ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01346

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 109 del 31/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2013
GOZI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 31/10/2013
Stato iter:
29/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/01/2014
Resoconto CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 29/01/2014
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/10/2013

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/11/2013

DISCUSSIONE IL 29/01/2014

SVOLTO IL 29/01/2014

CONCLUSO IL 29/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01346
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Giovedì 31 ottobre 2013, seduta n. 109

   ARLOTTI, PETITTI e GOZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   secondo la raccomandazione della Commissione europea del 13 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 159/45, il commercio illegale di esemplari delle specie contemplate dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (che attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973) «causa gravi danni alle popolazioni di specie selvatiche, riduce l'efficacia dei programmi di gestione relativi, indebolisce il commercio legale e sostenibile e minaccia lo sviluppo sostenibile, in particolare nelle economie in via di sviluppo di molti paesi produttori»;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della CITES;
   nel 2001 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato un decreto (decreto del Ministero dell'ambiente 3 maggio 2001 in materia di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali) che istituisce l'obbligo di registrare le movimentazioni di flora e fauna, che è stato seguito da un secondo decreto nel 2002 [decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 gennaio 2002 (registro di detenzione)];
   a seguito di alcune difficoltà di applicazione fatte presenti dalle Associazioni di categoria e dal Corpo forestale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto 5 ottobre 2010 che modifica il decreto ministeriale 8 gennaio 2002. Il decreto di modifica, in particolare, ha introdotto l'esenzione dalla tenuta del registro per i detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'Allegato B del Reg. CE 338/97, facilmente e comunemente allevate ed incluse nell'allegato 1 del decreto in parola, purché marcati secondo le modalità conformi alle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 2, del Regolamento CE 865/2006;
   il suddetto elenco è stato modificato ed ampliato con il decreto 8 aprile 2011;
   in Italia le norme e le sanzioni Cites sugli animali in via di estinzione non distinguono quelli selvatici da quelli nati in cattività, la cui provenienza lecita è garantita tramite microchip o anello («marcaggio»);
   con la raccomandazione del 13 giugno 2007 la Commissione europea ha indicato agli Stati membri le linee guida sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Essa prevede che gli Stati membri debbano adottare provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni per le infrazioni commesse (a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) 338/97) adeguate alla natura e alla gravità delle stesse, allo scopo di combattere il commercio illegale;
   nonostante il 16 giugno 2011, in sede di risposta all'interrogazione 5-03950 Gozi, il rappresentante del Governo condividesse la necessità di «rimodulare le sanzioni attualmente previste dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 150 del 1992 in misura della gravità decrescente delle violazioni» e affermasse che «il Ministero dell'ambiente sta operando in tal senso» tali sanzioni – che vanno da 3.098,00 a 9.296,00 euro – continuano ad applicarsi perfino agli errori amministrativi legati al registro di detenzione (3.098,00 euro per qualsiasi errore di questo tipo) – in violazione delle norme vigenti ed in particolare della raccomandazione (UE) del 13 giugno 2007, considerando nn. 5 e 6 – mentre il problema rappresentato dal mercato nero, responsabile per l'80 per cento del commercio illegale e stimato in 5 miliardi di euro, non è affrontato in un modo adeguato;
   l'Italia rimane così l'unico Stato membro che non si è ancora adeguato alla raccomandazione della Commissione del 2007;
   per applicare la CITES, ratificata in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, i Governi che l'hanno sottoscritta hanno istituito, all'interno dei ministeri competenti, gruppi di lavoro con membri del mondo associativo –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere urgentemente iniziative dirette alla rimodulazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 150 del 1992 in misura della gravità decrescente delle violazioni;
   se il Ministro interrogato non ritenga, sulla base delle istanze delle associazioni di categoria, di procedere all'ampliamento del numero delle specie per le quali vige l'esenzione dall'obbligo di registrare la movimentazione e alla realizzazione in tempi rapidi di un sistema di marcatura, capace di assicurare la tracciabilità in tempo reale delle operazioni commerciali, ma al tempo stesso capace di sollevare gli operatori economici da gravosi vincoli burocratici;
   se il Ministro interrogato intenda includere, in seno alla Commissione scientifica CITES presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un numero congruo di rappresentanti del mondo associativo e non profit specializzati e realmente operativi nel settore di fauna e flora. (5-01346)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0150

EUROVOC :

specie protetta

protezione della flora

commercializzazione

protezione degli animali

protezione della fauna

regolamentazione doganale

traffico illecito

commercio internazionale