ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01223

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/02165
Firmatari
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
23/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2014
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 23/01/2014
Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/10/2013

DISCUSSIONE IL 23/01/2014

SVOLTO IL 23/01/2014

CONCLUSO IL 23/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01223
presentato da
LIUZZI Mirella
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   LIUZZI, DE LORENZIS, CRISTIAN IANNUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, CATALANO e DELL'ORCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il giorno 4 agosto 2013 Il Fatto Quotidiano, ha pubblicato a mezzo stampa on line la denuncia di una pendolare sanzionata a causa del titolo di viaggio in formato elettronico e non cartaceo, non valido per i treni regionali Trenitalia;
   la cittadina ha successivamente richiesto l'annullamento della sanzione amministrativa poiché la procedura di acquisto e pagamento era avvenuta correttamente;
   in base a quanto si legge nell'articolo, la divisione passeggeri regionale di Trenitalia ha tempestivamente risposto al reclamo, riconfermando la bontà della sanzione amministrativa e citando le condizioni generali di trasporto secondo le quali «è considerato mancanza del biglietto anche il caso dell'impossibilità di esibire la stampa dell’home printing»;
   acquistare sul sito di Trenitalia un biglietto elettronico, contenente il QR-code (leggibile anche su tablet e dai più comuni lettori ottici) e codici identificativi, risulta quindi non sufficiente per viaggiare sui treni Regionali. A detta dello scrivente, non è in linea con la politica di digitalizzazione del Paese e l'utilizzo sempre maggiore dei dispositivi mobili per acquistare beni o servizi, che Trenitalia abbia ancora nel 2013 queste limitazioni sui titoli di viaggio regionali;
   l'interrogante aggiunge che, sotto idrofilo giuridico non vi dovrebbe essere oggi alcuna differenza tra stampa di un documento informatico e il medesimo documento in formato digitale;
   in un'ottica in cui gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) mirano ad un commercio elettronico e all'informatizzazione dei servizi, è incomprensibile non applicare la medesima filosofia di marketing dei biglietti dell'alta velocità anche per i treni regionali;
   a parere dell'interrogante si potrebbero incentivare gli investimenti per disporre i controllori dei sistemi e dell'alfabetizzazione informatica, necessari ad effettuare i controlli e facilitare la fruibilità del servizio;
   il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
   l'articolo 16 della Costituzione tutela la libera circolazione dei cittadini e la mobilità;
   l'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, inerente alle «Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto» prevede al comma 1 che: «Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale» –:
   se sia possibile intervenire per regolarizzare la possibilità di consentire ad un viaggiatore di usare un biglietto acquistato on line in formato elettronico su tutte le categorie di treni dell'azienda Trenitalia-Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiano;
   se la stampa obbligatoria dei biglietti regionali di Trenitalia non vada in controtendenza con gli obiettivi della digitalizzazione dei servizi pubblici al fine di aumentare i profitti mediante l'informatizzazione e allo stesso tempo agevolare i clienti. (5-01223)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-01223

  Con riferimento ai disagi segnalati dagli Onorevoli Interroganti in merito all'uso dei biglietti acquistati on-line sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato.
  Al riguardo, Ferrovie dello Stato ha evidenziato che, effettivamente, fino allo scorso 31 ottobre, le norme che regolavano l'acquisto dei biglietti on-line del trasporto regionale, riportate nelle «Condizioni Generali del Trasporto Passeggeri di Trenitalia» (Parte III Trasporto Regionale – Paragrafo 3 – Canali di Vendita e tipologia dei titoli di viaggio - punto 1) prevedevano che dal sito www.trenitalia.com si potessero acquistare biglietti (e abbonamenti) che dovevano essere tassativamente stampati a cura dell'acquirente (home printing).
  Nelle medesime norme veniva chiarito che, non esibendo la ricevuta di stampa o non presentando un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore veniva considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla normativa regionale vigente; tale indicazione era ribadita nel procedimento di acquisto del biglietto regionale on-line, dove – prima della concretizzazione dell'acquisto stesso, con l'inserimento della modalità di pagamento – appariva un messaggio (con un punto esclamativo di colore rosso) con la seguente dicitura: «Il biglietto elettronico regionale è emesso già convalidato. Stampa l'allegato in PDF alla mail di conferma che costituisce biglietto. Il biglietto è nominativo e associato a nome e cognome inseriti all'atto della registrazione on-line o nei dati del viaggiatore, pertanto, a bordo tali dati saranno soggetti a riscontro con documento d'identità valido».
  Dal 1o novembre 2013, in aggiunta a quella appena indicata, è stata introdotta, da parte di Ferrovie dello Stato, una nuova modalità di controllo del biglietto elettronico regionale (BER), che consente di mostrare il biglietto tramite schermata da supporto elettronico (pc, tablet o smartphone), a condizione che il cliente sia in grado di esibire correttamente l'allegato ricevuto (e non stampato), incluso il codice Quick Response, che raccoglie tutti i dati del titolo di viaggio elettronico; il biglietto regionale elettronico acquistato on-line è già validato e consente di viaggiare sul treno regionale prescelto o su un altro in servizio sulla stessa tratta, in partenza entro le quattro ore successive; può essere acquistato da sette giorni prima della data del viaggio fino a 30 minuti prima della partenza. In ogni caso, dovrà essere sempre esibito un documento di identità valido.
  Tale nuova modalità non si applica agli abbonamenti regionali acquistati on-line, che devono essere sempre stampati dall'acquirente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto ferroviario

rete ferroviaria

utente dei trasporti

trasporto viaggiatori

libera circolazione dei lavoratori

vendita