ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 88 del 01/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 01/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/11/2013
Stato iter:
11/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/12/2013
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/10/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/11/2013

DISCUSSIONE IL 11/12/2013

SVOLTO IL 11/12/2013

CONCLUSO IL 11/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01101
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Martedì 1 ottobre 2013, seduta n. 88

   RIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il 2009 e dall'articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il 2010, è stata prevista la tassazione agevolata per alcune voci di salario accessorio erogato ai lavoratori dipendenti;
   le suddette norme prevedono che per i periodi di imposta per il periodo dal 2009 al 2012 ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore per 2009 a 35.000 euro e per il 2010 a 40.000 euro, si applica il regime dell'imposta sostitutiva del 10 per cento nel limite massimo di 6.000 euro lordi annui alle quote di salario accessorio erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e corredate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
   l'Agenzia delle entrate – direzione Roma – con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010, rispondendo ad un parere richiesto da alcuni lavoratori, per la fattispecie in questione che riguardava l'applicazione della norma sulla tassazione agevolata alle indennità e/o maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro prestato in base ad un orario su turni, si è espressa affermando che «l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa» e che la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro sia adottata per la prima volta dall'impresa ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che, come richiede il precetto di legge, dia luogo a «incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa»;
   l'AMAT di Palermo non ha applicato il regime di tassazione agevolata per tutte le quote di salario accessorio legato alla produttività, limitandone solo l'applicazione al lavoro straordinario;
   i lavoratori hanno più volte chiesto all'azienda l'applicazione del regime agevolato di tassazione per tutto il salario accessorio legato alla produttività, e ad oggi l'AMAT è inadempiente –:
   se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative, se del caso anche attraverso una nota interpretativa di chiarimento, al fine di dare la certezza applicativa del regime agevolato sia all'azienda che agli stessi lavoratori che hanno avviato azioni di recupero della differenza di imposizione attraverso l'Agenzia delle entrate. (5-01101)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 dicembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01101

