ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01378

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 112 del 06/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/11/2013
Stato iter:
09/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/01/2014
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 09/01/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2013

DISCUSSIONE IL 09/01/2014

SVOLTO IL 09/01/2014

CONCLUSO IL 09/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01378
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112

   GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
   con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale;
   la prima tornata per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale è stata bandita con decreto direttoriale n. 222 del 20 giugno 2012;
   l'articolo 8, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 aveva fissato il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale cinque mesi e sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, scaduto il quale si sarebbe provveduto alla sostituzione della commissione;
   l'articolo 1, comma 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aveva reso possibile prorogare, mediante specifico decreto direttoriale, il termine di cui sopra, relativamente alla prima tornata, al massimo fino al 30 giugno 2013; inoltre, il comma 394 del medesimo articolo stabiliva che anche il termine massimo del 30 giugno 2013, poteva essere ulteriormente prorogato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al massimo fino al 31 dicembre 2013;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2013 il termine massimo del 30 giugno 2013 è stato spostato al 30 settembre 2013;
   con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2013 il termine massimo del 30 settembre 2013 è stato spostato al 30 novembre 2013;
   con decreto direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici è stato fissato al 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno 2013 a seconda del numero dei candidati nei singoli settori concorsuali;
   con decreto direttoriale n. 1263 del 28 giugno 2013 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici è stato fissato al 23 settembre ovvero al 30 settembre 2013, a seconda del numero dei candidati nel singolo settore concorsuale;
   con decreto direttoriale n. 1718 del 20 settembre 2013 il termine del 23 settembre 2013 sopra citato è stato prorogato al 30 settembre 2013;
   con decreto direttoriale n. 1767 del 30 settembre 2013 il termine del 30 settembre 2013 è stato prorogato al 30 novembre 2013 per tutti i settori concorsuali;
   con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, è stata bandita la seconda tornata per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 ottobre 2013;
   i candidati alla prima tornata, non potendo conoscere in tempo utile l'esito della loro prima domanda di abilitazione, sono stati costretti a ripresentare la domanda di abilitazione per la seconda tornata;
   a norma dell'articolo 16, comma 3, lettera m) della legge n. 240 del 2010, risulta preclusa per un biennio la possibilità di ripresentare domanda di abilitazione (per qualunque fascia) a quei candidati che non avessero conseguita l'abilitazione;
   tale preclusione era basata sul fatto che la medesima legge stabilisce che ogni tornata si concluda entro cinque mesi dall'indizione e quindi non potrebbero verificarsi sovrapposizioni tra le successive tornate annuali, mentre tale termine di legge si è rivelato impossibile da rispettarsi già per la prima tornata;
   con nota ministeriale n. 3209 del 14 febbraio 2013, quindi mentre la procedura di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici era già in corso, tutti i candidati venivano inusualmente invitati a verificare la correttezza dei codici biblioteconomici delle pubblicazioni inserite a suo tempo nella domanda di partecipazione, ovvero anche a inserire quelli mancanti, con preciso riferimento, per quanto riguarda i settori cosiddetti «bibliometrici», ai codici di identificazione delle pubblicazioni relativi a due sole banche dati internazionali, per la precisione ISI e SCOPUS, di proprietà rispettivamente di Thomson-Reuters e di Elsevier, cioè delle due maggiori case editrici scientifiche internazionali, senza tener conto di altre banche dati internazionali di importante rilievo per determinate aree scientifiche;
   il succedersi delle proroghe e l'accavallarsi delle normative è testimonianza diretta dell'estrema farraginosità e della difficile verificabilità delle procedure fissate per il conseguimento dell'abilitazione, col risultato che si è diffusa una grande incertezza sia tra i commissari che tra i candidati;
   nella mozione n. 1-01152, presentata il 26 settembre 2012 dall'onorevole Mazzarella e firmata da deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari, veniva già segnalato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore che il cosiddetto «criterio della mediana» per il conseguimento dell'abilitazione individuato dal decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 appariva essere debole sia statisticamente che culturalmente, almeno secondo il giudizio di settori vasti e importanti delle comunità scientifiche nazionali e internazionali;
   con nota circolare n. 754 dell'11 gennaio 2013, rivolta principalmente a commissari e candidati, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore cercava di chiarire molti aspetti controversi della normativa procedurale e, in particolare, il fatto che il superamento dei criteri delle mediane non potesse essere considerato né sufficiente per conseguire l'abilitazione in presenza di un giudizio complessivo negativo, né necessario per conseguire l'abilitazione in presenza di un giudizio complessivo positivo;
   ciò nonostante la situazione è rimasta di grande incertezza sia per i commissari che per i candidati mentre si susseguono le prese di posizione critiche sulla procedura tecnica fissata per il conseguimento dell'abilitazione –:
   se il Ministro non ritenga opportuno un intervento di chiarimento definitivo sui molti aspetti controversi o dubbi delle procedure per il conferimento dell'abilitazione nella prima tornata, nonché sull'eventuale modifica dei criteri e parametri fissati per il suo conseguimento nelle tornate successive;
   quale sia la posizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui temi specifici sollevati in premessa, in particolare per quanto riguarda il sovrapporsi della seconda tornata con la prima e il divieto ai candidati non abilitati di ripresentare domanda. (5-01378)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01378

