ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01523

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 20/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 20/11/2013
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 20/11/2013
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 20/11/2013
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/11/2013
Stato iter:
27/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2013
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/11/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/11/2013
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2013

SVOLTO IL 27/11/2013

CONCLUSO IL 27/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01523
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN e OTTOBRE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), consente a coloro che acquistano un immobile ad uso abitativo, a titolo personale e non nell'esercizio di arti e professioni, di pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale rivalutato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, indipendentemente dal prezzo pattuito nell'atto di compravendita;
   il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all'articolo 10 modifica le aliquote dell'imposta di registro a decorrete dal 1o gennaio 2014 e, contestualmente, al comma 4 sopprime «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» in materia;
   tale ultima formulazione è molto generica e solleva diversi dubbi interpretativi su quali siano tutte le esenzioni e agevolazioni a cui si riferisce il comma 4 nelle intenzioni del legislatore –:
   se possa chiarire quali siano le esenzioni e le agevolazioni tributarie da considerarsi soppresse a decorrere dal 2014, in tale ambito se debba ritenersi soppresso anche l'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 e se invece ritenga opportuno prevedere una proroga dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale. (5-01523)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01523

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che modifica, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, relative ai trasferimenti immobiliari.
  In particolare, al comma 4, del predetto articolo 10, è prevista la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, e pertanto l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali siano le esenzioni e le agevolazioni tributarie da considerarsi soppresse a decorrere dal 2014, se debba considerarsi soppresso anche l'articolo 1 comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine, se non si ritenga opportuno prevedere una proroga dell'entrata in vigore del citato articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 modifica l'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro).
  Per effetto di tali modifiche, come rilevato dall'interrogante, viene previsto che, a partire dal 1o gennaio 2014, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sono soggetti all'imposta di registro, con l'aliquota del 9 per cento.
  Per i trasferimenti di case di abitazione per i quali ricorrono i requisiti previsti per l'acquisto della «prima casa», l'imposta di registro trova, invece, applicazione nella misura del 2 per cento.
  Il comma 4, del citato articolo 10, del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce, inoltre, che, in relazione ai trasferimenti indicati nell'articolo 1 della citata Tariffa, sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
  L'ampia formulazione del citato comma 4, dell'articolo 10, porta a ritenere che, in assenza di specifiche modifiche normative, dovrebbero risultare soppresse tutte le disposizioni concernenti l'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari che abbiano portata agevolativa.
  Sarà cura dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione delle norme tributarie, fornire in tempo utile chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni.
  Per quanto riguarda il regime del «prezzo-valore», richiamato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che l'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge Finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, stabilisce che: «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte dì registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
  Pertanto, in deroga all'articolo 43 del citato testo unico sull'imposta di registro che prevede, la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita dal valore catastale dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
  Tale disciplina si presenta come un sistema forfettario di determinazione della base imponibile e, quindi, non può essere ricondotto tra le previsioni di esenzioni o di agevolazioni cui fa riferimento l'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0023

EUROVOC :

acquisto della proprieta'

imposta di registro

politica fiscale

prezzo ridotto