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante sollecita un chiarimento interpretativo in merito al regime fiscale in base al quale l'azienda AMAT di Palermo assoggetta talune quote di salario accessorio, legato alla produttività, erogato ai propri dipendenti, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dell'azienda medesima.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.
  Giova richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
  Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ha introdotto un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'imposta si applica, entro il limite complessivo di 3.000 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano conseguito, nel 2007, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi.
  Il regime di tassazione agevolata è stato ripetutamente prorogato, di anno in anno sia pur con diverse rilevanti modifiche.
  Per le annualità 2009 e 2010, rispettivamente, l'articolo 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e l'articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno previsto l'applicazione della misura entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno ad imposta sostitutiva.
  Con riguardo al periodo di imposta 2011, l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva (entro il medesimo limite di 6.000 euro), in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro, in presenza di uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.
  L'agevolazione in discorso è stata prorogata, con modificazioni, per l'anno 2012, dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dall'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183. In attuazione di quest'ultima norma è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
  In virtù delle nuove disposizioni l'imposta sostitutiva sulle componenti reddituali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, si applica, nei limiti di 2.500 euro lordi, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro (al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva).
  Da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è stata introdotta una speciale agevolazione per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di spesa di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 sono stati individuati in dettaglio l'oggetto e la misura di detta speciale agevolazione.
  Così delineata la cornice normativa del beneficio fiscale, sotto il profilo strettamente operativo, è stata introdotta nella certificazione unica CUD 2010 (anno di imposta 2009) un'apposita sezione relativa alla tassazione agevolata delle somme erogate per l'incremento della produttività.
  A seguito dell'emanazione da parte dell'Agenzia delle entrate della risoluzione n. 83/E del 2010, con la quale sono state precisate più in dettaglio le voci di salario accessorio soggette al regime di tassazione agevolato, all'interno delle istruzioni della certificazione unica CUD 2011 (anno di imposta 2010) nella predetta sezione è stata prevista anche l'indicazione dei compensi erogati a titolo di «indennità o maggiorazioni di turno».
  Per evitare disagi ai contribuenti lavoratori che, in sede di prima applicazione della norma, non avevano goduto dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate evidenzia che sono state previste specifiche modalità di recupero delle somme relative alle annualità 2008 e 2009, tramite la presentazione del modello 770/2011 ovvero, in particolare, mediante l'utilizzo del quadro QR appositamente inserito nella dichiarazione dei redditi (Unico PF 2011).
  Giova sottolineare che, per l'anno di imposta 2012, nel caso in cui per tali somme il sostituto d'imposta abbia applicato la tassazione ordinaria, provvedendo comunque all'indicazione delle stesse, nell'apposita sezione del CUD 2013 relativa alle somme erogate per l'incremento della produttività, il dipendente ha ancora la possibilità di usufruire della tassazione agevolata presentando una dichiarazione integrativa Unico PF 2013.
  In ogni caso, i soggetti interessati che non abbiano già utilizzato le modalità di recupero sopra indicate possono presentare, sussistendone i presupposti, un'autonoma istanza di rimborso, nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.
  Per quanto attiene in particolare alla questione prospettata dall'onorevole interrogante per le annualità dal 2009 al 2012 il regime agevolato in questione trova applicazione alle somme erogate per prestazioni di lavoro correlate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
  Con circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 l'Agenzia delle entrate ha precisato che «possono rientrare nella misura anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni», posto che l'organizzazione del lavoro a turni è suscettibile di costituire una forma di efficienza organizzativa.
  Con circolare n. 47/E del 27 settembre 2010 è stato chiarito che – analogamente a quanto avviene per la prestazioni di lavoro straordinario – l'agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa. In altri termini, la correlazione tra le prestazioni rese e l'incremento di produttività, che giustifica l'applicazione della misura agevolata, rientra nelle valutazioni proprie del datore di lavoro.
  È necessario, per il riconoscimento del beneficio in discussione, che il perseguimento delle finalità di incremento di produttività ed efficienza, alle quali è collegata l'erogazione delle somme, trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro da effettuarsi nell'apposito spazio della certificazione CUD, con il codice BX, e, per le somme erogate nel 2011 e 2012, inoltre, che le stesse trovino riscontro nei contratti collettivi aziendali e territoriali (cfr Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011).
  Le somme corrisposte a titolo di premio di produttività, in retribuzione del lavoro complementare per turni, risultano quindi agevolabili, nei limiti indicati dalla normativa richiamata e secondo le indicazioni fornite dalla precedente prassi amministrativa, a condizione che il datore di lavoro annoti nel CUD la riconducibilità delle stesse ai parametri di produttività ed efficienza organizzativa.
  L'Agenzia ribadisce, pertanto, che la predetta certificazione nel CUD costituisce requisito imprescindibile, in assenza della quale non è possibile recuperare le imposte versate in misura ordinaria mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa – se nei termini – o di un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene opportuno precisare che ha emanato la circolare n. 15 del 3 aprile 2013, concernente le modalità di applicazione del regime di tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività per l'anno 2013.
  In tale documento di prassi è stato chiarito che, come previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, per retribuzione di produttività, assoggettata al regime di tassazione agevolata in argomento «si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione».
  Si tratta pertanto di voci retributive separatamente valorizzate all'interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all'andamento dell'impresa.
  Tali voci possono essere collegate, ad esempio, all'andamento del fatturato, ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro, a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie, alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia o a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, a premi di rendimento o produttività (quali ad esempio quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda quali quelli costituiti da a ciclo continuo, sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche.
  In alternativa, il cennato decreto Presidenziale all'articolo 2 formula un'ulteriore definizione di retribuzione di produttività, secondo cui possono essere ricomprese le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
   a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
   b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
   c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
   d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'articolo 13 della legge n. 300 del 1970.

  Alla luce di quanto suesposto, il Ministero del lavoro, pertanto, sottolinea che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui si discute, occorre aver riguardo in via prioritaria alla disciplina della contrattazione collettiva, siglata a livello aziendale o territoriale, cui è demandata l'individuazione nel dettaglio delle voci retributive e/o delle indennità interessate dal beneficio fiscale.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DECRETO LEGGE 2008 0093

EUROVOC :

reddito complementare

condizioni e organizzazione del lavoro

complemento retributivo

organizzazione del lavoro

retribuzione del lavoro

salario

imposta

salariato