ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00852

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
15/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2013
Resoconto D'ANGELIS ERASMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 15/10/2013
Resoconto CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/08/2013

DISCUSSIONE IL 15/10/2013

SVOLTO IL 15/10/2013

CONCLUSO IL 15/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00852
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66

   CATALANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   risulterebbe all'interrogante che la CRAFT s.r.l avrebbe prodotto e sviluppato, tramite i propri laboratori, il software proprietario del sistema Sicve-TUTOR;
   il progetto realizzava un «sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade ed autostrade» (brevetto IT 01310318 depositato il 9 novembre 1999), e permetteva di monitorare tutta l'autostrada e non singoli punti di rilevamento come avviene con qualsiasi misuratore di velocità istantanea (autovelox);
   nel 2000, il progetto sarebbe stato presentato ad Autostrade per l'Italia s.p.a. (sede di Firenze) e alla polizia stradale;
   successivamente all'incontro di cui sopra, non vi sarebbero stati altri contatti tra le parti;
   secondo quanto si apprende dalla stampa, nel 2004, polizia stradale e Autostrade avrebbero annunciato di aver inventato e brevettato un sistema di controllo della velocità media (SICve) per il controllo dei veicoli su strade;
   tale sistema risulterebbe essere analogo a quello brevettato dalla Craft;
   il caso è stato oggetto di valutazione da parte dei tribunali, ed il giudizio è, ad oggi, ancora in corso;
   la vicenda, sebbene strettamente connessa a problematiche di royalty, presenta criticità relative al servizio offerto da ANAS s.p.a;
   dalla documentazione depositata dalla pubblica amministrazione si evincerebbe che l'apparecchiatura SICve (Sistema informativo controllo velocità)-VERGILIUS sarebbe stata omologata e approvata con decreto dirigenziale n. 3999 del 24 dicembre 2004 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della relativa richiesta fatta da Autostrade per l'Italia s.p.a.;
   detto provvedimento di omologa si riferirebbe al sistema SICve-TUTOR con cui Autostrade per l'Italia s.p.a., ha operato, ed opera, sulle strade di sua pertinenza;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali n. 1007 del 9 novembre 2006, n. 56082 dell'8 luglio 2008, n. 28251 del 29 marzo 2010, n. 97818 del 9 dicembre 2010, su richiesta di Autostrade per l'Italia s.p.a., ha esteso l'approvazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori;
   con decreto dirigenziale n. 97818 del 9 dicembre 2010, dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l'Italia s.p.a., sarebbero state trasferite a nome della Autostrade Tech s.p.a., subentrata dal 1o gennaio 2010 ad Autostrade per l'Italia s.p.a. nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocità (SICve);
   con i decreti Dirigenziali n. 1406 del 15 marzo 2011, n. 4411 del 5 settembre 2011, 4413 del 5 settembre 2011, n. 5183 del 21 ottobre 2011, n. 1254 del 6 marzo 2012, n. 1255 del 6 marzo 2012, l'approvazione/omologazione del sistema SICve sarebbe stata estesa a versioni con variazioni di software e di processori richieste da Autostrade Tech s.p.a.;
   in tutte le omologazioni/approvazioni non risulterebbe, però, l'omologa del sistema SICve-Vergilius;
   il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l'Italia s.p.a. a nome della Autostrade Tech s.p.a., avvenuto con decreto dirigenziale n. 97818 del 9 dicembre 2010, dovrebbe ritenersi nullo a norma del comma 5 dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (omologazione ed approvazione) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che recita testualmente «l'omologazione o l'approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi»;
   le omologazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per l'Italia s.p.a. e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech s.p.a., essendo la citata disposizione inderogabile. Quest'ultima società, infatti, pur facendo parte del gruppo Autostrade per l'Italia spa, è una società di servizi distinta dalla prima;
   a quanto consta all'interrogante Autostrade Tech s.p.a. non avrebbe mai richiesto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alcuna omologazione/approvazione a proprio nome. Pertanto, tutte le omologhe concesse per trasferimento dovrebbero ritenersi nulle;
   il controllo elettronico della velocità è fondamentale per garantire la sicurezza del sistema autostradale;
   qualora soccombesse nel giudizio in corso, ANAS non potrebbe utilizzare lo specifico servizio, con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale;
   non essendo il dispositivo depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti completo in ogni sua parte, il processo verbale dovrebbe essere considerato nullo per difetto di omologazione dell'apparecchio SICve-Vergilius;
   i verbali emessi con il sistema Sicve-Tutor della polizia stradale che lo ha in uso potrebbero, quindi, essere nulli –:
   se il Ministro non intenda intervenire presso ANAS s.p.a. per garantire che, qualora soccomba nella causa in corso, sia in grado di garantire il servizio tutor finora offerto;
   se intenda verificare il procedimento di omologa succitato;
   quali iniziative intenda intraprendere per compensare gli ingenti danni economici per l'azienda che deriverebbero dall'accertamento della nullità dei verbali.
(5-00852)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 15 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00852

