ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01342

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 109 del 31/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: LEVA DANILO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 03/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 31/10/2013
Stato iter:
03/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/04/2014
Resoconto REGGI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 03/04/2014
Resoconto COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/10/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/04/2014

DISCUSSIONE IL 03/04/2014

SVOLTO IL 03/04/2014

CONCLUSO IL 03/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01342
presentato da
LEVA Danilo
testo presentato
Giovedì 31 ottobre 2013
modificato
Giovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

   LEVA, COCCIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 713 del 9 agosto 2013 «Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università Statali per l'anno 2013» con il quale si definiscono i criteri per l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di punto organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto legislativo 29 marzo, n. 49;
la relativa tabella di calcolo e ripartizione allegata al citato decreto ministeriale;
la totale assenza di informazione preventiva sulle nuove regole utilizzate ed il tempo di pubblicazione del decreto ministeriale citato (di cui si è venuto a conoscenza solo nel mese di ottobre) non hanno consentito una adeguata programmazione da parte delle università, che confidavano legittimamente almeno nella stessa percentuale di turn over ottenuta lo scorso anno;
le condizioni accertate e i parametri di riferimento presentano diverse anomalie, non ultima quella di non aver tenuto debitamente conto del limite previsto dal contenimento del 20 per cento delle entrate per tasse e contributi studenti rispetto al Fondo di funzionamento ordinario nello stesso anno;
la maggior parte delle penalizzazioni sono rilevate negli atenei collegati territorialmente al Centro-Sud, a dimostrazione della «fragilità funzionale» degli indicatori tecnico-economici presi a riferimento, che non tengono conto delle diversità oggettive delle medie di reddito pro-capite rilevate sui rispettivi territori di riferimento;
la condizione socio-economica dei diversi territori, in particolare quello della regione Molise, e la forte disoccupazione di larghe parti del Paese rischia di far gravare sulle famiglie anche gli inevitabili e maggiori costi degli studi universitari, venendo a mancare il sostegno dello Stato e di tutti quei soggetti che, a vario titolo, operano sul territorio;
per Atenei relativamente giovani, come è il caso dell'università degli studi del Molise, inseriti in un contesto territoriale economicamente e socialmente fragile, queste misure, che non tengono conto di rilievi oggettivi e facilmente rilevabili, rischiano di aprire fratture nel sistema universitario difficilmente colmabili;
l'obiettivo del Paese è quello, più volte ribadito, di far crescere tutto il sistema università e non quello di dividere gli atenei o sottrarre opportunità e risorse a taluni per dare ad altri, con l'auspicio di ripristinare le condizioni affinché si possa superare le difficoltà che il sottofinanziamento del sistema universitario pone a tutti gli atenei;
lo scorso anno era stata correttamente inserita una soglia circa i massimi e i minimi dell'applicazione dei criteri di ripartizione sulla base degli indici ministeriali e visto che tali criteri (già criticabili per i motivi sopra esposti) sono stati questo anno applicati, senza motivazione apparente, in assenza di soglia correttiva e di salvaguardia, come era quantomeno lecito attendersi;
il Ministro può modificare il proprio decreto e correggere le deviazioni qui evidenziate, peraltro attivate in assenza di qualunque indicazione tecnica o normativa di riferimento, prendendo atto non solo delle legittime aspettative degli Atenei ma anche delle inevitabili conseguenze negative prodotte sull'equilibrio del sistema universitario, considerate le ricadute che tali decisioni rivestono nelle prospettive di sviluppo degli atenei;
l'interesse costituzionalmente garantito a tutela di una istruzione universitaria di qualità nell'intero territorio del Paese a parità di condizioni;
essendo palese che questa limitazione – più accentuata per le università del Mezzogiorno – penalizza la sostenibilità dei corsi di studio e, quindi, le prospettive di sviluppo e di crescita degli stessi rispetto ad altri contesti territoriali;
il rapporto tra costi fissi e entrate complessive delle singole università è fortemente condizionato da fattori esterni che riguardano le singole realtà universitarie ed il contesto socio-economico in cui operano, in particolare quello molisano;
per le motivazioni suesposte, sarebbe auspicabile un intervento ministeriale nella direzione dell'equità tra gli atenei nella ripartizione dei sacrifici imposti a tutti al fine di operare una distribuzione meno squilibrata;
rispondere alle esigenze obiettive di equità, rende possibile per tutti gli atenei un adeguamento normalizzato e senza eccessive ricadute negative per il futuro dei singoli atenei e per lo sviluppo armonico del sistema universitario italiano –:
quali correttivi il Ministro interrogato voglia predisporre per correggere gli evidenti effetti negativi, iniqui e distorsivi a danno dell'ateneo molisano, come di molti altri atenei, prodotti dalla applicazione del decreto ministeriale n. 713 del 2013 per l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di punto organico, che non tiene in debito conto né delle diverse realtà territoriali in cui le università si trovano ad operare, che non consente a molti atenei, tra cui quello molisano, di reperire adeguate risorse da fonti esterne, né di aumentare il livello di tassazione a carico degli studenti; né della bassa età media del personale in servizio che limita fortemente il turn over;
se il Ministro interrogato intenda intervenire in maniera urgente fin da subito per reinserire la clausola di riequilibrio (già esplicitamente prevista nel decreto ministeriale dello scorso anno) relativa al limite massimo del 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dell'anno precedente. (5-01342)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01342

  La questione sollevata dall'onorevole interrogante riguarda l'attuazione di disposizioni normative che sono state approvate nel corso della precedente legislatura.
  Ricordo infatti che il decreto ministeriale n. 713 del 9 agosto 2013 ha definito i criteri per l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni consentite nell'anno 2013, contingente che è espresso in termini di cosiddetti «punti organico». Per quanto concerne il caso dell'Università del Molise, alla stessa sono stati assegnati 0,62 punti organico.
  Il contenuto del citato provvedimento era peraltro ampiamente vincolato da una precisa disposizione di legge rivolta alla riduzione delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 112 del 2008, (introdotto dal decreto-legge n. 95 del 2012 cosiddetto spending review) il quale, per un verso, ha modificato la percentuale del turn over nelle università per il triennio 2012-2014, fissando il limite alle nuove assunzioni al 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente; per un altro verso, ha stabilito che i criteri per definire il contingente di spesa disponibile per le assunzioni per l'anno 2013 dovevano essere stabiliti tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 che ha rivisto i parametri di distribuzione delle facoltà assunzionali tra gli atenei.
  Il decreto-legge n. 95 del 2012, dunque, ha esteso l'applicazione dei criteri contemplati dal decreto legislativo n. 49, inizialmente previsti per il solo anno 2012, anche agli anni successivi, e ha cancellato la facoltà dell'amministrazione di prevedere un limite massimo o minimo per il turn over dei singoli atenei. La soglia massima del 50 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, prevista nel decreto sulle facoltà assunzionali del 2012, era stata infatti introdotta in forza di quanto previsto nella versione previgente dell'articolo 66, comma 13, del decreto legislativo n. 112 del 2008. In assenza di una simile previsione, per il 2013 non si è potuto fissare un simile limite.
  Un intervento nel senso auspicato dall'interrogante presuppone necessariamente una modifica legislativa che è all'esame del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro, nelle sue linee programmatiche, ha infatti manifestato il proprio intendimento di realizzare un'ampia opera di semplificazione, sia dal lato normativo che da quello finanziario, nei settori di competenza del dicastero.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

fiscalita'

universita'

insegnamento superiore

condizione economica

fissazione dei prezzi

debito