ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01366

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 110 del 04/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/11/2013
Stato iter:
17/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2014
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 17/12/2014
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/11/2013

DISCUSSIONE IL 17/12/2014

SVOLTO IL 17/12/2014

CONCLUSO IL 17/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01366
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Lunedì 4 novembre 2013, seduta n. 110

   RICCIATTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nel nostro ordinamento, il diritto all'educazione e all'istruzione per i soggetti affetti da disabilità è tutelato: dalla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 1992; dalla legge del 3 marzo 2009, n. 18, che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, impegnando gli Stati a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all'istruzione; dall'articolo 38, comma 3, della Costituzione, che sancisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale;
   l'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), prevedeva un tetto al numero di insegnanti di sostegno legato a criteri economico/organizzativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno»; e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, «nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente»;
   a seguito di tale pronuncia, numerosi tribunali amministrativi regionali, si sono pronunciati nello stesso solco ribadendo l'illegittimità della riduzione delle ore di sostegno, con la quale l'amministrazione scolastica adotta per gli alunni con disabilità grave un rapporto di ore inferiore ad 1/1 (cfr. per tutti TAR Sicilia n. 1850 del 14 ottobre 2013, TAR Sardegna n. 616 del 17 giugno 2011 e n. 1102 del 17 novembre del 2011);
   nonostante tali pronunce, ad oggi, numerosi uffici scolastici su gran parte del territorio nazionale, non si uniformano alla legge, garantendo un numero di ore settimanali ben al di sotto delle previsioni del legislatore;
   la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nel fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili, agli articoli 12 e 13 garantisce loro il necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al fine della loro integrazione scolastica;
   a causa della non autosufficienza del servizio erogato dagli uffici scolastici, in molti casi si ricorre a cooperative finanziate dalle amministrazioni locali, non sempre in grado di garantire gli standard di specializzazione richiesti dalla normativa vigente;
   in molte aree del Paese, a causa della crisi economica che colpisce anche i bilanci delle pubbliche amministrazioni, sta venendo meno anche il suddetto supporto (parziale) delle amministrazioni locali;
   nonostante l'immissione in ruolo di 26 docenti di sostegno in tre anni, così come stabilito dal decreto-legge n. 104 del 2013 recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», i dati della Flc Cgil nazionale, relativi all'anno scolastico 2012/2013, evidenziano una situazione di squilibrio tra le cattedre di sostegno messe a disposizione dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il numero degli alunni disabili, ben lontano da essere risolto con il recente decreto-legge;
   i dati della Flc Cgil riportano un divario del 2,4 nel Lazio dove 23.405 alunni disabili un anno fa erano seguiti da 9.889 insegnanti, 2,3 in Lombardia (31.327 studenti e solo 13.675 posti di sostegno), 2,2 in Veneto (15.479/6.908), 2,2 in Umbria (2790/1245), 2,2 in Abruzzo (5.842/2.639), 2,1 in Toscana (10.729/5.092), 2,1 in Liguria (5.102/2.434) e nelle Marche (5.827/2.718), 2,0 in Emilia Romagna (13.098/6.430), Piemonte (13.943/6.839), e Friuli (2.861/1.402). Al Sud la situazione è di poco migliore, ma non scende sotto il rapporto di 1,6 di Molise, Basilicata e Calabria (Campania, Puglia, Sardegna sono a 1,7, Sicilia a 1,8) –:
   quali misure intenda adottare per ripristinare la piena garanzia dei diritti delle persone disabili, così come previsto dal nostro ordinamento e ribadito dalle recenti pronunce della Corte costituzionale e dei TAR;
   se esistono strumenti di premialità economico/retributiva in favore dei dirigenti scolastici che razionalizzano la spesa pubblica, anche riducendo le ore per l'insegnamento di sostegno. (5-01366)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01366

  L'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali misure intenda adottare questo Ministero per garantire pienamente il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità.
  L'integrazione degli alunni con disabilità rappresenta una priorità assoluta per questo Ministero.
  Al fine di assicurare continuità al sostegno per gli alunni con disabilità unitamente alla piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale docente da destinare agli alunni con disabilità su posti vacanti e disponibili, di cui 4.447 per l'anno scolastico 2013/2014 e 13.342 per il corrente anno.
  Si tratta di interventi in linea con un ben preciso programma di valorizzazione del sostegno già in atto da alcuni anni, che prevede anche l'attivazione di posti in deroga, a fronte di situazioni di particolare gravità, secondo i principi riconosciuti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2010 in materia di diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito.
  Quanto al numero degli alunni con disabilità, nell'anno scolastico 2014/2015 si registra un leggero incremento degli stessi – 210.909 – rispetto ai 209.814 dell'anno precedente, mentre i posti di sostegno in organico di diritto sono attualmente 81.137, coperti con personale di ruolo, e arriveranno a 90.032 nel prossimo anno scolastico per effetto del piano di assunzioni previsto dal citato decreto-legge n. 104 del 2013.
  Dopo l'intervento della Corte costituzionale, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, all'articolo 9, comma 15, l'attivazione di posti in deroga per far fronte a situazioni di particolare gravità.
  Si è assistito così ad un aumento costante del numero degli insegnanti di sostegno cui ha fatto seguito un ulteriore incremento, disposto nell'arco di tre anni dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, della dotazione organica di diritto dei posti di sostegno di 26.684 unità, come ricordato dall'interrogante, con le conseguenti assunzioni in ruolo sui nuovi posti autorizzati, in aggiunta a quelle ordinarie di sostituzione del personale collocato a riposo.
  Inoltre il piano di assunzioni straordinario previsto da «La Buona Scuola» e la costituzione dell'organico dell'autonomia garantirà l'utilizzo di personale specializzato che risponde sia al diritto dell'alunno disabile all'istruzione e alla sua crescita personale, sia all'esigenza delle famiglie di avere docenti formati e preparati.
  Tutto ciò favorirà la continuità didattica e il rapporto di fiducia tra i docenti, le famiglie e questi alunni che hanno più degli altri bisogno di attenzioni e di insegnamenti specifici.
  Nella consapevolezza che la piena garanzia dei diritti delle persone disabili, nel mondo scolastico, passa anche attraverso la qualità formativa dei docenti, e al fine di superare una visione assistenzialista della scuola e di valorizzare le potenzialità degli alunni, il Ministero si sta adoperando per realizzare una scuola efficacemente inclusiva, dove la formazione dei docenti, sia iniziale che continua e specialistica, è posta in primo piano.
  Infatti, per la formazione iniziale degli insegnanti sono in fase di svolgimento i percorsi previsti dai decreto ministeriale n. 249 del 2010 per l'acquisizione del titolo di specializzazione, mentre per la formazione continua e specialistica dei docenti in servizio sono stati previsti nuovi percorsi formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici su specifiche tematiche. Proprio in questi mesi sono stati attivati i corsi di perfezionamento e master su autismo, sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale, rieducazione psicomotoria, disabilità sensoriali. Si tratta di 40 master per una platea di docenti superiore alle 11.000 unità.
  Inoltre, il recente decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014, nel dare attuazione all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede percorsi di formazione e aggiornamento obbligatorio in servizio, all'articolo 2 stabilisce specifiche attività formative finalizzate a potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità.
  Destinatario delle suddette è l'intero corpo docente, con priorità per coloro che si trovino a operare nelle classi con alunni con disabilità. Ciò al fine di fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

convenzione ONU

disabile

adattamento scolastico

ratifica di accordo

insegnante

integrazione sociale

diritto all'istruzione

amministrazione scolastica