  La pubblicazione dei risultati della prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale sta per essere conclusa. Vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza di questo risultato: dopo cinque anni è ripartito il reclutamento dei docenti universitari.
  Il numero dei candidati è stato, in questa prima tornata, particolarmente alto, anche a causa del precedente periodo di interruzione; l'elevato numero di partecipanti ha contribuito a complicare questa fase iniziale di attuazione della riforma, comportando un notevole impegno per gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono stati costretti a richiedere e a disporre una serie di successive proroghe del termine di conclusione dei lavori, da ultimo fissato al 30 novembre 2013. Tale rinvio, come rilevato nell'interrogazione, ha causato una parziale sovrapposizione tra la prima e la seconda tornata. Per due differenti ragioni non si poteva, comunque, giustificare uno slittamento del termine di presentazione delle domande relativo alla seconda tornata: in primo luogo, perché era comunque esclusa la coincidenza tra i candidati dell'una e dell'altra, come ricordato nell'interrogazione, infatti, la legge prevede che siano esclusi dalla procedura di valutazione coloro che nel biennio precedente abbiano partecipato senza conseguire l'abilitazione; in secondo luogo, perché una proroga del termine per la presentazione delle domande per la seconda tornata non avrebbe consentito di mantenere la cadenza annuale dell'abilitazione, prevista dalla legge. La proroga è stata giustificata, per la prima tornata, dall'eccezionalità della situazione; disporla anche per la seconda avrebbe significato prolungare la logica dell'eccezione.
  Per quanto riguarda le questioni inerenti ai criteri di valutazione dei candidati e, in particolare, al criterio della mediana e alla scelta delle banche dati delle pubblicazioni, rilevanti ai fini del calcolo delle mediane stesse, il Ministro è ben consapevole dell'estrema difficoltà di definire e applicare simili criteri. Non a caso, il compito di calcolare le mediane relative ai docenti in servizio è stato affidato all'Anvur con il decreto ministeriale n. 76 del 2012. L'Anvur ha ritenuto di individuare le banche dati più diffuse e affidabili in quelle ISI-Thompson Reuters e Scopus-Elsevier. La richiesta di verificare i codici identificativi delle pubblicazioni relative a quelle banche dati, rivolta dal Ministero ai candidati, è stata una misura di garanzia per i candidati stessi.
  In ordine al criterio della mediana, poi il Ministero ha più volte chiarito (anche con la circolare citata nell'interrogazione) che il superamento degli indicatori numerici non è sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione, in quanto la valutazione complessiva deve fondarsi anche sull'analisi di merito della produzione scientifica da parte delle commissioni.
  Posso comunque assicurare che, al di là delle soluzioni fin qui date agli specifici problemi segnalati, è in corso un'approfondita riflessione sull'intero impianto della procedura di abilitazione scientifica nazionale, anche in vista di eventuali correzioni della disciplina.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0240

EUROVOC :

commissione ad hoc

insegnante