ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 92 del 08/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2013
Stato iter:
16/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/10/2013
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2013
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/10/2013
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2013

SVOLTO IL 16/10/2013

CONCLUSO IL 16/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01163
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Martedì 8 ottobre 2013, seduta n. 92

   PISANO e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto sancito dall'articolo 1129 del codice civile e dall'articolo 9 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, l'amministratore deve far transitare su un conto corrente bancario o postale intestato al condominio tutte le somme introitate dai condomini (ad esempio contributi versati a copertura delle spese ordinarie e straordinarie) o da terzi (ad esempio rimborso assicurativo, fitti attivi di locali condominiali), nonché quelle a chiunque erogate per conto del condominio (ad esempio pagamenti a fornitori, erario, pubbliche amministrazioni);
   ciascun condomino può richiedere all'amministratore di prendere visione della rendicontazione periodica del conto corrente condominiale, e se interessato, a sue spese, di prenderne copia;
   l'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che: «Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale»:
    a) se il cliente è persona fisica euro 34,20;
    b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica euro 100,00»;
   la Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008 e la Sezione III della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 16920 del 21 luglio 2009, hanno affermato che l'amministratore e l'assemblea, nell'ambito del condominio, non possano in alcun modo essere paragonati agli organi di un ente di gestione o, ancora più in generale, di una persona giuridica ed in particolar modo hanno ulteriormente precisato l'inesistenza giuridica del condominio e di conseguenza la natura parziaria e non solidale delle obbligazioni condominiali;
   l'amministratore è cliente persona fisica, a nulla rilevando che sul conto affluiscano somme che egli incassa o paga nell'interesse del condomino –:
   se intenda adottare una circolare al fine di chiarire l'applicazione della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura pari ad euro 34,20 riservata alle persone fisiche. (5-01163)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01163

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono l'adozione di un'apposita circolare che chiarisca l'imposta di bollo da applicare, ai sensi della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli estratti conto e altri documenti inviati dalle banche e relativi ai conti correnti intestati ai condomini
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  Ai fini dell'imposta di bollo, l'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che l'imposta dovuta per gli estratti di conto corrente venga applicata nella misura di euro 34,20, se il cliente è persona fisica e, nella misura di euro 100, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
  Con riferimento al condominio, la Corte di Cassazione con sentenze n. 9148 dell'8 aprile 2008 e n. 16920 del 21 luglio 2009, ha affermato che l'amministratore e l'assemblea nell'ambito del condominio non possono essere paragonati agli organi di un ente di gestione o, ancora più in generale, ad una persona giuridica.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la previsione normativa in argomento è stata oggetto di interpretazione con la circolare n. 15 del 10 maggio 2013.
  In tale sede, è stato ribadito che il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, agli estratti di conto corrente è differenziato in ragione del soggetto titolare del rapporto, ed è pari ad euro 34,20, su base annua, se il cliente è persona fisica, e ad euro 100, su base annua, se il cliente è diverso da persona fisica.
  A tal fine, occorre considerare il soggetto che risulta intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio.
  Sulla base di tale principio, con riferimento ai conti correnti intestati ad imprenditori individuali, è stato precisato che l'imposta deve essere comunque applicata nella misura prevista per le persone fisiche, a prescindere dall'attività svolta da tale soggetto.
  In considerazione della previsione dettata dal richiamato articolo 13, comma 2-bis, ed in assenza di specifiche previsioni al riguardo, deve, dunque ritenersi che nel caso in cui il conto corrente sia intestato al condominio, trattandosi di soggetto diverso da persona fisica, l'imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di euro 100,00.
  Non sembra assumere rilievo al riguardo, la circostanza che la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il condominio non possa essere assimilato «agli organi di un ente di gestione o, ancor più in generale di una persona giuridica».
  La previsione normativa dettata dall'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 assoggetta, infatti, all'imposta di bollo nella misura di euro 100 tutti i rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
  È opportuno rappresentare, comunque, che la problematica in esame appare meritevole di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1972 0642

EUROVOC :

applicazione della legge

persona fisica

condominio