ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01408

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 113 del 07/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/11/2013
Stato iter:
09/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/10/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/11/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/05/2014

DISCUSSIONE IL 09/10/2014

SVOLTO IL 09/10/2014

CONCLUSO IL 09/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01408
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo presentato
Giovedì 7 novembre 2013
modificato
Martedì 6 maggio 2014, seduta n. 223

   FRAGOMELI, MARCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
i comuni della Provincia di Lecco hanno conferito a «Idrolario S.r.l.» la gestione del servizio idrico integrato e, di conseguenza, sulla base dell'articolo 153 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli stessi hanno affidato alla società gestore le infrastrutture idriche in concessione d'uso gratuito;
l'articolo 115, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il conferimento e l'assegnazione di beni degli enti locali alle società partecipate sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali;
i comuni per realizzare tali beni, poi ceduti, hanno contratto mutui che incorporano il valore di tali beni;
la cessione di tali beni non può che avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti la cui cessione è esente da ogni imposta per legge (Cfr. sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro – sezione 1 – n. 325/01/11 pronunciata il 9 novembre 2011 e depositate in segreteria in data 6 dicembre 2011) –:
se il Ministro non ritenga opportuno chiarire che le rate di mutuo, rappresentando la manifestazione finanziaria conseguente all'assegnazione di beni degli enti locali alle società partecipate, sono soggette alla medesima disciplina di cui all'articolo l'articolo 115, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto che le somme ricevute dai comuni, a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo sostenute dal medesimo ente, debbano costituire meri trasferimenti di denaro irrilevanti ai fini IVA ex articolo 2, comma 3°, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 come è peraltro confermato dalla risposta dell'Agenzia delle entrate – direzione regionale per il Veneto del 4 luglio 2005 prot. 907-11526/2005 su interpello del comune di Livinallongo del Col di Lana, provincia di Belluno. (5-01408)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-01408

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, premesso che, in base all'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società partecipate sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali, e che la cessione di tali beni, secondo gli interroganti, non può che avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti ceduti, chiedono di sapere se il Ministro dell'Economia e delle finanze non ritenga opportuno chiarire che le somme ricevute dai Comuni a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo sostenute dal medesimo ente debbano costituire mero trasferimento di denaro, irrilevante ai fini IVA, come, peraltro, risulterebbe dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – del 4 luglio 2005 all'interpello del Comune di Livinallongo del Col di Lana, in provincia di Belluno.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici di Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione.
  L'articolo 153, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi e che di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.
  In altri termini, dall'analisi delle disposizioni di legge emerge che il soggetto gestore è obbligato, fra l'altro, a subentrare agli enti locali nel pagamento delle cosiddette «passività pregresse».
  Ciò posto, in base agli elementi desumibili dall'interrogazione in esame, al caso di specie sembrano potersi applicare i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 104/E datata 11 ottobre 2010.
  In base a detta Risoluzione, per stabilire il corretto trattamento IVA delle somme incassate dai Comuni occorre verificare la sussistenza dei presupposti necessari per collocare la fattispecie nel campo di applicazione dell'IVA.
  Con riferimento al requisito oggettivo, l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre. 1972, n. 633, definisce, tra l'altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni derivanti «in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
  Nella fattispecie in esame, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di servizi ai sensi del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Inoltre, in merito al profilo soggettivo, si osserva che l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'assunzione, da parte del gestore del servizio idrico, dell'onere di rimborsare all'ente locale concedente le rate di mutuo acceso da quest'ultimo, sembra costituire componente del corrispettivo della prestazione resa dall'ente locale (obbligo di permettere lo sfruttamento del servizio).
  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi (...) i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (...)».
  Tale previsione risulta conforme alla normativa comunitaria in materia di base imponibile IVA, secondo cui «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...) la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo (...)» (articolo 73 della Direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112).
  La conclusione sopra esposta resta valida anche nel caso in cui, in base alle pattuizioni contrattuali, la quota relativa al rimborso delle rate di mutuo sia eventualmente distinta dal canone da versare all'ente locale concedente.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che le somme incassate dai Comuni della Provincia di Lecco a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo di cui trattasi assumano la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, debbano essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria.
  Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ha ritenuto di dover impugnare la sentenza della Commissione Tributaria di Pesaro – citata nell'interrogazione in oggetto – sfavorevole all'Amministrazione Finanziaria. Il relativo giudizio è attualmente pendente presso la competente Commissione tributaria regionale.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

LECCO - Prov,LOMBARDIA

EUROVOC :

ente locale

risorse idriche

societa'

esenzione fiscale

politica fiscale

comune

rimborso