  La società ANAS con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 27 febbraio 2009, ha indetto una procedura ristretta, da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un progetto di dettaglio nonché per la realizzazione e la messa in opera di un sistema per l'acquisizione e la gestione dei dati relativi alla velocità media dei veicoli lungo la SS 309 «Romea» dal km 1+600 al km 8+600, la SS1 «Aurelia» dal km 92+000 al km 104+800 e la SS 7 Quater «Domiziana» tra i km 43+780 e 54+380.
  Il 27 aprile 2010 la gara è stata aggiudicata alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI), con il punteggio complessivo di 73,5 e un'offerta pari a euro 994.095,60 (unitamente a euro 30.000 per oneri di sicurezza), corrispondente al ribasso del 73,277 per cento sull'importo a base d'asta di euro 3.720.000.
  In data 10 giugno 2010 l'impresa MPA Group srl, in qualità di mandante dell'ATI con la Project Automation S.p.A., collocatasi al settimo posto nella classifica generale, ha proposto contro la suddetta aggiudicazione ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, respinto in fase cautelare con ordinanza del TAR n. 2881 del 30 giugno 2010, confermata in appello con ordinanza del 31 agosto 2010.
  In data 8 novembre 2010, l'ANAS ha stipulato il contratto di appalto con Autostrade Tech, società alla quale l'ASPI aveva, nel frattempo, affittato il ramo aziendale afferente le attività oggetto della gara.
  Successivamente e precisamente l'11 ottobre 2011, ANAS e Autostrade Tech hanno sottoscritto un atto aggiuntivo motivato sia dalla necessità di spostare ad altra chilometrica della SS «Aurelia» la tratta da sottoporre a controllo (dal km 92+000 al km 104+800), individuata nel progetto a base di gara, sia dall'opportunità di adeguare gli standard progettuali alle specifiche esigenze della medesima ANAS nonché di ottimizzare l'interfaccia dei sistemi.
  Nel frattempo, il TAR Lazio con sentenza n. 6552 del 21 luglio 2011, nel censurare le doglianze avanzate dall'ATI, respingeva l'anzidetto ricorso.
  Avverso tale decisione la MPA Group ha proposto appello al Consiglio di Stato; ad oggi, non risulta ancora fissata la data dell'udienza di merito.
  In merito, poi, all'effettiva proprietà del brevetto, ANAS, nell'evidenziare l'estraneità al contenzioso in atto tra la società CRAFT e la società Autostrade per l'Italia, ha comunicato di avere stipulato, per la gestione del sistema, un'apposita convenzione con la Polizia stradale e di non ricavare alcun introito sulle sanzioni erogate.
  Quanto alla procedura di approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato SICVe (Sistema Informativo Controllo Velocità), come precisato dall'interrogante, confermo che detto sistema è stato approvato, con decreto direttoriale n. 3999 del 24 dicembre 2004 dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore della società Autostrade per l'Italia, sia per rilevamenti in modalità istantanea, che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata con alcune prescrizioni di impiego.
  Su richiesta del titolare dell'approvazione, con successivi decreti sono state approvate alcune versioni aggiornate del predetto sistema, per tenere conto di aggiornamenti essenzialmente per obsolescenza di alcuni componenti e per miglioramenti tecnologici intervenuti.
  Devo precisare che il sistema approvato è denominato «SICVe» e le denominazioni aggiunte «Tutor» e «Vergilius» non compaiono in nessuno degli atti posti in essere dagli Uffici del MIT, ma rappresentano, verosimilmente, una identificazione attribuita rispettivamente da Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS S.p.A. ai dispositivi impiegati lungo la rete stradale in gestione, per una più immediata visibilità.
  In data 26 ottobre 2010 Autostrade per l'Italia ha comunicato che, a far data dal 1o gennaio 2010, ad essa era subentrata Autostrade Tech S.p.A. nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocità.
  Contestualmente chiedeva che i sistemi omologati, approvati a suo nome, fossero intestati alla subentrante Autostrade Tech S.p.A.; quest'ultima, in pari data, richiedeva a suo nome l'intestazione dei provvedimenti di omologazione e approvazione, in pieno accordo con la società cedente.
  A seguito di una attenta istruttoria e in piena osservanza delle procedure previste dall'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada – gli uffici del MIT hanno emesso il decreto n. 97818 del 9 dicembre 2010, che ha intestato a nome di Autostrade Tech S.p.A. le omologazioni e le approvazioni attribuite in precedenza ad Autostrade per l'Italia S.p.A.
  In merito a quanto segnalato dall'interrogante circa la corretta applicazione del comma 5 del citato articolo 192 preciso che lo stesso vieta il trasferimento di omologazione/approvazione tra soggetti privati: detto trasferimento renderebbe, infatti, non tracciabile la titolarità del dispositivo ai fini dell'assunzione degli obblighi e delle responsabilità di cui al successivo comma 8 del medesimo articolo.
  Tuttavia, nell'ipotesi in esame è avvenuta una mera modifica degli assetti aziendali del fabbricante, consentita dalla legge. In altre parole, si è trattato non già di un trasferimento, ma di un cambio di intestazione di approvazione a seguito di un provvedimento ministeriale.
  In questo caso, tutte le caratteristiche tecniche, le certificazioni e le prove di idoneità del dispositivo o sistema sono già in possesso degli uffici del MIT e pertanto l'esame si concentra essenzialmente sui requisiti tecnico-amministrativi e morali del richiedente, che deve assumere su di sé le attività inerenti ad una intestazione di omologazione o approvazione di apparecchiature del tipo di quelle in argomento.
  In tale modo viene garantita la univocità della omologazione o approvazione sempre con un unico soggetto intestatario, responsabile della conformità del prodotto nei confronti degli organi di polizia stradale che li acquistano e utilizzano, in continuità di rapporti, nel caso di interventi di manutenzione e assistenza.
  Nel caso di specie, inoltre, devo ricordare che Autostrade per l'Italia S.p.A. detiene il controllo della Autostrade Tech S.p.A. e ne rappresenta l'azionista unico.
  In conclusione, da quanto appena detto risulta che la procedura in esame si è svolta tenendo conto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano detta materia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

software

apprendista

omologazione

circolazione stradale