/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/12/2013

DISCUSSIONE IL 30/01/2014

SVOLTO IL 30/01/2014

CONCLUSO IL 30/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01637
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo presentato
Martedì 3 dicembre 2013
modificato
Mercoledì 4 dicembre 2013, seduta n. 131

   GHIZZONI, COSCIA, DE MICHELI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che i regolamenti delle università statali riguardanti le tasse e i contributi per gli studenti iscritti devono rispettare i principi di equità, progressività e redistribuzione, e devono tener conto degli eventuali anni di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio, del reddito familiare ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), del numero di studenti iscritti appartenenti al medesimo nucleo familiare e della specifica condizione di studente lavoratore;
la grande maggioranza delle università statali, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, hanno adottato regolamenti nei quali la determinazione delle tasse e contributi dovuti da ciascuno studente si basa principalmente sul reddito familiare ISEE, da autocertificarsi in base alla normativa vigente da parte dell'interessato;
nei medesimi regolamenti sono sempre previste forme di verifica delle autocertificazioni prodotte e sanzioni per quelle risultate mendaci, spesso con forme di preventivo avviso bonario agli studenti affinché possano correggere eventuali errori, spesso involontari e dovuti all'inserimento dei dati nei moduli telematici, resi disponibili in rete;
il regolamento vigente presso l'Università di Roma «Sapienza» (http://www.uniroma1.it/node/5927) stabilisce invece che «lo studente che fa una falsa autocertificazione:
a) decade dal beneficio della riduzione delle tasse e deve pagare per l'anno di verifica l'importo delle tasse nella misura ordinaria;
b) deve pagare una sanzione pari a 3 volte il doppio della differenza tra l'importo delle tasse da versare relative alla fascia Isee accertata dagli uffici e le tasse pagate in base alla fascia Isee dichiarata in Infostud per l'anno accademico in cui la dichiarazione si è dimostrata non veritiera (Delibera N. 8/13 del 22 gennaio 2013). Le sanzioni si applicano anche se l'importo dichiarato è di poco discordante dall'importo verificato, in quanto la legge prevede solo il caso di dichiarazione falsa o veritiera, a prescindere dall'entità della differenza»;
in seguito al controllo delle autocertificazioni degli studenti iscritti all'Università di Roma «Sapienza» per l'anno accademico 2010/11 è risultato, come riportato da molti organi di stampa tra cui i quotidiani «Repubblica» e «Corriere della Sera», che centinaia di studenti sono stati sanzionati per autocertificazione non veritiera;
tra gli studenti sanzionati sono stati scoperti casi di macroscopica e scandalosa evasione fiscale della famiglia di appartenenza, che richiederanno anche l'intervento dei tribunali, ma si sono anche verificati casi di errori minuscoli o involontari;
a tutti gli studenti individuati come autori di autocertificazioni mendaci è stato richiesto di pagare, come stabilito dal regolamento di ateneo, il valore massimo della tassa di iscrizione più una multa pari a sei volte l'importo delle tasse dovute e non pagate, indipendentemente dall'entità dell'errore commesso e dalla fascia di reddito ISEE di effettiva e documentata appartenenza;
può quindi accadere che, per studenti provenienti da famiglie con reddito ISEE certificato molto basso, la cifra totale da pagare è superiore a duemila euro, anche nei casi in cui la tassa effettivamente evasa sia dell'ordine di qualche euro o decina di euro;
il mancato pagamento della sanzione blocca la carriera degli studenti interessati e risulterebbe che alcuni di loro stanno già abbandonando gli studi per l'impossibilità di pagare quanto richiesto dall'ateneo;
è pienamente condivisibile la scelta dell'ateneo di perseguire con estrema severità coloro che, dichiarando redditi e condizioni patrimoniali molto inferiori al reale, accedono a benefici riservati agli studenti meno abbienti e sottraggono fraudolentemente risorse all'università;
d'altra parte occorre prestare molta attenzione a singoli casi in cui la sanzione comminata può risultare sproporzionata rispetto al beneficio indebitamente ottenuto e potrebbe addirittura causare la conclusione forzata degli studi universitari per studenti provenienti da famiglie veramente poco abbienti –:
se il Ministro non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, affinché sulla base dei principi enunciati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, le pur irrinunciabili sanzioni per autocertificazioni mendaci siano maggiormente commisurate alla tipologia e all'entità dell'errore effettivamente commesso e delle somme sottratte all'università e all'erario. (5-01637)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01637

  Devo prima di tutto precisare che le regole sulla misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti universitari, sulle modalità e i termini per il relativo versamento, nonché sui controlli e sulle sanzioni per il mancato versamento, sono rimesse alle decisioni delle singole università, che adottano specifici regolamenti al riguardo. Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina legislativa in materia detta solamente i principi generali ai quali tali regolamenti si devono attenere. Trattandosi, dunque, di materia che rientra nell'autonomia degli atenei, risultano limitati i poteri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si riducono sostanzialmente alla richiesta di informazioni e chiarimenti.
  In merito alle regole applicate dall'Università di Roma «la Sapienza» e agli episodi segnalati nell'interrogazione, sono stati compiuti i dovuti approfondimenti.
  Da tali approfondimenti è emerso che la predetta università ha disciplinato le misure sanzionatorie a carico degli studenti che emettono dichiarazioni non veritiere in ordine all'indicatore della situazione economica equivalente, in analogia con i principi dettati dalla normativa generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; articolo 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, ora abrogata ma applicabile alla contribuzione per l'anno accademico 2010/2011). In base a questi principi, la non veridicità di un'autocertificazione comporta la decadenza dai benefici e la corresponsione di somme ulteriori a titolo di sanzione.
  Ne è derivata una disciplina effettivamente rigorosa. Indipendentemente dal modo in cui l'Università «La Sapienza» ha declinato il principio di proporzionalità della sanzione, deve riconoscersi che a questa disciplina non sono estranei principi di equità, di progressività e di redistribuzione, ai quali devono attenersi i regolamenti universitari.
  Dagli approfondimenti compiuti è anche emerso che l'Ateneo in questione ha introdotto specifici adempimenti per assicurare la veridicità delle dichiarazioni (in particolare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente) e che gli studenti sono stati adeguatamente informati delle regole da seguire per la dichiarazione dell'ISEE e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non esatte o non veritiere.
  Ciò premesso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca condivide le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione in merito alla ricaduta negativa che sanzioni eccessivamente rigorose potrebbero avere sul diritto allo studio degli studenti provenienti da famiglie meno abbienti.
  Il Ministro non mancherà di segnalare agli atenei l'esigenza di una corretta graduazione delle sanzioni. Aggiungo che il Ministro è disponibile a valutare, insieme al Parlamento, modifiche legislative che garantiscano le esigenze indicate.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1997 0306

EUROVOC :

fiscalita'

evasione fiscale

abbandono scolastico

insegnamento superiore

studente

universita'